Parere n. 1572/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto dai signori -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di eredi ed aventi causa della signora -OMISSIS-, deceduta il 3 gennaio 1996 e del signor -OMISSIS- -OMISSIS-, deceduto il 20 agosto 1987, contro il Ministero della salute per l’annullamento della nota prot. n. 0000732-P del 28 febbraio 2018 di rigetto della domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla legge n. 244 del 2007 ed al beneficio dell’equa riparazione di cui all’art.27-bis del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014; di ogni altro atto comunque presupposto, preordinato, connesso e conseguente, fra cui la nota prot. Ridab 0002053-P del 6 ottobre 2015 recante il preavviso di rigetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego dell’equa riparazione prevista dall’art. 27-bis del decreto-legge n. 90/2014, relativa a un contagio da HIV contratto indirettamente dal coniuge di una persona contagiata mediante trasfusione di sangue infetto
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato la nota del Ministero della salute del 28 febbraio 2018, con cui è stata respinta la domanda di adesione alla procedura transattiva e di corresponsione dell’equa riparazione prevista dall’art. 27-bis del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014. La persona interessata aveva contratto l’infezione dal coniuge, a sua volta contagiato mediante trasfusione di sangue infetto. I ricorrenti hanno sostenuto che la disciplina dovesse ricomprendere anche i danneggiati indiretti, in applicazione della causalità adeguata, della ratio conciliativa e solidaristica della normativa e dei principi di uguaglianza, non discriminazione e tutela della salute. Hanno inoltre dedotto violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento e violazione dei principi CEDU, chiedendo in subordine il sollevamento di una questione di legittimità costituzionale degli artt. 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 e 2, comma 361, della legge n. 244/2007. È stata altresì proposta istanza cautelare, sorretta da deduzioni ritenute generiche.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione amministrativa, precisando che il diniego della transazione non incide direttamente sul diritto soggettivo al risarcimento, ma sull’interesse all’applicazione della disciplina relativa alla procedura transattiva. Nel merito, ha affermato che l’art. 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 è limitato ai soggetti in possesso dei requisiti di accesso alla procedura transattiva di cui all’art. 2, comma 361, della legge n. 244/2007, il quale contempla i danneggiati direttamente da trasfusione di sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e non i soggetti contagiati indirettamente dal coniuge. Trattandosi di disciplina eccezionale, non è possibile estenderla per analogia ai danneggiati indiretti. La Sezione ha escluso anche la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, poiché le due situazioni non sono assimilabili quanto alla prova del nesso causale tra condotta dell’amministrazione e danno. Ha infine rilevato che il danneggiato indiretto conserva la possibilità di agire davanti al giudice ordinario per il risarcimento dei danni biologici ed esistenziali e degli eventuali pregiudizi da lesione dell’affidamento.
Osservazioni
Giurisdizione amministrativa
Il diniego dell’amministrazione sulla domanda di transazione incide sull’interesse all’osservanza della disciplina della procedura transattiva e rientra pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo, pur non incidendo direttamente sul diritto soggettivo al risarcimento del danno.
Art. 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 e art. 2, comma 361, della legge n. 244/2007
La disciplina dell’equa riparazione è riservata ai soggetti direttamente danneggiati da trasfusione di sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti, in possesso dei requisiti per accedere alla procedura transattiva. Essa non comprende i soggetti contagiati indirettamente dal coniuge.
Natura eccezionale della disciplina
Le disposizioni che prevedono la procedura transattiva e la somma forfettaria di equa riparazione hanno natura eccezionale e non possono essere estese per analogia a soggetti diversi da quelli espressamente individuati dal legislatore.
Questione di legittimità costituzionale e convenzionale
Non sussiste contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione né con gli artt. 6 e 14 CEDU, poiché i danneggiati diretti e quelli contagiati indirettamente dal coniuge si trovano in situazioni diverse quanto alla prova del nesso causale. Il danneggiato indiretto conserva comunque la tutela risarcitoria davanti al giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 27-bis del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014
somma di euro 100.000,00 per i danneggiati da trasfusioni con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti
La disposizione riconosce l’equa riparazione ai soggetti aventi i requisiti per la procedura transattiva e non si estende ai danneggiati indiretti da contagio del coniuge.
art. 2, comma 361, della legge n. 244/2007
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti
La norma individua i soggetti direttamente danneggiati ammessi alla procedura transattiva e non contempla i danneggiati indiretti.
È richiamato quale fondamento dell’azione risarcitoria pendente richiesta per l’accesso alla procedura transattiva.
art. 3 della legge n. 241/1990
È richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta carenza ed erroneità della motivazione del diniego.
artt. 3 e 32 della Costituzione
La Sezione esclude che la limitazione dell’equa riparazione ai danneggiati diretti violi i principi di uguaglianza e tutela della salute, essendo diversa la situazione dei danneggiati indiretti.
artt. 6, 6.1 e 14 CEDU
La Sezione non ravvisa violazioni convenzionali, anche in ragione della persistente possibilità di tutela risarcitoria davanti al giudice ordinario.
art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies del decreto legislativo n. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati sanitari mediante oscuramento.
Cass., Sez. un., ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4233
È richiamata a sostegno della sussistenza della giurisdizione amministrativa sulle controversie relative al diniego della procedura transattiva.
Cass., Sez. un., ordinanza 3 febbraio 2016, n. 2050
È richiamata a sostegno della distinzione tra il diritto soggettivo al risarcimento e l’interesse all’applicazione della disciplina amministrativa della transazione.
Massime di principio
- La controversia sul diniego di accesso a una procedura transattiva prevista dalla legge appartiene alla giurisdizione amministrativa quando l’atto incide sull’interesse all’applicazione della disciplina procedurale, senza pregiudicare direttamente il diritto soggettivo al risarcimento del danno.
- Le disposizioni che prevedono forme eccezionali e forfettarie di equa riparazione per specifiche categorie di danneggiati non possono essere estese per analogia a soggetti diversi da quelli espressamente individuati dal legislatore.
- La disciplina dell’equa riparazione per danni da trasfusione di sangue infetto o somministrazione di emoderivati infetti, riferita ai danneggiati diretti, non comprende il soggetto che abbia contratto l’infezione dal coniuge contagiato mediante trasfusione.
- La differenza nella complessità della prova del nesso causale tra danneggiati diretti e indiretti può giustificare un trattamento normativo diverso senza violare i principi di uguaglianza e non discriminazione, purché resti disponibile la tutela risarcitoria ordinaria.
Diniego dell’equa riparazione per contagio indiretto da HIV
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da eredi e aventi causa di persone decedute dopo aver contratto l’HIV, contro il Ministero della salute. La controversia concerne il rigetto della domanda di accesso all’equa riparazione prevista dall’art. 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 per una persona contagiata dal coniuge, a sua volta infettato mediante trasfusione di sangue infetto.
Premesse e vicenda processuale
Gli interessati avevano agito davanti al Tribunale di Torino per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle infezioni da HIV contratte dai congiunti. Dopo una prima decisione sfavorevole, la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza con rinvio.
Nel frattempo era entrata in vigore la disciplina dell’equa riparazione di cui all’art. 27-bis del decreto-legge n. 90/2014, collegata alla procedura transattiva prevista dall’art. 2, comma 361, della legge n. 244/2007. La domanda relativa al soggetto direttamente contagiato da trasfusione era stata accolta, mentre quella riferita alla persona contagiata indirettamente dal coniuge era stata respinta con preavviso del 6 ottobre 2015 e con provvedimento definitivo del 28 febbraio 2018.
Motivi del ricorso
I ricorrenti hanno sostenuto che la nozione di danno risarcibile dovesse essere interpretata secondo il criterio della causalità adeguata, comprendendo anche il danno mediato o indiretto derivante da una normale sequenza causale. Hanno quindi ritenuto che il contagio del coniuge dovesse essere ricondotto alla categoria dei danneggiati da trasfusione di sangue infetto.
Sono state inoltre dedotte la violazione della disciplina sull’equa riparazione, l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria e motivazione, la disparità di trattamento, la violazione dei principi in materia di responsabilità civile e dei principi CEDU. In subordine, i ricorrenti hanno chiesto di sollevare una questione di legittimità costituzionale degli artt. 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 e 2, comma 361, della legge n. 244/2007.
Giurisdizione
La Sezione ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa. Il diniego della transazione non incide direttamente sul diritto soggettivo al risarcimento, ma sull’interesse all’applicazione della normativa relativa alla procedura transattiva. Spetta quindi al giudice amministrativo valutare la legittimità dell’atto negativo e stabilire se esso leda un interesse legittimo o un interesse non giustiziabile.
Interpretazione della disciplina sull’equa riparazione
Secondo il Consiglio di Stato, l’art. 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 deve essere letto in collegamento con l’art. 2, comma 361, della legge n. 244/2007. Quest’ultima disposizione si riferisce ai soggetti direttamente danneggiati da trasfusione di sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti, individuando specifiche categorie di persone.
Il testo normativo non contempla il danneggiato indiretto, cioè il soggetto contagiato dal coniuge che aveva contratto l’infezione mediante trasfusione. La Sezione ha qualificato la disciplina come eccezionale, anche perché prevede un’obbligazione pubblica forfettaria con finalità di contenimento dei costi del contenzioso civile. Ne consegue che non è possibile estenderla per analogia a soggetti non inclusi nella previsione legislativa.
Questione costituzionale e tutela residua
La Sezione ha escluso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. I danneggiati diretti e quelli contagiati indirettamente dal coniuge non si trovano in situazioni identiche, soprattutto per la maggiore complessità della prova del nesso causale tra l’attività dell’amministrazione e il danno indiretto.
La differenza di trattamento non viola pertanto gli artt. 3 e 32 della Costituzione né gli artt. 6 e 14 CEDU. Il danneggiato indiretto non è privo di tutela, potendo agire davanti al giudice ordinario per il risarcimento del danno biologico ed esistenziale e per gli eventuali pregiudizi derivanti dalla lesione dell’affidamento.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. L’equa riparazione prevista dall’art. 27-bis del decreto-legge n. 90/2014 resta limitata ai danneggiati direttamente da trasfusione di sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e non può essere riconosciuta al soggetto contagiato indirettamente dal coniuge.
La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 27 ago 2026Parere n. 1571/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 27 ago 2026Parere n. 1567/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 27 ago 2026Parere n. 1568/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 27 ago 2026Parere n. 1569/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 27 ago 2026Parere n. 1570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 27 ago 2026Parere n. 1573/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →