Parere n. 1567/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Emiliano Tosetti, contro il Presidente della Giunta regionale della Lombardia, in qualità di Commissario delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e 29 maggio 2012, e nei confronti di Comune di Moglia, avverso l’ordinanza commissariale n. 626 del 4 dicembre 2020, pubblicata sul B.U.R.L., serie ordinaria, n. 51 del 16 dicembre 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro l'ordinanza commissariale n. 626 del 4 dicembre 2020, nella parte relativa all'ammissione e autorizzazione del progetto CS39 con contributo massimo di 200.000 euro in regime de minimis
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza commissariale n. 626/2020 contestando l'ammissione del progetto CS39 al finanziamento esclusivamente in regime de minimis. Ha dedotto la violazione dell'art. 107 TFUE e dell'art. 1, commi 369-373, della legge n. 147/2013, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, sviamento e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto di essere una persona fisica e non un'impresa, che la destinazione dell'immobile alla locazione commerciale a canone concordato non avrebbe inciso sugli scambi tra Stati membri né prodotto distorsioni della concorrenza e che il contributo non avrebbe dovuto essere qualificato come aiuto di Stato. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha eccepito l'inammissibilità per omessa notifica al Commissario delegato e, in via principale ai fini decisori, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'intervento era stato successivamente archiviato con ordinanza commissariale n. 771 del 23 settembre 2021, non impugnata.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile il principio della ragione più liquida e ha omesso l'esame dell'eccezione di inammissibilità, accogliendo quella di improcedibilità. L'ordinanza n. 771/2021, adottata dopo la proposizione del ricorso, ha definitivamente archiviato l'intervento CS39 per la mancata presentazione del progetto esecutivo completo entro il termine perentorio del 30 giugno 2021. Tale provvedimento è stato qualificato come atto conclusivo, autonomo e preclusivo dell'intero procedimento di finanziamento. Un eventuale annullamento dell'ordinanza n. 626/2020 non avrebbe potuto produrre alcuna utilità concreta per il ricorrente, poiché non avrebbe travolto l'ordinanza n. 771/2021, divenuta definitiva per mancata impugnazione. Il Consiglio ha inoltre escluso l'applicazione dell'invalidità caducante: l'ordinanza di archiviazione non era conseguenza inevitabile, meramente esecutiva o confermativa dell'ordinanza di ammissione, ma si fondava su presupposti fattuali, istruttorie e valutazioni autonome e aveva effetti giuridici di segno opposto. È stata altresì respinta la tesi secondo cui l'ordinanza n. 771/2021 sarebbe stata un atto interno o non conoscibile, essendo stata pubblicata nel B.U.R.L. e comunque richiamata nella relazione ministeriale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle censure di merito sugli aiuti di Stato.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
L'ordinanza commissariale n. 771 del 23 settembre 2021 ha definitivamente archiviato l'intervento CS39 per la mancata presentazione del progetto esecutivo entro il termine perentorio. Poiché l'atto non è stato impugnato, l'eventuale annullamento dell'ordinanza n. 626/2020 non avrebbe restituito al ricorrente alcuna utilità concreta.
Insussistenza dell'invalidità caducante
L'ordinanza n. 771/2021 non costituisce conseguenza inevitabile, meramente esecutiva o confermativa dell'ordinanza n. 626/2020. I due atti hanno presupposti, istruttorie e valutazioni autonome e producono effetti di segno opposto: ammissione al finanziamento il primo, archiviazione definitiva il secondo.
Conoscibilità dell'ordinanza di archiviazione
L'ordinanza n. 771/2021 è stata pubblicata nel B.U.R.L., con conseguente conoscibilità legale equiparata alla notificazione. Inoltre, il ricorrente ne ha avuto conoscenza attraverso la relazione ministeriale, senza proporre una tempestiva impugnazione autonoma o motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 107 TFUE
La questione della qualificazione del contributo come aiuto di Stato è stata dedotta dal ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito a causa della declaratoria di improcedibilità.
art. 1, commi 369-373, legge n. 147/2013
art. 1, commi da 369 a 373, L. n. 147/2013
La disposizione è stata indicata dal ricorrente quale parametro di legittimità dell'ordinanza impugnata; il Consiglio non ha esaminato la relativa censura di merito.
art. 41, comma 3, cod. proc. amm.
art. 41, comma 3, cod. proc. amm.
È stato richiamato dal ricorrente per sostenere che la costituzione degli intimati avrebbe sanato la nullità della notificazione; la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità.
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio nell'ambito del quale è stato reso il parere.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso, un autonomo provvedimento non impugnato definisce negativamente il procedimento e preclude in modo definitivo il conseguimento del bene della vita, il ricorso contro il precedente atto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'annullamento del primo atto non travolge automaticamente il successivo quando quest'ultimo non sia una conseguenza inevitabile, meramente esecutiva o confermativa del primo, ma si fondi su presupposti fattuali, istruttorie e valutazioni autonome.
- La pubblicazione di un provvedimento nel bollettino ufficiale regionale assicura la conoscibilità legale dell'atto, equiparata alla notificazione ai fini della decorrenza degli oneri di impugnazione.
- Il principio della ragione più liquida consente di definire il ricorso mediante l'esame della questione idonea a determinare più rapidamente la decisione, evitando l'esame di questioni preliminari non necessarie.
Improcedibilità del ricorso contro l'ammissione a finanziamento dell'intervento post-sisma CS39
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un privato contro l'ordinanza commissariale n. 626 del 4 dicembre 2020, relativa all'ammissione del progetto CS39 al finanziamento post-sisma, con contributo massimo di 200.000 euro in regime de minimis.
Premesse e vicenda amministrativa
L'intervento riguardava il recupero funzionale di un edificio industriale danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012, sito nel Comune di Moglia, da destinare a nuovi scopi produttivi. Inizialmente inserito tra gli interventi non ammissibili, il progetto era stato successivamente ricondotto tra quelli su beni privati necessitanti di uno specifico accordo pubblico-privato.
Nel corso dell'istruttoria erano emerse due criticità: l'assenza di una manifestazione univoca della proprietà circa la volontà di non intervenire o di cedere il bene e la possibile applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato, essendo scaduto il regime di esenzione post-sisma. Il Commissario delegato aveva quindi ritenuto l'intervento ammissibile soltanto in regime de minimis.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha contestato la qualificazione del contributo come aiuto di Stato, sostenendo di essere una persona fisica e non un'impresa. Ha inoltre affermato che la locazione commerciale a canone concordato non avrebbe inciso sugli scambi tra Stati membri né prodotto distorsioni della concorrenza.
Sono stati dedotti la violazione dell'art. 107 TFUE e dell'art. 1, commi 369-373, della legge n. 147/2013, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, sviamento e difetto di motivazione.
Sopravvenuta archiviazione dell'intervento
Dopo la proposizione del ricorso, la Struttura commissariale aveva richiesto ai Comuni l'elenco degli interventi per i quali fossero stati depositati, entro il termine perentorio del 30 giugno 2021, i progetti esecutivi completi delle autorizzazioni necessarie.
Il Comune di Moglia aveva comunicato che l'intervento CS39 non era stato definito entro il termine, anche in ragione della pendenza del contenzioso. Con l'ordinanza n. 771 del 23 settembre 2021, il Commissario delegato aveva quindi preso atto dell'inadempimento e disposto l'archiviazione definitiva della proposta di intervento.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio ha applicato il principio della ragione più liquida, ritenendo non necessario esaminare l'eccezione di inammissibilità per omessa notifica al Commissario delegato. È stata invece ritenuta fondata l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
L'ordinanza n. 771/2021 è stata qualificata come provvedimento conclusivo del procedimento di finanziamento, dotato di autonoma efficacia preclusiva. L'archiviazione aveva reso impossibile qualsiasi prosecuzione dell'iter e, pertanto, anche un eventuale annullamento dell'ordinanza n. 626/2020 non avrebbe consentito al ricorrente di ottenere il finanziamento.
Esclusione dell'invalidità caducante
Il Consiglio ha escluso che l'ordinanza n. 771/2021 potesse essere automaticamente travolta dall'eventuale annullamento dell'ordinanza n. 626/2020. L'invalidità caducante opera quando il provvedimento successivo sia conseguenza inevitabile, meramente esecutiva o confermativa dell'atto presupposto.
Nel caso concreto, invece, i due atti si fondavano su elementi differenti: l'ordinanza n. 626/2020 riguardava l'ammissione al finanziamento e la compatibilità del contributo con la disciplina degli aiuti di Stato; l'ordinanza n. 771/2021 riguardava la mancata presentazione del progetto esecutivo entro il termine perentorio e la conseguente archiviazione. I provvedimenti avevano inoltre effetti opposti, essendo il primo favorevole e il secondo sfavorevole.
Conoscibilità dell'atto di archiviazione
Il Consiglio ha respinto anche la tesi secondo cui l'ordinanza n. 771/2021 non sarebbe stata conosciuta dal ricorrente. L'atto era stato pubblicato nel B.U.R.L., serie ordinaria, n. 39 del 30 settembre 2021, con una forma di pubblicità idonea a garantirne la conoscibilità legale. Inoltre, il provvedimento era stato espressamente richiamato nella relazione ministeriale, senza che il ricorrente lo impugnasse autonomamente o proponesse motivi aggiunti.
Conclusioni
Il parere ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse. Le censure relative all'art. 107 TFUE, al regime de minimis e ai vizi di eccesso di potere non sono state esaminate nel merito, poiché l'archiviazione definitiva dell'intervento aveva eliminato ogni utilità concreta conseguibile attraverso l'impugnazione dell'ordinanza n. 626/2020.
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