Parere n. 1569/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Michele Celeste contro l’Accademia di Belle Arti di Foggia e nei confronti dei signori Zahra Vismeh e Antonio Teora per l’annullamento del decreto n. 34 del 17 dicembre 2025 di approvazione graduatoria definitiva procedura profilo funzionario tecnico laboratorio - arti visive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto n. 34 del 17 dicembre 2025 di approvazione della graduatoria definitiva del concorso per funzionario tecnico di laboratorio – arti visive.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva della procedura concorsuale per titoli ed esami, sostenendo che la Commissione esaminatrice gli avesse attribuito soltanto 3 punti per i titoli, omettendo o sottovalutando titoli professionali, artistici e culturali ritenuti coerenti con il profilo messo a concorso. Tra questi sono stati indicati un’idoneità conseguita in un concorso presso il Poligrafico e Zecca dello Stato, attività svolta per lo Stato della Città del Vaticano, partecipazione e vittoria in concorsi artistici, formazione specialistica presso la Scuola dell’Arte della Medaglia e realizzazione di opere e progetti artistici. Sono stati inoltre contestati l’insufficienza della motivazione fornita dall’amministrazione in sede di reclamo e accesso agli atti e profili concernenti la posizione di una candidata vincitrice. Nelle more, il Ministero dell’università e della ricerca ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale.
Il parere
La Sezione ha rilevato che il Ministero dell’università e della ricerca aveva proposto opposizione rituale e tempestiva ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971. In applicazione del meccanismo di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi relativi alla valutazione dei titoli, alla motivazione dell’amministrazione, all’accesso agli atti o alla posizione della candidata controinteressata. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione.
Osservazioni
Opposizione ministeriale e trasposizione
L’opposizione proposta dal Ministero dell’università e della ricerca è stata ritenuta rituale e tempestiva ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.
Norme richiamate
il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e impedisce la prosecuzione della decisione in sede straordinaria.
La disposizione è richiamata in relazione al deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato; il parere non svolge ulteriori considerazioni sul punto.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, il Consiglio di Stato non procede all’esame dei motivi di merito dedotti contro l’atto amministrativo impugnato.
Graduatoria concorsuale per funzionario tecnico di laboratorio
Il parere riguarda un ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto da un candidato contro l’Accademia di Belle Arti di Foggia per l’annullamento del decreto n. 34 del 17 dicembre 2025, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva della procedura concorsuale per titoli ed esami relativa al profilo di funzionario tecnico di laboratorio – arti visive.
Premesse e censure del ricorrente
Il ricorrente aveva conseguito l’idoneità nella procedura, con 38 punti alla prova scritta e 31 punti alla prova orale, ma gli erano stati attribuiti soltanto 3 punti per la valutazione dei titoli. Ha sostenuto che tale attribuzione lo avesse collocato in una posizione non utile della graduatoria e che la Commissione avesse omesso o sottovalutato numerosi titoli professionali, artistici e culturali.
Tra i titoli indicati figuravano l’idoneità conseguita nel concorso per “Incisore Bozzettista” presso il Poligrafico e Zecca dello Stato, l’attività svolta per lo Stato della Città del Vaticano, la partecipazione e la vittoria in concorsi artistici, la formazione specialistica presso la Scuola dell’Arte della Medaglia e la realizzazione di opere e progetti artistici. Il ricorrente ha inoltre contestato l’insufficienza della motivazione fornita dall’amministrazione in seguito al reclamo e all’istanza di accesso agli atti, nonché alcuni profili relativi alla posizione di una candidata risultata vincitrice.
Opposizione dell’amministrazione
Il Ministero dell’università e della ricerca, con atto del 12 maggio 2026 notificato nella medesima data, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che l’opposizione ministeriale era rituale e tempestiva. In ragione dell’opposizione, opera il meccanismo di trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale. Di conseguenza, il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le contestazioni riguardanti la valutazione dei titoli, la graduatoria, la motivazione dell’amministrazione, l’accesso agli atti o la posizione della candidata controinteressata.
Conclusione
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
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