Parere n. 1577/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS- contro l'Azienda sanitaria locale di -OMISSIS-, e nei confronti di -OMISSIS-, avverso gli atti di esclusione dalla procedura di stabilizzazione di personale del ruolo sanitario ex art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti di esclusione dalla procedura di stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'Azienda sanitaria locale l'ha esclusa dalla procedura di stabilizzazione, contestando il mancato riconoscimento dei periodi di servizio prestati tramite società, agenzia interinale e contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai fini del requisito dell'anzianità minima. Ha inoltre contestato la motivazione degli atti, la sospensione dal servizio e la successiva conferma dell'esclusione nella graduatoria finale, deducendo violazione dell'art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021, della circolare regionale richiamata, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, arbitrarietà e illogicità. La questione preliminare esaminata dal Consiglio di Stato riguarda la giurisdizione: occorre stabilire se la procedura di stabilizzazione prevista dalla norma sia una procedura concorsuale, devoluta al giudice amministrativo, oppure una stabilizzazione diretta fondata sulla verifica di requisiti predeterminati, riconducibile alla giurisdizione ordinaria del giudice del lavoro.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso straordinario inammissibile. Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104/2010, il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. La procedura prevista dall'art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021 è stata qualificata come stabilizzazione diretta: l'amministrazione deve verificare requisiti oggettivi e predeterminati dalla legge, senza una selezione comparativa concorsuale. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo all'assunzione e la computabilità dei periodi di servizio, non un interesse legittimo alla partecipazione a una procedura selettiva. La presenza formale di delibere e avvisi amministrativi non modifica la natura sostanziale della controversia. La successiva previsione di una prova selettiva non incide sulla qualificazione, poiché la ricorrente era stata esclusa prima di tale fase e aveva impugnato gli atti successivi soltanto nella parte confermativa dell'esclusione originaria. La controversia rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.
Osservazioni
Giurisdizione sulla procedura di stabilizzazione
Il ricorso straordinario è inammissibile quando la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria. La stabilizzazione prevista dall'art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021 è una procedura diretta, fondata sulla verifica di requisiti oggettivi e non su una selezione concorsuale comparativa.
Natura della posizione giuridica azionata
La controversia concerne il diritto soggettivo all'assunzione e l'accertamento della sussistenza del requisito di anzianità, non l'esercizio di un potere autoritativo di selezione. La formale impugnazione di delibere e avvisi non modifica il petitum sostanziale.
Rilevanza della successiva prova selettiva
La successiva fase selettiva non sposta la giurisdizione, poiché la ricorrente non vi ha avuto accesso e ha contestato gli atti successivi esclusivamente nella parte in cui confermavano l'esclusione già disposta nella fase di verifica dei requisiti.
Norme richiamate
contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse
Il ricorso straordinario è esperibile esclusivamente contro atti amministrativi definitivi e per controversie rientranti nella giurisdizione amministrativa.
art. 7, comma 8, d.lgs. 104/2010
il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa
La devoluzione della controversia alla giurisdizione amministrativa costituisce condizione di ammissibilità del ricorso straordinario.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ... incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro
Le controversie sull'assunzione e sul rapporto di lavoro del personale sanitario pubblico spettano al giudice ordinario, salvo le ipotesi di cui all'art. 63, comma 4, non ricorrenti nel caso esaminato.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La deroga a favore della giurisdizione amministrativa riguarda i rapporti di lavoro non privatizzati; il personale del comparto sanitario non rientra in tale categoria.
art. 1, comma 268, lett. b), legge 234/2021
La disposizione prevede una procedura di stabilizzazione diretta basata sulla verifica di requisiti legali predeterminati, senza una procedura concorsuale comparativa.
La ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo del difetto e della genericità della motivazione; il Consiglio di Stato non ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
artt. 3 e 97 Cost.
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione all'esclusione e al giusto procedimento; le censure di merito non sono state esaminate.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa; quando la controversia appartiene al giudice ordinario, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104/2010.
- Nelle procedure di stabilizzazione del personale pubblico, la giurisdizione si determina in base alla natura concreta della procedura: la stabilizzazione diretta, fondata sulla verifica di requisiti oggettivi senza comparazione concorsuale, rientra nella giurisdizione ordinaria; la stabilizzazione subordinata al superamento di una vera procedura concorsuale rientra nella giurisdizione amministrativa.
- La qualificazione della controversia deve essere effettuata secondo il petitum sostanziale, individuato in relazione alla causa petendi e alla posizione giuridica dedotta, non in base alla forma amministrativa degli atti impugnati.
- La successiva introduzione di una prova selettiva non modifica la giurisdizione quando il ricorrente sia stato escluso nella precedente fase di verifica dei requisiti e contesti soltanto l'esclusione originaria e gli atti successivi che l'abbiano confermata.
- Le controversie sulla computabilità dei periodi di servizio e sul diritto all'assunzione nella stabilizzazione diretta riguardano diritti soggettivi e spettano al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Stabilizzazione del personale sanitario e giurisdizione sul ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un operatore socio-sanitario contro l'Azienda sanitaria locale, avverso gli atti di esclusione dalla procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021. La Sezione Prima del Consiglio di Stato ha espresso il parere per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Premesse e atti impugnati
La ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'atto di esclusione, delle deliberazioni con cui l'ASL aveva approvato e integrato gli atti della procedura, della graduatoria finale e degli avvisi ricognitivi, nonché della sospensione dal servizio. Aveva inoltre chiesto il riconoscimento del diritto all'inserimento nella graduatoria e all'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di operatore socio-sanitario.
La ricorrente sosteneva di avere prestato servizio presso l'ASL per periodi diversi, formalmente alle dipendenze di una società, di un'agenzia interinale e, successivamente, mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Secondo la sua prospettazione, tali periodi avrebbero dovuto essere considerati ai fini dell'anzianità richiesta dalla disciplina sulla stabilizzazione.
Motivi dedotti e posizione dell'amministrazione
La ricorrente aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021 e della circolare regionale richiamata, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, arbitrarietà, travisamento, illogicità e difetto di motivazione. Aveva inoltre invocato gli artt. 3 e 97 Cost. e l'art. 3 della legge n. 241/1990.
Il Ministero della salute e l'ASL avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la procedura fosse una stabilizzazione diretta basata sulla verifica di requisiti predeterminati. In subordine, avevano sostenuto la legittimità dell'esclusione, poiché i periodi prestati tramite agenzie interinali e cooperative non sarebbero stati computabili come servizio alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale.
Quadro normativo e criterio di giurisdizione
L'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 consente il ricorso straordinario contro gli atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità. L'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104/2010 precisa però che il rimedio è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
L'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti l'assunzione. Il personale del comparto sanitario non rientra tra i rapporti non privatizzati indicati dal comma 4 della medesima disposizione.
Distinzione tra stabilizzazione diretta e stabilizzazione concorsuale
Il Consiglio di Stato richiama il principio secondo cui il riparto di giurisdizione dipende dalla natura concreta della procedura di stabilizzazione. La stabilizzazione diretta si fonda sulla verifica di requisiti oggettivi, senza una procedura comparativa e senza valutazioni discrezionali sul merito dei candidati; le relative controversie spettano al giudice ordinario.
Diversamente, quando la stabilizzazione è subordinata al superamento di una vera procedura concorsuale, la controversia riguarda l'esercizio di poteri amministrativi nella selezione dei candidati e spetta al giudice amministrativo. Il parere richiama, in proposito, precedenti del T.A.R. Lazio e orientamenti relativi alla distinzione tra i due percorsi.
Applicazione al caso concreto
La procedura prevista dall'art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021 è stata qualificata come stabilizzazione diretta. L'ASL aveva verificato il possesso dei requisiti di ammissione previsti dalla legge e dall'avviso, escludendo la ricorrente per difetto del requisito dell'anzianità di servizio.
Secondo il Consiglio di Stato, tale attività non integra l'esercizio di un potere autoritativo o discrezionale di tipo concorsuale. La controversia riguarda invece la computabilità dei periodi di servizio, la legittimità della sospensione e il diritto all'assunzione sulla base di requisiti predeterminati. Si tratta quindi di una controversia su un diritto soggettivo, devoluta al giudice ordinario.
Irrilevanza della successiva prova selettiva
L'ASL aveva successivamente previsto una prova selettiva per i candidati ammessi e aveva approvato una graduatoria finale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale circostanza non modificasse la giurisdizione.
La ricorrente, infatti, era stata esclusa nella fase precedente di verifica dei requisiti e non aveva partecipato alla prova successiva. Gli atti successivi erano stati impugnati soltanto nella parte in cui confermavano l'esclusione originaria, senza contestazioni riguardanti lo svolgimento della prova o la valutazione comparativa dei candidati.
Conclusioni
Poiché la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il ricorso straordinario non è ammissibile. La Sezione ha pertanto espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 104/2010, senza esaminare nel merito le censure relative al computo dell'anzianità, alla motivazione degli atti e alla legittimità della sospensione dal servizio.
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