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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28112/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego implicito di rimborso dell'euroritenuta applicata da un intermediario estero su redditi di capitale di fonte estera emersi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure). La contribuente, dopo aver aderito alla procedura introdotta dalla legge n. 186 del 2014 per regolarizzare attività e redditi detenuti all'estero e dopo aver sostenuto le imposte e le sanzioni dovute per la definizione, chiedeva la restituzione della ritenuta estera subita. Formatosi il silenzio-rifiuto, aveva ottenuto accoglimento in primo grado e in appello. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione/falsa applicazione della disciplina europea sull'euroritenuta, dell'art. 10 d.lgs. n. 84 del 2005, dell'Accordo UE-Svizzera del 26 ottobre 2004 e dell'art. 165 t.u.i.r.; con il secondo denunciava violazione dell'art. 5-quater d.l. n. 167 del 1990 e dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218 del 1997. L'Ufficio sosteneva che, nella voluntary disclosure, il rimborso non spettasse perché la disciplina del credito d'imposta ex art. 165 t.u.i.r. richiederebbe la previa indicazione del reddito estero in dichiarazione, requisito assente per i redditi emersi solo con la procedura di emersione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'inammissibilità dei motivi per difetto di specificità, ritenendoli idonei a individuare compiutamente la controversia. Nel merito ha affermato che la disciplina della voluntary disclosure, l'art. 165 t.u.i.r., la direttiva 2003/48/CE e l'Accordo UE-Svizzera devono essere coordinati in senso comunitariamente e convenzionalmente orientato: il divieto di doppia imposizione impone di riconoscere al contribuente che abbia definito la propria posizione con la collaborazione volontaria il diritto al rimborso dell'euroritenuta già subita all'estero, anche se il reddito era inizialmente omesso in dichiarazione in Italia. Ha chiarito che il richiamo alla disciplina dell'accertamento con adesione serve solo a disciplinare la procedura amministrativa e non trasforma la voluntary disclosure in un istituto irretrattabile quanto agli effetti sostanziali del rimborso. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia; non si è applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 perché la soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 14 Direttiva 2003/48/CE

    È richiamato come base del divieto di doppia imposizione e del diritto al rimborso secondo la legislazione nazionale.

  • art. 10 d.lgs. 18 aprile 2005, n. 84

    Va letto come disciplina delle modalità di determinazione del credito d'imposta e del rimborso dell'euroritenuta; consente il rimborso anche quando il credito non sia applicabile.

  • art. 9 Accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004

    Concorre, insieme alla direttiva, a vietare le doppie imposizioni e a fondare il diritto al rimborso.

  • art. 165 t.u.i.r.

    La Corte afferma che la sua applicazione deve essere coordinata con le fonti europee e convenzionali; il difetto di dichiarazione del reddito estero non esclude automaticamente il rimborso dell'euroritenuta.

  • art. 5-quater d.l. 28 giugno 1990, n. 167

    È la disposizione cardine della collaborazione volontaria; il richiamo all'art. 5 d.lgs. n. 218 del 1997 riguarda solo la procedura, non equipara integralmente gli effetti all'accertamento con adesione.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218 del 1997

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo per escludere il rimborso nella voluntary disclosure.

  • art. 1 legge 15 dicembre 2014, n. 186

    Ha introdotto nell'ordinamento la procedura di collaborazione volontaria.

  • art. 75 d.P.R. n. 600 del 1973

    Conferma la salvezza degli accordi internazionali resi esecutivi in Italia nell'applicazione delle imposte sui redditi.

  • art. 169 t.u.i.r.

    Le norme del testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi contro la doppia imposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione perché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella collaborazione volontaria, il contribuente che regolarizza redditi di fonte estera già assoggettati a ritenuta all'estero conserva il diritto al rimborso dell'euroritenuta, quando fonti europee e convenzionali vietino la doppia imposizione.
  • L'art. 165 t.u.i.r. non può essere applicato in modo meramente letterale e isolato se ciò comporti la negazione totale del rimborso previsto da direttive o accordi internazionali; occorre un'interpretazione coordinata e conforme alle fonti sovraordinate.
  • Il richiamo, nella disciplina della voluntary disclosure, a norme e procedimenti dell'accertamento con adesione serve a regolare il modulo procedurale degli atti, ma non importa una piena assimilazione sostanziale tra i due istituti.
  • L'irrevocabilità della dichiarazione resa nella voluntary disclosure riguarda i fatti e i redditi oggetto di emersione, non impedisce di far valere il diritto al rimborso di imposte o ritenute estere incompatibili con il divieto di doppia imposizione.
  • Le regole interne che subordinano il credito d'imposta alla previa dichiarazione del reddito estero non possono essere usate come ostacolo assoluto al rimborso quando la normativa UE o convenzionale riconosca un rimedio contro la doppia tassazione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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