Cassazione Civile, Ordinanza n. 06654/2026 del 20/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell'IVA relativa all'anno 2018, sostenendo che fosse stata indebitamente versata sul corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica, perché nella base imponibile erano stati inclusi anche gli oneri generali di sistema elettrico (OGSE), che la società riteneva estranei al corrispettivo e qualificabili come debito proprio dei clienti finali riscossi dai fornitori per conto della Cassa Conguagli. Avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione aveva proposto ricorso, accolto in primo e secondo grado. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle norme IVA e processuali, sostenendo che il destinatario della prestazione non è legittimato a chiedere direttamente all'Erario il rimborso dell'IVA di rivalsa asseritamente indebita, salvo impossibilità di recupero dal fornitore; 2) violazione delle norme sulla base imponibile IVA, sostenendo che gli OGSE avrebbero un legame diretto con la prestazione di servizi e rientrerebbero quindi nella base imponibile. La società ha resistito con controricorso, sostenendo la diretta azionabilità verso l'Erario per ragioni di neutralità ed effettività e chiedendo, in subordine, rinvio pregiudiziale alla CGUE.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il principio per cui il cessionario/committente non è legittimato a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'IVA di rivalsa indebitamente assolta, salvo i casi eccezionali in cui il recupero nei confronti del fornitore/prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo. Ha escluso anche la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE, osservando che la questione è già stata affrontata dalla giurisprudenza unionale. Ne è seguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo originario della contribuente. Le spese di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state regolate secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 17, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per affermare che il soggetto passivo IVA è il prestatore che emette fattura e non il destinatario della prestazione.
art. 18, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Serve a distinguere il rapporto tributario con l'Erario dal rapporto di rivalsa tra prestatore e committente.
art. 30, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo sulla legittimazione al rimborso IVA.
Invocato in relazione alla ripetizione dell'indebito, ma ritenuto non idoneo a fondare un'azione diretta verso l'Erario del cessionario/committente.
Richiamato per escludere una sostituzione processuale non prevista del destinatario della prestazione nei confronti del fisco.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in combinazione con l'art. 81 c.p.c. per negare la legittimazione diretta del cessionario/committente.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo sulla base imponibile IVA.
art. 78, comma 1, lett. a), Direttiva 2006/112/CE
Richiamato per sostenere che gli OGSE avrebbero un legame diretto con la prestazione e dovrebbero entrare nella base imponibile.
artt. 73, 78 e 79, Direttiva 2006/112/CE
Invocati dalla contribuente per escludere gli OGSE dalla base imponibile IVA.
art. 267 TFUE
Richiamato nella richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale, respinta perché la questione è già stata risolta dalla giurisprudenza unionale.
art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
Fondamento della cassazione senza rinvio con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.
Richiamato per riportare il principio di diritto già enunciato da altra pronuncia della Corte sugli OGSE.
art. 193 Direttiva 2006/112/CE
Richiamato per affermare che il prestatore opera come collettore dell'IVA per conto dell'Erario.
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dalla controricorrente a sostegno della natura tributaria del rapporto di rivalsa.
art. 35, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla controricorrente a sostegno della tesi sulla natura pubblicistica del rapporto di rivalsa.
Massime di principio
- Nel sistema IVA, il rapporto con l'Amministrazione finanziaria, il rapporto di rivalsa tra prestatore e committente e il rapporto di detrazione del cessionario sono distinti e autonomi, ancorché collegati, e non interferiscono tra loro.
- Il cessionario o committente che abbia sopportato l'IVA in rivalsa non è, di regola, legittimato a chiedere direttamente il rimborso all'Erario; la legittimazione appartiene al soggetto passivo che ha effettuato il versamento, salvo che il recupero verso il fornitore/prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile.
- L'azione diretta verso l'Erario da parte del destinatario della prestazione costituisce un rimedio eccezionale, giustificato dal principio di effettività solo quando la tutela nei confronti del prestatore non sia concretamente praticabile.
- La circostanza che il destinatario abbia versato l'importo al prestatore in via di rivalsa non trasferisce su di lui la titolarità del rapporto tributario né lo legittima, di per sé, alla ripetizione verso l'Amministrazione.
- La diversa posizione del soggetto passivo che detrae l'IVA nella liquidazione finale non si confonde con la domanda di rimborso dell'IVA indebitamente versata in un'operazione specifica: si tratta di rimedi e presupposti differenti.
- Gli oneri generali di sistema elettrico, in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza in stretta correlazione con la prestazione di fornitura, non hanno natura tributaria ma integrano corrispettivo contrattuale e rientrano nella base imponibile IVA.
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