LEGGE 12 luglio 2011, n. 133
Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSostituzione del comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. 10/02/1996 n.103: il contributo integrativo a carico dei clienti è fissato dalle casse/enti previdenziali, approvato dai Ministeri vigilanti, ed è riscoss o dall'iscritto all'atto del pagamento con evidenza in fattura. La misura è tra il 2% e il 5% del fatturato lordo. È prevista la possibilità di destinare parte del contributo all'incremento dei montanti individuali per casse che adottano il sistema contributivo, senza nuovi oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dell'equilibrio finanziario e delle approvazioni statutarie e ministeriali.
Modifica del contributo integrativo delle casse previdenziali professionali
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