Cassazione Civile, Ordinanza n. 28451/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento, che il contribuente assumeva non essergli stata notificata. I giudici di merito avevano respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, in violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992; (2) violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c., per avere la CTR valorizzato copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento nonostante il tempestivo disconoscimento della conformità; (3) violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 26 d.P.R. 602/1973, perché la CTR avrebbe ritenuto valida la notifica della cartella senza considerare la mancata produzione della raccomandata informativa (CAN).
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello solo apparente e quindi inferiore al minimo costituzionale richiesto per la validità della decisione. Ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché esamini nuovamente la controversia con adeguata motivazione e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre indicato al giudice di rinvio di verificare l'eventuale applicabilità retroattiva della disciplina sopravvenuta di cui all'art. 12, comma 4-bis, d.lgs. 602/1973 in tema di impugnabilità della cartella/ruolo asseritamente invalidamente notificati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
La Corte lo richiama quale fonte del requisito del minimo costituzionale della motivazione.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992
È indicato quale norma processuale che impone la motivazione della sentenza tributaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come norma che fonda i motivi di violazione di legge relativi alla prova della notifica.
È richiamato dal ricorrente in relazione al disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento.
È richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova sulla notifica.
È richiamato quale disciplina delle modalità di notificazione invocata per contestare la validità della notifica della cartella.
È richiamato quale disciplina della notificazione della cartella di pagamento.
art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio..."
La Corte indica al giudice di rinvio di verificare l'eventuale applicabilità retroattiva della disciplina sopravvenuta sulla diretta impugnabilità del ruolo/cartella invalidamente notificati solo al ricorrere di specifici pregiudizi.
È menzionato per il deposito di memoria illustrativa in prossimità dell'adunanza.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza non consente di comprendere gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione, impedendo il controllo logico-giuridico del ragionamento del giudice.
- La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale: affermazioni apodittiche o meramente assertive, prive di spiegazione del percorso decisorio, determinano nullità della decisione.
- Quando viene dedotta l'omessa o invalida notificazione di un atto della riscossione, il giudice del rinvio deve riesaminare la controversia alla luce della disciplina applicabile, anche sopravvenuta e retroattiva, se pertinente al caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28374/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28376/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28377/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28378/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28379/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28382/2025 del 27/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →