Sentenza del 11/03/2026 n. 6436 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato due pignoramenti di crediti per complessivi 4.049.015,98 euro, emessi il 10 giugno 2016 e preceduti da intimazione di pagamento notificata il 27 aprile 2016, contestando la notificazione delle cartelle e dell’intimazione e la prescrizione dei crediti. In Cassazione ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. e dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo di poter eccepire la prescrizione impugnando il pignoramento, anche senza avere impugnato l’intimazione; (2) violazione dell’art. 23 del D.Lgs. 82/2005 e dell’art. 2719 c.c., contestando il valore probatorio delle copie delle ricevute PEC relative alle notifiche.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha confermato che la prescrizione maturata prima dell’intimazione, compresa quella relativa a una cartella della quale si assumeva omessa la notifica, doveva essere fatta valere impugnando l’intimazione stessa: essendo equiparabile all’avviso di mora, l’intimazione è autonomamente impugnabile e la sua impugnazione è necessaria, non facoltativa; se non contestata, il credito si consolida e la prescrizione anteriore non può essere dedotta contro il successivo pignoramento. È rimasta inoltre ferma la preclusione per le vicende anteriori alle cartelle non impugnate. Il secondo motivo è stato respinto perché il disconoscimento delle copie delle ricevute PEC era generico: occorre indicare chiaramente i documenti contestati e gli elementi specifici di difformità rispetto agli originali. La Corte ha condannato la società a pagare all’Agenzia 29.000 euro di spese, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La decisione impugnata era della C.t.r., che aveva rigettato l’appello contro la sentenza della C.t.p. di Roma.
Norme richiamate
Art. 19, commi 1, lett. e), e 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all' art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell' art. 19 , comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 , sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
L’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 è assimilata all’avviso di mora espressamente impugnabile. Il contribuente deve quindi impugnarla per contestare la pretesa o far valere la prescrizione maturata prima della sua notificazione; l’omessa impugnazione consolida il credito e preclude tali contestazioni contro il successivo atto esecutivo.
Art. 50, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all' art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l' art. 19 , comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 546 del 1992 .
Quando l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, l’avviso che intima il pagamento entro cinque giorni svolge la funzione dell’avviso di mora. Per questa funzione è autonomamente impugnabile e la sua contestazione non può essere rinviata al pignoramento.
Art. 23, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
In virtù del disposto di cui all' art. 23 , comma 1, D.Lgs. n. 82 del 2005 , la dichiarazione di conformità di un pubblico ufficiale - in qualunque caso e per qualunque tipologia di riproduzione, incluso il caso dell'originale unico e il caso della riproduzione informatica di documento analogico - è idonea a garantire alla copia la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratta. In virtù del disposto di cui successivo comma 2, in assenza di dichiarazione di conformità, le copie conformi alle vigenti regole tecniche hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
Le copie possono avere la stessa efficacia probatoria degli originali: se manca l’attestazione di conformità, ciò vale quando la copia rispetta le regole tecniche e la conformità non è specificamente disconosciuta. Il disconoscimento generico non è sufficiente.
Questa Corte, sul punto, ha chiarito che il disconoscimento ai sensi dell'art. 23, comma 2, cit. è da riportare all'ipotesi generale di cui all' art. 2712 cod. civ.
Il disconoscimento previsto per le copie informatiche è ricondotto alla disciplina generale delle riproduzioni: la contestazione deve essere puntuale e non può consistere in formule di stile o affermazioni indistinte.
La norma è stata invocata dalla ricorrente per contestare la conformità delle copie, ma il motivo è stato respinto perché la contestazione non indicava in modo chiaro e circostanziato i documenti contestati e le difformità rispetto agli originali.
Le norme sulla prescrizione sono state invocate dalla contribuente, ma la Corte non ha esaminato nel merito la durata dei singoli termini: ha ritenuto preclusa la deduzione della prescrizione anteriore all’intimazione perché quest’ultima non era stata impugnata.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, sussistendo i presupposti processuali, è dovuto dalla ricorrente un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L’intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973 è autonomamente impugnabile e va contestata tempestivamente se si intende eccepire la prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle e prima dell’intimazione, oppure contestare la pretesa per altre ragioni.
- Se l’intimazione non viene impugnata, il credito si consolida rispetto alle contestazioni anteriori alla sua notificazione; non è possibile recuperarle impugnando il successivo pignoramento. La prescrizione maturata dopo l’intimazione resta invece valutabile in relazione agli atti successivi, secondo le circostanze del caso.
- La prescrizione maturata prima della notifica di una cartella deve essere contestata impugnando la cartella; se la cartella non è stata notificata, la contestazione va proposta contro il successivo atto impugnabile che porta a conoscenza la pretesa, come l’intimazione.
- Il carattere tassativo dell’elenco degli atti impugnabili non esclude la rilevanza della funzione concreta dell’atto: un atto che comunica una pretesa tributaria definita e svolge la funzione di un atto tipico può essere soggetto a impugnazione necessaria.
- Per contestare la conformità di copie documentali agli originali non bastano formule generiche o un disconoscimento onnicomprensivo: occorre identificare i documenti e indicare gli aspetti specifici di difformità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza del 12/03/2026 n. 6544 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza del 05/03/2026 n. 147 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza del 05/03/2026 n. 149 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza del 05/03/2026 n. 156 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza del 17/03/2026 n. 5986 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 mar 2026Sentenza del 04/03/2026 n. 5801 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →