Cassazione Civile, Ordinanza n. 14606/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un pensionato nei confronti della cassa previdenziale professionale per ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia percepita dal luglio 2005. I giudici di merito avevano accolto la domanda, disponendo che per la quota retributiva relativa all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2003 dovesse applicarsi il criterio di calcolo vigente prima del regolamento del 14 luglio 2004, con conseguente ricalcolo del trattamento e pagamento delle differenze nei limiti della prescrizione decennale. La cassa ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme sul principio del pro rata nelle prestazioni pensionistiche degli enti privatizzati, sostenendo l’erroneità dell’applicazione del regime originario e richiamando le modifiche legislative intervenute nel tempo; con il secondo ha censurato la mancata applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., sostenendo che dovesse operare il termine breve sulle rate pensionistiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che entrambi i motivi erano già stati ripetutamente ritenuti infondati da una giurisprudenza costante e consolidata. Quanto al primo motivo, ha ribadito che per le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati e maturate prima del 1° gennaio 2007 resta applicabile il regime originario dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, senza che possano incidere in senso peggiorativo per l’assicurato le modifiche introdotte dagli enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata operata dalla l. n. 296/2006 e dalla l. n. 147/2013. Quanto al secondo motivo, ha confermato che, quando è contestato l’ammontare del trattamento pensionistico e quindi il diritto alla riliquidazione, non si applica la prescrizione quinquennale delle rate già liquido-esigibili, ma la prescrizione ordinaria decennale. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre a dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 12, l. 8 agosto 1995, n. 335
Per i trattamenti pensionistici degli enti previdenziali privatizzati maturati prima del 1° gennaio 2007 resta il parametro del regime originario; non si applicano modifiche peggiorative introdotte dall’ente prima dell’attenuazione del principio del pro rata.
art. 1, commi 17 e 18, l. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina pensionistica e al principio del pro rata.
art. 1, comma 763, l. 27 dicembre 2006, n. 296
Norma richiamata come fonte della rimodulazione del principio del pro rata per gli enti previdenziali privatizzati.
art. 1, comma 488, l. 27 dicembre 2013, n. 147
Interpretazione autentica della disciplina introdotta dalla legge del 2006 in tema di pro rata.
La prescrizione quinquennale delle rate pensionistiche opera solo per crediti liquidi ed esigibili; non si applica quando sia in contestazione l’ammontare del trattamento e si chieda la riliquidazione.
Il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, quando sia controverso l’ammontare della prestazione, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827
Richiamato in coerenza con la prescrizione quinquennale delle prestazioni previdenziali già liquidate ed esigibili.
Le precedenti pronunce di legittimità richiamate valgono a sostegno del principio consolidato senza necessità di ulteriore motivazione diffusa.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando le censure si confrontano con un orientamento di legittimità consolidato e non offrono elementi per mutarlo.
Procedimento di definizione accelerata; la decisione conforme alla proposta consente l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 96, comma 4, c.p.c.
In caso di decisione conforme alla proposta nel rito accelerato, il ricorrente può essere condannato al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende anche se l’intimato non si è difeso.
La memoria depositata non ha offerto elementi idonei a rimettere in discussione l’orientamento consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di pensioni erogate da enti previdenziali privatizzati, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 resta applicabile il regime originario del principio del pro rata; gli atti dell’ente non possono introdurre, in via peggiorativa per l’assicurato, criteri di calcolo incompatibili con tale regime.
- Quando si controverte non sulla mera corresponsione di rate già determinate, ma sull’ammontare complessivo del trattamento pensionistico e sulla sua riliquidazione, il diritto azionato è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non alla prescrizione quinquennale delle singole rate già liquide ed esigibili.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure si risolvono nella riproposizione di questioni già decise da un orientamento consolidato della Corte senza apportare argomenti idonei a mutarlo.
- Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. può essere pronunciata anche in assenza di difese della parte intimata, poiché ha funzione anche sanzionatoria e deterrente nei confronti di ricorsi manifestamente infondati o defatigatori.
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