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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15416/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui le era stato imputato un maggiore reddito di partecipazione, in relazione a un reddito d'impresa accertato nei confronti di una società di persone di cui era socia al 70%. La società aveva definito la propria posizione con adesione a una procedura di definizione agevolata e l'Ufficio aveva sgravato le imposte iscritte a ruolo. La CTR aveva ritenuto legittimo l'accertamento nei confronti della socia, affermando che la definizione della lite da parte della società non precludeva l'accertamento autonomo verso i soci. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992 per mancata considerazione del litisconsorzio necessario tra società e soci e per gli effetti della definizione della lite societaria sui soci; 2) violazione dell'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011, dell'art. 53 Cost. e dell'art. 10 l. 212/2000, sostenendo che la successiva pretesa verso la socia, dopo la definizione da parte della società, lesse i principi di capacità contributiva, correttezza e buona fede e le impedisse di beneficiare dell'istituto deflattivo; 3) omesso esame del vizio di motivazione dell'avviso notificato alla socia, asseritamente motivato per relationem senza allegazione dell'atto societario richiamato, in violazione dell'art. 7 l. 212/2000.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha rilevato che, nelle controversie sulla rettifica del reddito di società di persone e sulla conseguente imputazione per trasparenza ai soci, ricorre un litisconsorzio necessario originario tra società e soci, salvo questioni personali. Poiché nel giudizio non erano stati chiamati tutti i soci della società, il contraddittorio era rimasto integro solo in parte e il giudizio era affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al giudice di primo grado, affinché rinnovi il giudizio a contraddittorio integro e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 85 c.p.c.

    principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore

    La rinuncia al mandato del difensore, comunicata prima dell'udienza, non produce effetti nel giudizio di cassazione, caratterizzato da impulso d'ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare l'omesso esame del vizio di motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nelle liti concernenti la rettifica del reddito di società di persone e dei soci sussiste litisconsorzio necessario originario; il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992

    Consente la riunione dei processi quando instaurati separatamente dai litisconsorti necessari.

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della definizione della lite fiscale della società sui soci.

  • art. 53 Cost.

    Invocato a sostegno del principio di capacità contributiva nella pretesa tributaria verso la socia.

  • art. 10 l. n. 212 del 2000

    Invocato a tutela dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    Invocato per censurare la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento, in mancanza di allegazione dell'atto richiamato.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato per l'ordine di integrazione del contraddittorio nei giudizi d'impugnazione.

  • art. 383, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di violazione del litisconsorzio necessario rilevata in cassazione, la causa va cassata e rinviata al primo giudice.

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    La Corte dispone il rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    La rettifica del reddito delle società di persone e l'automatica imputazione ai soci derivano dall'unitarietà dell'accertamento.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie sulla rettifica del reddito di una società di persone e sulla conseguente imputazione ai soci, l'accertamento ha natura unitaria e comporta litisconsorzio necessario originario tra società e soci, salvo che siano dedotte questioni personali dei singoli.
  • Se il giudizio si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la sentenza è affetta da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • Quando la violazione del litisconsorzio necessario non sia sanabile mediante riunione dei processi o ricomposizione del contraddittorio in sede di legittimità, la Corte di cassazione deve cassare la decisione impugnata e rinviare al primo giudice per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro.
  • La definizione agevolata della lite da parte della società non esclude, di per sé, l'esame della pretesa verso i soci, ma la decisione non può essere resa senza la partecipazione processuale di tutti i soggetti incisi dall'unitario accertamento.
  • La rinuncia al mandato del difensore, comunicata prima dell'udienza in cassazione, non produce effetti sul giudizio per la regola della perpetuatio dell'ufficio di difensore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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