Cassazione Civile, Ordinanza n. 26204/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le originarie attrici avevano ottenuto in appello il riconoscimento del diritto all’assunzione, con decorrenza dal 15.9.2007, in esito a un concorso pubblico bandito dal Ministero per 90 posti nell’area B, posizione economica B2, profilo di tecnico infermiere professionale, con condanna dell’amministrazione all’attribuzione della posizione economica e previdenziale e al pagamento delle spettanze retributive. La Corte d’appello aveva ritenuto irrilevanti le sopravvenienze normative che avevano inciso sull’assetto organizzativo e sulle assunzioni: il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego fino al 31.12.2007 e il successivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001, dell’art. 1, comma 95, l. 311/2004, dell’art. 2, comma 283, l. 244/2007 e dell’art. 1256 c.c., sostenendo che il factum principis e il trasferimento di funzioni avevano reso impossibile instaurare il rapporto con i vincitori del concorso, sicché il rapporto avrebbe potuto essere eventualmente instaurato solo dall’amministrazione cessionaria; 2) violazione degli artt. 1218 e 2058 c.c., deducendo che, a fronte dell’impossibilità oggettiva dell’assunzione, non poteva essere disposta la costituzione del rapporto e, comunque, non sussisteva responsabilità risarcitoria per assenza di colpa dell’amministrazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l’effetto preclusivo all’assunzione derivasse direttamente dalla legge n. 244/2007, che aveva disposto il trasferimento delle funzioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale e aveva inciso sull’assetto organizzativo del Ministero, impedendo nuove assunzioni una volta cessato il blocco ex l. n. 311/2004. È stato affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto del vincitore di concorso all’assunzione è subordinato alla permanenza, al momento della nomina, dell’assetto organizzativo che aveva giustificato il bando; in caso di ius superveniens l’amministrazione ha il potere-dovere di non procedere a nuove assunzioni non più corrispondenti alle esigenze organizzative. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto delle domande delle originarie attrici. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la peculiarità della vicenda e la controvertibilità della questione.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001
richiamato dal ricorrente come parametro della censura sulla giurisdizione/regime del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, ma non decisivo nella soluzione finale
ha disposto il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego nel periodo considerato
art. 2, comma 283, l. 244/2007
ha disposto con efficacia immediata il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, con trasferimento dei soli rapporti di lavoro in essere e riduzione delle dotazioni organiche; norma ritenuta preclusiva di nuove assunzioni
art. 2, comma 284, l. 244/2007
norma di transizione che non autorizza nuove assunzioni, limitandosi a consentire la prosecuzione temporanea delle funzioni e la proroga di rapporti già in essere con personale non di ruolo
DPCM 1 aprile 2008
atto meramente attuativo di un trasferimento già disposto dalla legge, privo di autonoma idoneità a fondare o escludere l’assunzione rispetto alla preclusione già derivante dalla legge
richiamato a sostegno dell’impossibilità oggettiva della prestazione/assunzione
richiamato per escludere la responsabilità risarcitoria in presenza di impedimento oggettivo non imputabile
richiamato per contestare la condanna alla costituzione del rapporto e il rimedio specifico di reintegrazione
la Corte ha escluso l’inammissibilità del ricorso ritenendo sufficiente l’esposizione sommaria dei fatti, funzionale alla comprensione delle censure
art. 97 Cost.
evocato come fondamento del potere-dovere dell’amministrazione di arrestare assunzioni non più coerenti con le sopravvenute esigenze organizzative
Cass., S.U., n. 16728/2012
richiamata per il principio secondo cui il diritto del vincitore di concorso all’assunzione è subordinato alla permanenza dell’assetto organizzativo che ha giustificato il bando
Cass. n. 12679/2016
richiamata nello stesso senso
Cass. n. 16037/2024
richiamata come conferma dell’orientamento sulla sopravvenuta modifica dell’assetto organizzativo e sul blocco delle assunzioni
Cass. n. 9840/2024
richiamata come ulteriore conferma del medesimo orientamento
Cass. S.U. 11.4.2012 n. 5698
richiamata per il principio di sinteticità dell’esposizione dei fatti di causa nel ricorso per cassazione
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il diritto del vincitore di concorso all’assunzione non è assoluto, ma resta subordinato alla permanenza, al momento della nomina, dell’assetto organizzativo e delle esigenze che avevano giustificato il bando.
- Se uno ius superveniens modifica l’assetto organizzativo dell’amministrazione in modo da rendere non più attuali le assunzioni programmate, l’amministrazione ha il potere-dovere di non procedere alla stipula del rapporto, in coerenza con il principio di buon andamento dell’art. 97 Cost.
- Quando la legge trasferisce funzioni e prevede il passaggio dei soli rapporti di lavoro già in essere, tale disciplina preclude nuove assunzioni presso l’amministrazione cedente; gli atti attuativi successivi hanno natura meramente esecutiva.
- Nel giudizio di cassazione, l’inammissibilità per difetto di esposizione sommaria dei fatti non può essere dichiarata se dal ricorso risultano gli elementi essenziali per comprendere la vicenda e le censure, in una valutazione che contemperi completezza e sinteticità.
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