Sentenza del 12/03/2026 n. 6544 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
ADR ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3357/10/2015, che aveva riformato in larga parte la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 405/2013. Erano contestati: l’avviso di pagamento dell’Agenzia delle Dogane n. 15440, notificato il 17 ottobre 2012, per 2.296.940,04 euro, inclusi interessi e indennità di mora, a titolo di accisa e addizionale provinciale sull’energia elettrica per il 2007-2010; il correlato atto sanzionatorio n. 15441, di pari importo; e l’avviso di accertamento IVA dell’Agenzia delle Entrate, notificato il 6 novembre 2012, per 300.464,54 euro, relativo al 2007. La contribuente sosteneva, tra l’altro, di poter beneficiare dell’esenzione prevista per gli opifici industriali ad alto consumo, considerando l’intero aeroporto come un unico utente, e contestava la qualificazione delle forniture ai subconcessionari come cessioni di energia, la ripresa IVA e le sanzioni. Invocava inoltre il giudicato esterno formatosi su precedenti annualità, l’incertezza normativa e il legittimo affidamento.
La decisione
La Cassazione, con decisione del 10 ottobre 2024 depositata il 12 marzo 2025, ha accolto soltanto il quinto motivo, nella parte relativa all’inclusione dell’accisa e dell’addizionale provinciale nella base imponibile IVA; il sesto motivo è stato assorbito e il ricorso è stato respinto per il resto. È stata quindi cassata la sentenza della CTR e la Corte ha deciso nel merito, accogliendo i ricorsi introduttivi limitatamente a tale inclusione. L’accisa non può concorrere alla base IVA se l’Ufficio non prova che il fornitore l’abbia effettivamente addebitata ai cessionari o comunque traslata su di loro; nel caso tale prova mancava. Anche l’addizionale provinciale è stata esclusa dalla base imponibile, in coerenza con quanto deciso sull’accisa e con la giurisprudenza richiamata sulla sua non debenza. Sono rimasti fermi gli altri capi: non è stata riconosciuta l’esenzione opificio per l’energia usata in proprio, né sono state annullate le sanzioni per incertezza normativa o legittimo affidamento. I motivi sul giudicato esterno sono stati dichiarati inammissibili o rigettati; le richieste subordinate di decisione favorevole sono state respinte. Spese di tutti i gradi compensate per reciproca soccombenza e complessità della controversia.
Norme richiamate
Art. 13, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti".
La base imponibile IVA può comprendere oneri fiscali, ma l’accisa vi rientra soltanto se è stata effettivamente traslata sul cessionario e costituisce parte del corrispettivo pagato. In mancanza di prova della rivalsa o della traslazione, l’IVA non può essere richiesta sull’accisa.
Art. 78, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
"Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti: a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA".
Le imposte possono essere incluse nella base IVA, ma l’imponibilità resta legata al loro effettivo inserimento nel controvalore della cessione o prestazione. Nel caso concreto l’assenza di prova dell’addebito dell’accisa ai cessionari ne ha escluso l’inclusione.
Art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte rileva che l’art. 15, rubricato «Esclusioni dal computo della base imponibile», «non menziona né le accise, né altre imposte».
L’articolo non prevede un’esclusione generale delle accise dalla base imponibile IVA; tuttavia, nel caso deciso, l’accisa è stata esclusa perché non risultava provata la sua traslazione sul prezzo pagato dai cessionari.
Art. 16, comma 3, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
La Corte richiama il principio per cui «le accise sull'energia elettrica dovute dal soggetto obbligato verso l'Amministrazione finanziaria rientrano nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto a condizione che le stesse siano state effettivamente traslate sul consumatore finale ex art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1995».
Ai fini dell’inclusione dell’accisa nella base IVA è decisivo che essa sia stata concretamente traslata sul consumatore finale; la sola debenza dell’accisa da parte del fornitore verso l’Amministrazione non basta.
Art. 6, comma 2, del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui è stata «più volte disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 511 del 1988, conv. in L. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime».
L’addizionale provinciale all’accisa, quando risponde soltanto a esigenze di bilancio locale e non alle finalità specifiche richieste dal diritto unionale, è incompatibile con quest’ultimo e non è dovuta; nel giudizio è stata inoltre esclusa dalla base IVA.
Art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE
Le addizionali provinciali «debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi».
Le imposizioni indirette aggiuntive rispetto alle accise armonizzate sono ammissibili soltanto se perseguono una o più finalità specifiche previste dalla direttiva; una mera finalità di bilancio non è sufficiente.
Art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
«non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art.384 secondo comma cod. proc. civ., decidendo la controversia nel merito, la Corte accoglie i ricorsi introduttivi limitatamente all'inclusione dell'accisa e dell'addizionale provinciale all'accisa nella base imponibile IVA».
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la controversia nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- L’accisa dovuta dal fornitore non entra automaticamente nella base imponibile IVA: occorre provare che sia stata addebitata al cliente o comunque effettivamente trasferita nel prezzo. Se la rivalsa non è provata, l’IVA sull’accisa non è dovuta.
- Un’addizionale all’accisa deve perseguire finalità specifiche compatibili con la direttiva europea sulle accise; una finalità meramente finanziaria o di bilancio degli enti locali non basta.
- Il giudicato relativo a precedenti annualità non si estende automaticamente a periodi successivi o a tributi diversi: occorre verificare che ricorrano i presupposti di identità e che la statuizione precedente riguardi un elemento comune e decisivo. Una pronuncia d’inammissibilità per difetti del ricorso non determina, da sola, un giudicato sostanziale sul merito.
- In Cassazione occorre censurare tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata. Se una ragione autonoma, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, resta incontestata, le censure rivolte alle altre ragioni possono risultare inammissibili o irrilevanti.
- L’incertezza normativa che esclude le sanzioni richiede un’obiettiva e grave incertezza interpretativa, non il semplice fatto che la norma sia controversa o che esistano interpretazioni alternative. La valutazione del giudice di merito può essere contestata in Cassazione solo con una censura ammissibile e pertinente.
- Il legittimo affidamento non discende automaticamente da precedenti interlocuzioni con l’Amministrazione: devono risultare condotte o atti specifici e univoci, idonei a indurre ragionevolmente il contribuente a confidare nella legittimità del proprio comportamento.
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