Cassazione Civile, Ordinanza n. 26685/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un ex dipendente pubblico, cessato dal servizio nell'Arma aeronautica senza maturare il diritto a pensione nella gestione di provenienza, e successivamente assunto in un'impresa privata con iscrizione al Fondo Volo INPS, aveva chiesto la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della L. n. 29/1979. Contro il criterio seguito dall'INPS nel calcolo dell'onere di ricongiunzione, il lavoratore sosteneva che dovessero essere detratti anche gli interessi previsti dall'art. 2, comma 2, della L. n. 29/1979 sulla contribuzione da trasferire, poiché l'omissione di tale detrazione aveva determinato un indebito aumento dell'onere a suo carico. In cassazione deduceva, con il primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato la concreta modalità del trasferimento contributivo e il diritto alla riduzione dell'onere mediante gli interessi. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 2 e 5, comma 4, n. 1, L. n. 29/1979, dell'art. unico L. n. 322/1958 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che non potesse gravare sul privato l'eventuale mancato pagamento degli interessi tra gli istituti pubblici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva considerato la circostanza del trasferimento della contribuzione e aveva applicato la disciplina ritenuta pertinente, senza omissione di fatti decisivi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: secondo la Corte d'appello, infatti, la domanda, proposta prima dell'abrogazione della L. n. 322/1958, riguardava un caso in cui non era maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza e trovava applicazione non la ricongiunzione ex L. n. 29/1979, ma la costituzione della posizione assicurativa ex L. n. 322/1958, istituto che non prevede a carico della gestione precedente il pagamento di interessi compensativi. La Corte ha quindi confermato che la contribuzione oggetto del trasferimento era quella già transitata dal FPLD al Fondo Volo, e non quella del rapporto pubblico già automaticamente trasferita al FPLD. Spese dell'intero processo compensate per la complessità della materia; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è escluso quando il giudice di merito abbia comunque considerato il fatto dedotto come decisivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 2 L. n. 29/1979
La disciplina della ricongiunzione con previsione di interessi compensativi opera solo nei casi effettivamente riconducibili alla ricongiunzione prevista da tale norma.
art. 5, comma 4, n. 1, L. n. 29/1979
Richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente violata, ma non ritenuto decisivo dalla Corte perché estraneo alla ratio della decisione di merito.
art. unico L. n. 322/1958
Per le domande anteriori all'abrogazione della legge e in assenza di diritto a pensione, trova applicazione la costituzione della posizione assicurativa, che non comporta interessi compensativi a carico della gestione di provenienza.
art. 12 preleggi
Invocato per l'interpretazione della disciplina, ma la Corte ha ritenuto corretta la lettura sistematica che distingue tra ricongiunzione e costituzione della posizione assicurativa.
"Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione... b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente"
La norma è riferita al nuovo servizio di pubblico impiego e non al successivo rapporto privatistico; non impedisce, quindi, la disciplina applicata nel caso concreto.
Il rapporto di pubblico impiego cessato senza pensione era già oggetto di trasferimento automatico al FPLD ai fini della costituzione della posizione previdenziale, quindi fuori dal thema decidendum della ricongiunzione richiesta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la domanda riguarda periodi contributivi e il lavoratore non ha maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, occorre verificare se trovi applicazione la disciplina della ricongiunzione oppure quella, diversa, della costituzione della posizione assicurativa; le due fattispecie non sono fungibili.
- Gli interessi compensativi previsti dalla disciplina sulla ricongiunzione non possono essere automaticamente estesi a operazioni previdenziali regolate da una diversa fonte normativa, se questa non li contempla.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è infondata se il giudice di merito ha effettivamente considerato il fatto allegato, ancorché sia giunto a una diversa qualificazione giuridica del rapporto.
- Il motivo di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e mira, in sostanza, a sollecitare una diversa ricostruzione del perimetro normativo applicabile.
- L'articolazione del trasferimento contributivo va riferita alla specifica gestione interessata dalla domanda: non possono essere posti a carico del lavoratore oneri relativi a passaggi contributivi che risultano già regolati o effettuati ex lege in modo autonomo rispetto all'operazione richiesta.
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