Cassazione Civile, Ordinanza n. 09600/2026 del 15/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da atti della riscossione e da un avviso di accertamento emessi per imposte, interessi e sanzioni riferiti a una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese. Dopo la cancellazione, l’ufficio ha richiesto il pagamento ai soci mediante intimazione, assumendo la riferibilità del debito fiscale alla società estinta. La socia ha contestato: l’inesigibilità delle somme nei suoi confronti per mancanza di prova di un attivo di liquidazione e di somme da lei riscosse; la mancata notifica a suo carico dell’atto presupposto di accertamento; la richiesta del debito in via solidale anziché pro quota; la mancata compensazione con un controcredito IVA della società. In un giudizio connesso ha inoltre dedotto vizi della notificazione dell’intimazione e difetti di sottoscrizione dell’atto. La Corte di cassazione ha esaminato anche un ricorso incidentale dell’Erario sulla tardività del ricorso di primo grado, rimasto non esaminato nei gradi di merito. Nel giudizio successivo per revocazione, la contribuente ha poi censurato la legittimazione del difensore dell’Agente della riscossione, l’omessa pronuncia su tale eccezione e l’ammissibilità della revocazione in presenza di un punto controverso già deciso.
La decisione
Nel giudizio principale la Corte ha riunito i ricorsi per connessione. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale della contribuente, affermando che, una volta cancellata la società di capitali e non essendo stato notificato alla socia un autonomo avviso di accertamento, incombe sull’Amministrazione la prova che la socia abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo; ha assorbito il quarto e il quinto motivo sulle spese. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che la sentenza d’appello non si era pronunciata sull’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, anch’essa da riesaminare in sede di rinvio. Nel giudizio n. 16779/2024, la Corte ha cassato la sentenza resa in revocazione per effetto della cassazione della sentenza presupposta, applicando il principio per cui la caducazione della decisione base si estende agli atti e provvedimenti dipendenti, e ha rinviato anche questa causa al giudice di secondo grado per la necessaria coordinazione con il nuovo esame del giudizio principale.
Norme richiamate
Dopo la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, i creditori sociali insoddisfatti possono far valere i loro crediti verso i soci nei limiti di quanto da essi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; la prova di tale riscossione grava sul creditore quando agisce contro il socio.
L’onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, nel caso di azione del creditore verso il socio di società estinta, include la prova della distribuzione dell’attivo e della riscossione di somme da parte del socio.
art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973
Non è la base normativa applicata al caso concreto nei confronti della socia, poiché la pretesa è stata ricondotta dalla Corte alla disciplina generale dell’art. 2495 c.c.
La compensazione richiede un controcredito certo, liquido ed esigibile; la valutazione della certezza e liquidità è apprezzamento di fatto del giudice di merito se congruamente motivato.
Richiamato dalla ricorrente in tema di compensazione del controcredito tributario.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’intimazione di pagamento e alla necessità dell’atto presupposto.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel ricorso incidentale per dedurre la tardività del ricorso introduttivo.
art. 15, comma 2-sexies, d.P.R. n. 546 del 1992
Invocato per la riduzione del 20% dei compensi quando la parte pubblica si difende tramite un proprio funzionario.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza sulle spese e, nel giudizio di revocazione, per difetto di motivazione e nullità della decisione.
Richiamato nel giudizio di revocazione sulla procura speciale del difensore.
Richiamato sia per la revocazione per errore di fatto sia per la censura della sentenza di revocazione.
Richiamato per contestare la validità della procura speciale nel giudizio di revocazione.
Richiamato per omessa pronuncia della sentenza resa in revocazione.
La cassazione della sentenza presupposta si estende ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata.
art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale disciplina della revocazione nel processo tributario.
art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel giudizio di revocazione in relazione all’applicazione delle norme del codice di procedura civile al processo tributario.
Richiamato come fondamento dell’errore di fatto dedotto in revocazione.
Richiamato per escludere la necessità di litis denuntiatio verso il coobbligato non ricorrente, trattandosi di cause scindibili.
Massime di principio
- Quando la società di capitali è cancellata dal registro delle imprese, il creditore che agisca direttamente contro il socio deve provare che il socio abbia ricevuto somme o beni in sede di liquidazione, perché tale riscossione costituisce elemento costitutivo della pretesa nei suoi confronti.
- In mancanza di un autonomo avviso di accertamento notificato al socio, la pretesa fiscale verso il socio non può essere sostenuta prescindendo dalla prova del riparto liquidatorio; la mera esistenza del debito sociale accertato verso la società non basta.
- La responsabilità del socio per i debiti di una società estinta, ai sensi dell’art. 2495 c.c., opera entro il limite di quanto riscosso in liquidazione e non assume natura solidale generalizzata per l’intero debito sociale.
- L’eccezione di compensazione richiede un controcredito certo, liquido ed esigibile; se il giudice di merito lo esclude con motivazione congrua, tale valutazione di fatto non è normalmente sindacabile in cassazione.
- La notificazione o validità dell’atto presupposto non è decisiva quando la pretesa contro il socio è ricondotta alla disciplina generale dell’azione verso il socio di società estinta, purché l’Amministrazione alleghi e dimostri i presupposti previsti dalla legge.
- La cassazione della sentenza che definisce il rapporto principale travolge, per effetto riflesso, gli atti e i provvedimenti dipendenti, imponendo al giudice di rinvio di coordinare il nuovo esame con l’esito del giudizio presupposto.
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