Cassazione Civile, Ordinanza n. 26875/2021 del 04/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, con cui l'amministrazione finanziaria contestava alla contribuente l'indebita utilizzazione di fatture emesse da due fornitori, ritenendo le operazioni oggettivamente inesistenti e i costi non esistenti e comunque indeducibili/indetraibili per difetto di inerenza. Le fatture erano collegate a due contratti di appalto di servizi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo valide e inerenti le fatture così come redatte e contabilizzate. In cassazione l'Agenzia proponeva due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; (2) violazione dell'art. 21 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto conformi le fatture ai requisiti di legge e idonee a provare l'esistenza delle prestazioni fatturate, senza rispettare il riparto dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte ha esaminato e respinto entrambe le censure. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla contribuente, affermando che l'esposizione dei fatti era sufficiente. Sul primo motivo ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva esposto compiutamente i fatti, riassunto le difese e reso intellegibile la ratio decidendi, sicché la motivazione superava il minimo costituzionale. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità, perché la doglianza mirava in sostanza a una nuova valutazione del materiale probatorio e del contenuto delle fatture, preclusa in cassazione, trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese di lite in favore della contribuente; è stato inoltre dato atto dell'assenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso non è stato ritenuto carente di sommaria esposizione dei fatti di causa, perché tale esposizione era presente nel corpo dell'atto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
la Corte ha negato che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente ai sensi della norma sul processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per la censura di violazione di legge relativa alla conformità delle fatture e al riparto dell'onere della prova.
richiamato come parametro dei requisiti formali della fattura, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché investiva un accertamento di fatto.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a contestare la valutazione del contenuto delle fatture.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per escludere l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato insieme al comma 1-quater nel regolamento delle spese e del contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, solo quando il ragionamento decisorio non sia percepibile, pur in presenza grafica di una motivazione, perché le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere la ratio decidendi.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, poiché l'apprezzamento delle prove e la selezione di quelle ritenute decisive spettano al giudice di merito.
- La censura di violazione delle norme sulla fattura o sull'onere della prova è inammissibile se, sotto la veste del vizio di legge, mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sul contenuto delle fatture e sulla realtà delle operazioni.
- Per escludere la nullità della motivazione è sufficiente che la sentenza di merito esponga i fatti rilevanti, riassuma le difese e renda comprensibile il percorso logico seguito, senza necessità di una motivazione analiticamente estesa o perfetta.
- In cassazione il controllo sulla motivazione resta confinato al minimo costituzionale: sono rilevanti solo le anomalie radicali della motivazione, non il suo semplice difetto di sufficienza.
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