Cassazione Civile, Ordinanza n. 26844/2021 del 04/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ritenendola conforme alle prescrizioni dell'art. 390 c.p.c., e dell'adesione della controricorrente. Non essendovi opposizione alla rinuncia, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e non ha disposto nulla sulle spese, proprio perché la controricorrente aveva aderito alla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore)
La controversia
La società cooperativa costruttrice, in amministrazione straordinaria, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, accogliendo l'appello della controparte, aveva integralmente riformato la decisione di primo grado. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato che tra le parti era intervenuta una transazione e ha quindi rinunciato al ricorso per cassazione. La controparte ha aderito alla rinuncia. Il punto centrale della vicenda processuale, per come emerge dal testo, non riguarda il merito della controversia originaria ma la sopravvenuta definizione transattiva e la conseguente rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
"L'atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 390 c.p.c."
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale e idonea a determinare l'estinzione del giudizio, in presenza dell'adesione della parte controricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se conforme ai requisiti di legge e accompagnata dall'adesione della controparte, comporta l'estinzione del processo.
- Quando la controparte aderisce alla rinuncia al ricorso per cassazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- La sopravvenuta transazione tra le parti può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso e della definizione estintiva del giudizio di legittimità.
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