Cassazione Civile, Ordinanza n. 17454/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da diversi avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società in accomandita semplice e della socia accomandataria, per IRPEF, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2011. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dei contribuenti. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 53 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2 e 4 del d.P.R. n. 441 del 1997, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto superabile la presunzione di cessione con qualunque elemento di fatto. Nel corso dell’esame, però, la Corte ha rilevato d’ufficio che non era stato parte del giudizio anche l’altra socia della società, con conseguente difetto di litisconsorzio necessario.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito del motivo fiscale dedotto dall’Agenzia. Ha infatti dichiarato la nullità dell’intero giudizio per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, rilevando che nelle controversie sull’accertamento di redditi di società di persone e dei soci sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e soci, salvo questioni personali. Poiché un socio era rimasto estraneo al processo, la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, in diversa composizione, affinché venga integrato il contraddittorio e riesaminato il merito. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come norma che disciplina la presunzione di cessione invocata dall’Amministrazione finanziaria.
art. 53 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato insieme all’art. 35 per censurare la decisione di merito sulla presunzione di cessione.
Richiamato come norma sulla presunzione di cessione e sul relativo regime probatorio.
Richiamato come norma collegata al superamento della presunzione di cessione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Usato per affermare l’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e l’imputazione automatica ai soci.
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per sottolineare l’unicità dell’atto di accertamento e la derivazione del litisconsorzio necessario.
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per affermare la necessaria partecipazione di tutti i litisconsorti nei giudizi tributari inscindibili.
Richiamato quale espressione del principio del contraddittorio violato in assenza di tutti i litisconsorti necessari.
art. 111 Cost., comma 2
Richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e del contraddittorio.
Indicato quale base del rinvio al primo giudice dopo l’accertata nullità per contraddittorio non integro.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto l’accertamento del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione ai soci, il rapporto processuale è inscindibile tra società e soci, salvo che siano dedotte questioni personali del singolo.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari integra una nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, perché comporta violazione del contraddittorio.
- Se il vizio di litisconsorzio necessario emerge in cassazione, la sentenza impugnata e l’intero giudizio devono essere cassati con rinvio al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio e il nuovo esame del merito.
- L’eventuale mancata notifica dell’avviso di accertamento ad uno dei soggetti interessati non impedisce di per sé la configurazione del litisconsorzio necessario quando la pretesa riguarda un accertamento unitario e comune a società e soci.
- La questione sulla presunzione di cessione e sul suo superamento resta assorbita quando il processo è viziato da difetto di contraddittorio originario.
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