Cassazione Civile, Ordinanza n. 41221/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2011, emesso in relazione a una compravendita di immobile strumentale. I ricorrenti, quali ex soci della società cedente ormai cancellata, impugnavano la sentenza della CTR che aveva confermato l'atto impositivo e rigettato il loro appello. In cassazione deducevano un unico motivo di violazione o falsa applicazione dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto dovuta l'IVA dalla cedente e non dalla cessionaria in regime di reverse charge. Sostenevano inoltre la necessità di sospendere il giudizio in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, ma la Corte rilevava che tale questione era stata già definita infondata dalla Corte costituzionale. Nel merito, la Corte osservava che il reverse charge per cessioni di fabbricati strumentali presuppone che il cessionario sia soggetto IVA; nel caso concreto la cessionaria era una società semplice, priva di partita IVA e non esercente attività d'impresa, arte o professione, sicché l'operazione non poteva rientrare ab origine nel meccanismo dell'inversione contabile e l'imposta restava a carico della cedente, poi trasferita agli ex soci dopo la cancellazione della società.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la richiesta di sospensione per la questione costituzionale, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale che aveva escluso l'illegittimità dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014. Ha poi giudicato manifestamente infondato il motivo di ricorso, affermando che il reverse charge non era applicabile perché la cessionaria non era soggetto passivo IVA; di conseguenza, correttamente l'IVA era stata recuperata nei confronti della cedente e, dopo la cancellazione della società, degli ex soci. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 17, comma 5, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Il reverse charge per la cessione di fabbricati strumentali è applicabile, per effetto del D.M. 25 maggio 2007, solo se il cessionario è un soggetto IVA e ricorrono le condizioni previste dalla norma.
art. 17, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
La censura dei ricorrenti era costruita su questa disposizione, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto l'inversione contabile fosse operante.
art. 10, comma 1, n. 8-ter, lett. c), D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
La cessione di fabbricato strumentale può essere assoggettata a IVA secondo il regime ordinario; tuttavia, nel caso concreto, l'assenza dei requisiti soggettivi della cessionaria impediva l'applicazione del reverse charge.
art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175
La norma sulla notifica e stabilizzazione degli atti ai soggetti estinti è stata ritenuta costituzionalmente legittima e quindi applicabile anche alle società cancellate dal registro delle imprese.
art. 3 Cost.
La Corte costituzionale ha escluso la violazione del principio di uguaglianza in relazione all'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014.
art. 76 Cost.
La Corte costituzionale ha escluso anche il vizio di eccesso di delega denunciato con riguardo all'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014.
art. 53 Cost.
Richiamato nel testo quale parametro già scrutinato dalla Corte costituzionale nella precedente decisione sull'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014.
art. 65, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
È richiamato per analogia a sostegno della possibilità di notificare atti intestati a un soggetto non più esistente, secondo una disciplina coerente con il sistema tributario.
Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, le obbligazioni residue possono essere fatte valere nei confronti degli ex soci nei limiti previsti dalla norma.
È la base processuale per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla proposta del relatore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È richiamato quale parametro di quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Il reverse charge nelle cessioni di fabbricati strumentali opera solo quando il cessionario sia un soggetto passivo IVA; in mancanza di tale requisito soggettivo, l'operazione resta soggetta al regime ordinario dell'imposta e l'IVA è dovuta dal cedente.
- La qualificazione del regime IVA dell'operazione deve essere effettuata sulla base dei requisiti oggettivi e soggettivi risultanti dagli atti e dalle dichiarazioni rese in rogito; la sola indicazione formale del reverse charge non basta se il cessionario non è legittimato ad applicarlo.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce all'Amministrazione finanziaria di recuperare l'imposta dovuta nei confronti degli ex soci, secondo la disciplina di ultrattività processuale e sostanziale richiamata dalla normativa tributaria.
- La questione di legittimità costituzionale già decisa dalla Corte costituzionale non può essere nuovamente rimessa senza nuovi e diversi parametri o profili di censura.
- In cassazione, la deduzione di violazione di legge è infondata quando la sentenza impugnata abbia correttamente ricostruito i presupposti applicativi della norma fiscale sulla base degli accertamenti di fatto compiuti in appello.
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