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Sentenza

Sentenza del 27/12/2024 n. 34675 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo al 2009, con maggior reddito e riprese IRES, IRAP e IVA (quest’ultima già parzialmente annullata in autotutela). L’accertamento riguardava acquisti di materiale ferroso da ADF Metal per complessivi Euro 447.936,97: Euro 299.200,00 qualificati come operazioni oggettivamente inesistenti, per l’assenza di trasporti e di fornitori effettivi a monte; Euro 148.736,98 qualificati come soggettivamente inesistenti. Con il primo motivo l’Agenzia denunciava violazione degli artt. 109 TUIR, 39 del D.P.R. 600/1973, 2697, 2727 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse travisato le prove e omesso una corretta valutazione delle presunzioni e degli indizi di inesistenza delle operazioni. In subordine, con il secondo motivo denunciava l’omesso esame di fatti decisivi, ossia degli elementi indiziari raccolti dall’Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi e rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che la doglianza sul presunto travisamento esprimesse una diversa lettura delle prove, non un errore percettivo denunciabile in questa sede; la CTR aveva esaminato gli elementi contestati e li aveva valutati diversamente, valorizzando, tra l’altro, trasporti, fatture attive e passive, pagamenti, documenti di trasporto, pesature e perizia. Anche per le operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, la CTR aveva considerato prezzi e costi e aveva escluso che fosse provata la consapevolezza della contribuente circa la natura di cartiera di ADF. Il secondo motivo è stato respinto perché non vi era omissione di esame, ma una valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. Resta quindi ferma la sentenza della CTR che aveva annullato l’avviso. L’Agenzia è stata condannata alle spese: Euro 6.800,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, nonché Euro 200,00 per esborsi. Escluso l’ulteriore contributo unificato, non applicabile alle Amministrazioni dello Stato esentate tramite prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c.

    La svista sul contenuto oggettivo della prova può essere fatta valere con revocazione per errore di fatto, se ne ricorrono i presupposti; non coincide con la contestazione della valutazione logica che il giudice ha dato alla prova.

  • Art. 360, comma primo, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale.

    Se il presunto travisamento riguarda un fatto probatorio controverso e deciso, la censura può rilevare in Cassazione solo nei limiti e secondo la specifica categoria processuale pertinente: vizio processuale oppure omesso esame di un fatto sostanziale decisivo.

  • Art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Il che però non si può tradurre in un vizio denunciabile in questa sede, ma in una diversa valutazione della prova che infatti non configura né un vizio motivazionale ancor rilevante, nei limiti dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. (omesso esame di un fatto sostanziale decisivo) - avendo la Corte territoriale esaminato gli elementi rispetto ai quali viene proposta la denuncia - né in una erronea lettura di un fatto processuale.

    La Cassazione non può riesaminare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Il motivo è ammissibile, nei limiti indicati, se è stato omesso l’esame di un fatto sostanziale decisivo, non quando si propone una diversa interpretazione di elementi già considerati.

  • Art. 2697 c.c.

    La disposizione è stata invocata dall’Agenzia, ma la Corte non ha ravvisato una violazione delle regole sull’onere della prova: la CTR aveva valutato gli elementi istruttori e la censura mirava a sostituire tale valutazione con quella dell’Ufficio.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    La decisione del giudice di merito in ordine alla sussistenza di una presunzione semplice od hominis è viziata solo quando egli affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su elementi non gravi, precisi e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. 9054/22).

    Il sindacato di legittimità sulla prova presuntiva riguarda l’uso di elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o un’inferenza che violi tali criteri. Non consente invece di rivalutare i fatti o di preferire una diversa inferenza probabilistica senza indicare una specifica violazione normativa.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.

    L’ulteriore contributo unificato per il rigetto dell’impugnazione non è dovuto dall’Amministrazione dello Stato quando opera l’esenzione dal pagamento tramite prenotazione a debito.

  • Art. 109 TUIR

    La norma è stata invocata dall’Agenzia in relazione alla deducibilità dei componenti negativi, ma la Corte non ha ravvisato una sua violazione: la contestazione si risolveva nella richiesta di rivalutare gli elementi di fatto già esaminati dalla CTR.

  • Art. 39 D.P.R. 600/1973

    La norma è stata invocata dall’Agenzia a sostegno della ricostruzione induttiva dell’accertamento; la Corte ha respinto la censura perché non evidenziava un errore giuridico nella valutazione delle presunzioni, ma contrapponeva una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • Artt. 115 e 116 c.p.c.

    La Corte non ha riconosciuto violazioni delle regole di acquisizione e valutazione delle prove: la CTR aveva considerato gli elementi rilevanti e la divergenza riguardava il peso e il significato loro attribuiti, valutazione riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • In Cassazione non basta sostenere che il giudice abbia interpretato male una testimonianza, un documento o un indizio: occorre indicare un errore giuridico specifico o, nei limiti previsti, l’omesso esame di un fatto decisivo. Chiedere una diversa valutazione delle prove non è sufficiente.
  • La svista sul contenuto oggettivo di una prova può trovare rimedio nella revocazione per errore di fatto, se ricorrono i presupposti di legge; quando invece il fatto probatorio era controverso e la sentenza lo ha valutato, la censura va ricondotta allo specifico vizio processuale o sostanziale consentito.
  • In materia di presunzioni, il giudice di merito conserva il potere di scegliere tra inferenze plausibili. La decisione è censurabile in sede di legittimità se applica criteri incompatibili con gravità, precisione e concordanza, non per il solo fatto che l’Ufficio ritenga più convincente una ricostruzione alternativa.
  • La regolarità formale delle fatture non esaurisce necessariamente la valutazione dell’effettività delle operazioni: possono rilevare anche pagamenti, trasporti, documenti di consegna e pesatura, vendite successive, costi aziendali e altri riscontri concreti. In questa decisione tali elementi sono stati valutati complessivamente dalla CTR.
  • Per contestazioni relative a operazioni soggettivamente inesistenti, gli elementi relativi a prezzi e costi e l’eventuale prova della consapevolezza del contribuente circa la natura fittizia del fornitore possono essere rilevanti; la Cassazione, tuttavia, non sostituisce la propria valutazione a quella di merito se questa ha esaminato gli indizi.

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