Sentenza del 05/03/2026 n. 147 - Corte di Giustizia UE
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CEE - Esenzioni - Articolo 135, paragrafo 1, lettera e) - Operazioni di cambio di unità di valuta virtuale di un videogioco online contro valute tradizionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’accertamento IVA del 9 gennaio 2024 relativo alle vendite di oro in-game effettuate nel 2021-2023. I ricavi accertati erano pari a 199.580 euro nel 2021, 163.428 euro nel 2022 e 52.476 euro nel 2023; superata la soglia lituana di 45.000 euro, le è stato richiesto un credito IVA di 46.688 euro (16.270 per il 2021, 21.351 per il 2022 e 9.067 per il 2023). La ricorrente sosteneva che l’oro fosse una valuta virtuale esente dall’IVA oppure, in subordine, un buono multiuso; chiedeva inoltre che la base imponibile fosse limitata alla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita, anziché comprendere l’intero corrispettivo. La Commissione tributaria lituana ha sottoposto alla Corte di giustizia questioni sull’esenzione per operazioni valutarie e sul trattamento IVA dell’oro in-game.
La decisione
La Corte di giustizia, nella causa C-472/24, ha stabilito che lo scambio di valuta reale contro unità utilizzabili esclusivamente in un videogioco non rientra nell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA: tali unità non sono mezzi di pagamento accettati nei rapporti giuridici tra operatori. Ha inoltre escluso che l’oro in-game, quando dà accesso a funzionalità del gioco, sia un buono ai sensi dell’articolo 30 bis. Di conseguenza, l’IVA è dovuta secondo la regola generale dell’articolo 73, sul corrispettivo dell’operazione. La pronuncia riportata non riconosce l’applicazione del regime del margine: questa possibilità era discussa nelle conclusioni dell’avvocato generale, che proponeva un’interpretazione analogica per servizi commercializzati come beni d’occasione, ma non fa parte della massima della decisione della Corte. Il giudice del rinvio dovrà definire la controversia nazionale conformandosi all’interpretazione della Corte; il testo fornito non indica la decisione finale sul ricorso nazionale né una statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 135, paragrafo 1, lettera e)
L'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, dev'essere interpretato nel senso che operazioni consistenti nello scambio di valute reali a scopo di pagamento contro unità di valuta virtuale, utilizzabile unicamente in un videogioco online, non rientrano nell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione.
L’esenzione per le operazioni relative a valute non copre lo scambio di denaro reale contro valuta utilizzabile esclusivamente all’interno di un videogioco, poiché essa non opera come mezzo di pagamento nei rapporti giuridici tra operatori.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 30 bis
L'unità di valuta virtuale, utilizzabile unicamente in un videogioco online, quando dà accesso a talune funzionalità all'interno di tale gioco, non rientra nella nozione di buono, in particolare di buono multiuso, ai sensi della citata disposizione.
Le unità virtuali che costituiscono esse stesse un vantaggio o una funzionalità fruibile nel gioco non documentano l’obbligo di fornire un distinto bene o servizio futuro e non sono quindi buoni, neppure multiuso.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 73
L'imposta sul valore aggiunto su tali operazioni dev'essere riscossa conformemente alla regola generale prevista dall'articolo 73 di detta direttiva.
Esclusi l’esenzione valutaria e il trattamento come buono, la base imponibile segue la regola generale del corrispettivo dell’operazione; la pronuncia non riconosce per queste operazioni una tassazione limitata al margine.
Massime di principio
- Una valuta virtuale destinata esclusivamente all’uso interno di un videogioco non beneficia automaticamente dell’esenzione IVA prevista per le operazioni valutarie: è decisivo che funzioni come mezzo di pagamento nei rapporti giuridici tra operatori, e non soltanto come meccanismo di gioco.
- Un credito o un’unità virtuale non è un buono solo perché può essere scambiato con oggetti o funzionalità. Se l’unità stessa costituisce il servizio o il vantaggio consumabile, manca il distinto servizio futuro che il buono dovrebbe rappresentare.
- Quando non si applicano né un’esenzione né le regole IVA sui buoni, si applica la regola generale sulla base imponibile prevista dall’articolo 73. La decisione non autorizza a presumere che sia tassabile soltanto il margine tra acquisto e rivendita.
- Le conclusioni dell’avvocato generale prospettavano, separatamente dalla decisione della Corte, una possibile applicazione analogica del regime del margine a servizi immateriali rivenduti come beni d’occasione, subordinata a condizioni quali un mercato secondario comparabile e la presenza tipica di IVA residua. Tale proposta non va confusa con la regola vincolante espressa nella decisione della Corte.
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