Parere n. 1571/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da La Comune di Opicina, La Comune di Prosecco, La Comune di Banne, La Comune di Prosecco, La Comunita' di Barcola, La Comune di Basovizza, i Comuni di Basovizza Padriciano e Gropada, La Comunita' di Longera e La Comunita' di Padrich, Srenje Vicinie contro il Comune di Trieste e nei confronti di Regione Friuli Venezia Giulia per l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Trieste n. 537 del 10 novembre 2025, avente ad oggetto la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei comitati per la gestione separata dei beni civici frazionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione della Giunta comunale di Trieste n. 537 del 10 novembre 2025, relativa alla convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei comitati per la gestione separata dei beni civici frazionali.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti, costituiti da comunelle, vicinie e comunità storiche operanti nel territorio del Comune di Trieste, hanno chiesto l’annullamento della deliberazione con cui la Giunta comunale ha convocato i comizi elettorali per l’elezione dei comitati per la gestione separata dei beni civici frazionali. Essi hanno contestato l’applicabilità della disciplina regionale, secondo cui spettano ai Comuni le funzioni relative all’indizione delle elezioni dei comitati, ai beni amministrati dalle comunelle storiche del Carso triestino, richiamando la peculiarità dei domini collettivi disciplinati dalla legge n. 168 del 2017. Nel corso del procedimento il Comune di Trieste ha proposto opposizione, notificata a tutte le parti, chiedendo la trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale dinanzi al TAR competente.
Il parere
La Sezione ha rilevato che il Comune di Trieste ha presentato un’opposizione rituale e tempestiva ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, notificandola a tutte le parti e invitando i ricorrenti a costituirsi dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente. In conseguenza dell’opposizione, il ricorso straordinario non può proseguire nella sede amministrativa e deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame dei motivi sostanziali relativi alla convocazione delle elezioni e alla disciplina dei beni civici frazionali.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del giudizio
L’opposizione proposta dal Comune di Trieste è stata ritenuta rituale e tempestiva ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Tale opposizione determina l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione nella sede giurisdizionale amministrativa.
Norme richiamate
L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione resistente comporta la trasposizione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo e determina l’improcedibilità del ricorso straordinario nella sede consultiva.
La disposizione è richiamata in relazione al deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
La legge è richiamata dai ricorrenti quale disciplina dei domini collettivi storici, ma la questione sostanziale non è stata esaminata per effetto della trasposizione.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva proposta dall’amministrazione resistente ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 impedisce la definizione del ricorso nella sede straordinaria e comporta la sua improcedibilità per trasposizione.
- Quando l’opposizione alla decisione in sede straordinaria è notificata a tutte le parti e contiene l’invito a costituirsi dinanzi al TAR competente, il Consiglio di Stato deve arrestare l’esame dei motivi sostanziali e limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per trasposizione.
Impugnazione della convocazione delle elezioni dei comitati per i beni civici frazionali
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da comunelle, vicinie e comunità storiche del Carso triestino contro la deliberazione della Giunta comunale di Trieste n. 537 del 10 novembre 2025. L’atto impugnato disponeva la convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei comitati destinati alla gestione separata dei beni civici frazionali.
Premesse e questione sostanziale
I ricorrenti hanno sostenuto di rappresentare enti esponenziali di domini collettivi storici riconosciuti dall’ordinamento e disciplinati dalla legge n. 168 del 2017. Hanno ricostruito la vicenda dei comitati per l’amministrazione separata dei beni civici, eletti nel 1996, il cui mandato sarebbe scaduto nel 2000, con successive situazioni di proroga o commissariamento.
Secondo i ricorrenti, pur avendo la Regione Friuli Venezia Giulia chiarito che le funzioni relative all’indizione delle elezioni dei comitati spettano ai Comuni sulla base della normativa regionale vigente, tale disciplina non sarebbe applicabile ai beni amministrati dalle comunelle storiche del Carso triestino.
Opposizione del Comune e trasposizione
Il Comune di Trieste ha proposto opposizione con atto notificato il 23 aprile 2026, chiedendo la trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale. Dalla documentazione acquisita è risultato che l’opposizione è stata notificata a tutte le parti e che i ricorrenti sono stati invitati a costituirsi dinanzi al TAR competente nei termini di legge.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha accertato la ritualità e la tempestività dell’opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. L’opposizione produce l’effetto di trasferire la controversia dalla sede straordinaria alla sede giurisdizionale amministrativa.
Per tale ragione il Consiglio di Stato non ha esaminato le questioni relative alla competenza del Comune, all’applicabilità della disciplina regionale e alla natura dei domini collettivi amministrati dalle comunelle storiche.
Conclusione
Il parere esprime l’avviso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione. La controversia potrà essere eventualmente proseguita dinanzi al TAR competente secondo le modalità e i termini previsti dalla disciplina del ricorso straordinario.
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