Cassazione Civile, Ordinanza n. 26714/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una pronuncia di merito che aveva riformato il primo grado e dichiarato la responsabilità solidale della società ricorrente, ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2002, per le omissioni contributive di una s.r.l. che aveva reso prestazioni in favore della ricorrente. La Corte d'appello aveva qualificato il rapporto tra le imprese non come mera sequenza di occasionali subtrasporti, ma come appalto di servizi di trasporto, sulla base delle emergenze istruttorie e delle clausole contrattuali, rilevando una prestazione continuativa e complessa. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto tre motivi, sostanzialmente denunciando violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. e, nel primo motivo, anche omesso esame di un fatto decisivo; in sostanza sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nella valutazione delle prove e nella qualificazione del rapporto, chiedendo un nuovo esame del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente veicolati come violazioni di legge e omesso esame di un fatto decisivo, mirassero in realtà a ottenere un riesame del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito. Ha confermato che la Corte territoriale aveva svolto un accertamento di fatto congruamente motivato, qualificando il rapporto come appalto di servizi di trasporto e non come meri trasporti occasionali; ha inoltre ribadito che la valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute più attendibili spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del controllo di correttezza giuridica e coerenza logica. Quanto alla censura ex art. 2697 c.c., l'ha giudicata mal posta, perché la violazione dell'onere della prova è configurabile solo quando il giudice individui erroneamente la parte onerata, non quando si contesti il risultato dell'apprezzamento probatorio. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'INPS; disposto inoltre il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2002
è richiamato come base della responsabilità solidale del committente/appaltatore per le omissioni contributive dell'appaltatore negli appalti di servizi accertati in fatto dalla Corte territoriale
la sua violazione è deducibile solo se il giudice di merito abbia erroneamente individuato la parte onerata della prova; non quando la censura miri a contestare la valutazione del materiale probatorio
non consente in cassazione una rivalutazione del merito delle prove; la critica alla scelta delle prove ritenute più attendibili esula dal sindacato di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o omesso esame di fatto in una richiesta di nuovo giudizio sul merito delle prove e sulla ricostruzione fattuale.
- La valutazione dell'attendibilità delle prove e la scelta degli elementi ritenuti più persuasivi appartengono al giudice di merito; la Cassazione può solo controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto se il giudice di merito abbia invertito o erroneamente individuato la parte gravata dall'onere della prova, non quando si contesti l'esito dell'apprezzamento probatorio.
- Quando il giudice di merito accerti in fatto che il rapporto intercorso tra le parti integra un appalto di servizi continuativo e complesso, la qualificazione non è sovvertibile in cassazione mediante una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
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