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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19122/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Un agente della riscossione notificava a un contribuente un pignoramento di crediti verso terzi per il mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali. Il contribuente impugnava l’atto davanti al giudice tributario, sostenendo tra l’altro che non fosse stata provata regolarmente la notifica dell’intimazione di pagamento e degli atti presupposti, che la CTR avesse errato nel ritenere necessaria una querela di falso a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle copie prodotte, che mancasse la prova delle formalità della notifica a mezzo posta con deposito presso la casa comunale, e che vi fosse difetto di giurisdizione del giudice tributario per le cartelle relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada emesse dalla Polizia Urbana. Il ricorrente articolava quattro motivi di ricorso per cassazione deducendo violazione di norme processuali e sostanziali in tema di prova documentale, notificazioni e riparto di giurisdizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, chiarendo che il mero disconoscimento generico della conformità all’originale di copie fotostatiche di relata o avviso di ricevimento non è sufficiente e deve essere specifico; ha inoltre precisato che la prova della notificazione non richiede la produzione dell’originale del documento, potendo il giudice valorizzare anche altri mezzi di prova, incluse presunzioni. Ha respinto anche il terzo motivo, ritenendo sufficiente il rilievo della notifica a mani proprie dell’intimazione di pagamento, atto idoneo a cristallizzare la pretesa se non impugnato nei termini. Infine ha rigettato il quarto motivo, affermando che per le cartelle riguardanti sanzioni del codice della strada la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non al giudice tributario. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura sulla valutazione della prova; la Corte esclude la violazione, ritenendo correttamente apprezzate le risultanze documentali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ritiene legittimo l’apprezzamento della documentazione anche tramite ulteriori mezzi probatori.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; l’agente della riscossione deve provare la regolare notificazione, ma non mediante produzione dell’originale se non previsto.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato dal ricorrente per negare efficacia probatoria alla copia; la Corte non aderisce alla censura e distingue la prova documentale in copia dall’atto pubblico.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato con riferimento alla prova della scrittura privata e al disconoscimento della conformità della copia all’originale.

  • art. 2714 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di efficacia probatoria di copie e documenti.

  • art. 2717 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di prova documentale e copie.

  • art. 2718 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo tra le norme sulla prova documentale.

  • art. 2719 c.c.

    La Corte afferma che, se l’agente della riscossione produce copie fotostatiche di relata o avviso di ricevimento, chi contesta la conformità all’originale deve indicare specificamente le ragioni della difformità; il mero disconoscimento generico è insufficiente.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla querela di falso; la Corte esclude che fosse necessaria nel caso di specie.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato in tema di disconoscimento della scrittura privata; la Corte ne esclude l’applicazione nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo sul procedimento di verificazione e querela di falso; la Corte lo ritiene non decisivo.

  • art. 60 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per la disciplina delle notificazioni degli atti tributari; la Corte ritiene provata la notifica secondo le forme prescritte.

  • art. 4 L. n. 890 del 1982

    Richiamato in tema di notificazione postale; la Corte esclude che fosse necessaria la produzione dell’originale delle raccomandate oltre quanto già provato.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato per la notifica mediante deposito presso la casa comunale; la Corte respinge la doglianza sulla mancata produzione delle raccomandate.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte corregge in parte qua la motivazione della sentenza d’appello, pur confermandone il dispositivo, sulla questione del disconoscimento e della prova documentale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 2 D.lgs. n. 246/1992

    Richiamato nel quarto motivo in tema di atti relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

  • art. 19 D.lgs. n. 246/1992

    Richiamato nel quarto motivo per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario sulle sanzioni stradali.

  • art. 57 D.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alle opposizioni esecutive nell’esecuzione esattoriale.

  • art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel quarto motivo sull’espropriazione presso terzi da parte dell’agente della riscossione.

  • art. 9 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo a sostegno della questione di giurisdizione.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in materia di opposizione all’esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in materia di opposizione agli atti esecutivi.

Massime di principio

  • In tema di notificazione di cartelle, intimazioni e atti della riscossione, la produzione di copie fotostatiche della relata o dell’avviso di ricevimento è idonea a fondare la prova della notifica; il destinatario che contesti la conformità all’originale deve formulare un disconoscimento specifico, indicando gli elementi di difformità, non bastando una contestazione generica.
  • Il disconoscimento della conformità della copia all’originale non equivale, di regola, al disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell’art. 215 c.p.c. e non impedisce al giudice di accertare la conformità anche tramite altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
  • Per la validità della prova della notifica degli atti della riscossione non è richiesto, in mancanza di previsione normativa espressa, il deposito dell’originale della cartolina o dell’avviso di ricevimento; la mancata produzione dell’originale non comporta di per sé nullità della notifica.
  • La mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento, quando regolarmente notificata, consolida la pretesa e impedisce di far valere, nell’impugnazione dell’atto esecutivo successivo, i vizi degli atti presupposti ormai cristallizzati.
  • Le controversie relative a cartelle esattoriali riferite a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice tributario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveGiurisdizione
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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