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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02580/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un pignoramento presso terzi avente a oggetto un credito della società contribuente verso il MIUR, nell’ambito della riscossione di somme derivanti da numerose cartelle esattoriali. La società ha contestato, in origine davanti al giudice ordinario dell’esecuzione, l’omessa notifica dell’avviso di intimazione e delle cartelle, la prescrizione e l’inesigibilità dei crediti azionati, nonché l’impignorabilità del credito per violazione dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973. Dopo la rimessione della controversia al giudice tributario, la società ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: con il primo ha dedotto la violazione delle norme sulla giurisdizione tributaria, sostenendo che il giudice tributario avrebbe dovuto rilevare d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione e rimettere la causa al giudice ordinario, perché l’opposizione riguardava fatti estintivi o modificativi dell’esecuzione successivi alla notifica delle cartelle; con il secondo ha censurato la mancata compensazione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, dopo la translatio iudicii dinanzi al giudice tributario, la ricorrente non aveva proposto regolamento preventivo di giurisdizione e non aveva contestato la giurisdizione tributaria neppure in appello; pertanto si era formato giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice tributario, che precludeva sia il rilievo officioso in sede di merito sia la contestazione in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice e, essendo la ricorrente risultata soccombente nei gradi di merito, la condanna alle spese era corretta; inoltre, la censura relativa alle spese del primo grado era coperta da giudicato interno, non essendo stata specificamente dedotta l’impugnazione di quel capo in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e alle ulteriori somme previste dalla decisione, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente come norma che renderebbe impignorabile il credito; la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile

  • art. 57 d.P.R. 602/1973

    evocato come disciplina delle opposizioni esecutive in materia di riscossione e come base della tesi sulla giurisdizione del giudice ordinario; la Corte ritiene comunque preclusa la relativa questione per giudicato implicito

  • art. 3 d.lgs. 546/1992

    invocato per sostenere la rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione del giudice tributario

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo sulla giurisdizione e sull’ammissibilità delle impugnazioni tributarie

  • art. 18 d.lgs. 546/1992

    invocato insieme agli artt. 21, 22 e 24 del d.lgs. 546/1992 per censurare l’ammissibilità del ricorso

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo relativo ai requisiti di ammissibilità del ricorso tributario

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo relativo ai requisiti di ammissibilità del ricorso tributario

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo relativo ai requisiti di ammissibilità del ricorso tributario

  • art. 111 Cost.

    invocato quale parametro del giusto processo e della motivazione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare la supposta motivazione apparente della sentenza di merito

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come norma sul ricorso per cassazione, sia per il primo sia per il secondo motivo

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    invocato per lamentare il vizio di motivazione della decisione tributaria

  • art. 2946 c.c.

    richiamato in relazione alla prescrizione ordinaria dei crediti

  • art. 2947 c.c.

    richiamato in relazione alla prescrizione dei crediti azionati

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la condanna alle spese secondo soccombenza

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato per sostenere che doveva essere disposta la compensazione delle spese

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    applicato dalla Corte per la condanna della ricorrente alle somme previste per l’abuso del processo o la lite temeraria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento accelerato di decisione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente

  • art. 59 L. 69/2009

    evocato dalla ricorrente per la riassunzione davanti al giudice dichiarato munito di giurisdizione

Massime di principio

  • Dopo la translatio iudicii, se la parte interessata non propone tempestivamente regolamento preventivo di giurisdizione e non contesta la giurisdizione del giudice adito nei successivi gradi di merito, si forma giudicato implicito sulla giurisdizione, che preclude la deduzione della questione in cassazione.
  • Il giudice d’appello non può rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione quando su tale presupposto processuale si sia già formato giudicato implicito.
  • La mancata compensazione delle spese di lite non è di per sé censurabile quando il giudice abbia applicato la regola della soccombenza, poiché la compensazione costituisce deroga discrezionale e non un obbligo di motivazione autonoma.
  • La censura relativa alle spese di primo grado è preclusa se quel capo della decisione non è stato specificamente devoluto con l’appello, poiché su di esso si forma giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneSpese di liteOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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