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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26708/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito INPS per omissioni contributive, fondato sul disconoscimento di una serie di contratti di associazione in सहभागazione stipulati dalla società con numerosi lavoratori addetti alla vendita al pubblico e riconducibili, secondo gli accertamenti di merito, a rapporti di lavoro subordinato. Parallelamente era stato impugnato anche un avviso di variazione del rapporto assicurativo INAIL, per il pagamento di somme a titolo di integrazione premi per assicurazione obbligatoria per i medesimi lavoratori e per il medesimo periodo, ma nel giudizio di merito era stata dichiarata cessata la materia del contendere. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: acquiescenza/cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa INAIL; violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'inammissibilità dell'opposizione proposta personalmente dal legale rappresentante; violazione delle norme in tema di sanzioni amministrative e di decadenza; vizi del verbale ispettivo e dell'avviso di addebito; violazione delle norme civilistiche sull'associazione in partecipazione e delle regole sulla prova, per contestare la qualificazione come subordinati dei rapporti; omesso esame di dichiarazioni testimoniali e di decisioni rese in altri giudizi riguardanti altri punti vendita; riduzione delle sanzioni per incertezza interpretativa; quantificazione delle sanzioni; rigetto dell'eccezione di compensazione tra contributi versati alla gestione separata e contributi dovuti al fondo lavoratori dipendenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'acquiescenza ex art. 329 c.p.c. opera come preclusione solo rispetto all'impugnazione non ancora proposta, mentre nel caso di impugnazione già depositata sarebbe necessaria una rinuncia espressa nelle forme di legge; in ogni caso, la statuizione di cessazione della materia del contendere era giustificata dal pagamento spontaneo intervenuto prima del deposito del gravame. Ha poi respinto tutti gli altri motivi, reputando corretta la decisione di merito che aveva escluso l'esistenza di autentici contratti di associazione in partecipazione e accertato, sulla base delle concrete modalità esecutive, la subordinazione dei lavoratori: attività ripetitive e elementari, assenza di partecipazione al rischio d'impresa, assoggettamento a un'organizzazione tipica del lavoro subordinato. La Corte ha inoltre rilevato che il verbale ispettivo e l'avviso di addebito non avevano inciso sul diritto di difesa della società, che la disciplina delle sanzioni amministrative invocata non era pertinente all'azione di accertamento negativo, che la riduzione delle sanzioni civili per incertezze interpretative presuppone l'integrale pagamento del dovuto e che l'eccezione di compensazione era comunque sorretta da una doppia ratio decidendi non adeguatamente censurata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore dell'INPS.

Norme richiamate

  • art. 329 c.p.c.

    L'acquiescenza preclude l'impugnazione solo se questa non sia ancora stata proposta; una volta proposta l'impugnazione, occorre una rinuncia espressa nelle forme di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Le censure formulate sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sono state ritenute idonee a scalfire la decisione di merito.

  • art. 14 L. n. 689/1981

    La disciplina delle sanzioni amministrative non è stata ritenuta pertinente nella controversia di accertamento negativo della pretesa contributiva.

  • art. 25 d.lgs. n. 46/1999

    Le doglianze relative ai termini per l'iscrizione a ruolo e ai profili di decadenza non sono rilevanti nella causa decisa.

  • art. 30 d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010

    L'avviso di addebito è stato ritenuto conforme al modello normativo previsto per il recupero dei crediti previdenziali.

  • artt. 2549, 2552, 2253, 2254 c.c.

    Richiamati per la distinzione tra associazione in մասնակցazione e rapporto di lavoro subordinato; la qualificazione dipende dalle concrete modalità di attuazione del rapporto.

  • artt. 115, 116 c.p.c.

    Le censure volte a contestare la valutazione delle prove non integrano di per sé violazione di legge, ma attengono semmai al vizio motivazionale nei limiti consentiti in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice lo abbia attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 116, co. 15, L. n. 388/2000

    La riduzione delle sanzioni civili per oggettive incertezze interpretative richiede l'integrale pagamento dell'obbligazione contributiva.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono richiamati i limiti del sindacato di legittimità sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione, soprattutto in relazione alla valutazione delle prove e all'omesso esame di un fatto decisivo.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per gli oneri conseguenti al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella distinzione tra associazione in partecipazione con apporto lavorativo e lavoro subordinato, il giudice deve valorizzare le concrete modalità di svolgimento del rapporto, verificando se emerga o meno un effettivo rischio d'impresa in capo all'associato e un vincolo di subordinazione con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare.
  • La qualificazione formale del rapporto non è decisiva: se le modalità esecutive rivelano prestazioni ripetitive, elementari e prive di partecipazione al rischio, il rapporto può essere riqualificato come subordinato.
  • In sede di legittimità, la censura che attacca la valutazione delle prove non può essere veicolata come violazione di legge; la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere probatorio sia stato posto a carico della parte sbagliata.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia comunque stato considerato dal giudice di merito.
  • L'acquiescenza ex art. 329 c.p.c. non opera come rinuncia automatica all'impugnazione già proposta; una rinuncia efficace richiede una dichiarazione espressa nelle forme previste.
  • La riduzione delle sanzioni civili per incertezza interpretativa presuppone il previo integrale pagamento dell'obbligazione contributiva.
  • Nei giudizi di accertamento negativo della pretesa contributiva, i vizi del verbale ispettivo e dell'avviso di addebito non rilevano se non incidono concretamente sul diritto di difesa e sulla cognizione del giudice circa l'an della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoLicenziamentoContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiObbligazioniLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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