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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26842/2021 del 04/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da un contratto con cui una venditrice aveva ceduto a una società il frutto oleario pendente sugli oliveti, con impegno accessorio di due soggetti che avevano prestato garanzia solidale e incondizionata per tutti gli obblighi derivanti dal contratto, incluse le penali. A seguito dell'emissione di un decreto ingiuntivo per il saldo del prezzo, i debitori proponevano opposizione; il tribunale accoglieva l'opposizione revocando il decreto, ritenendo congrua la somma già versata e valorizzando un inadempimento della venditrice per mancata consegna della certificazione sulla natura biologica del prodotto. In appello, invece, la Corte territoriale riformava la decisione e confermava il decreto ingiuntivo. In cassazione i ricorrenti articolavano due motivi: con il primo denunciavano violazione degli artt. 1362, 1472 e 1467 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato il contratto come aleatorio anziché commutativo; con il secondo deducevano vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., per avere il giudice di merito trascurato un fatto storico decisivo, cioè la mancata consegna del certificato biologico, risultante da una dichiarazione resa dalla venditrice in udienza e da un verbale di ispezione dell'ente certificatore che attestava la non commerciabilità delle olive come biologiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché mirava a contestare l'interpretazione del contratto compiuta dalla Corte territoriale, interpretazione ritenuta plausibile e motivata e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza d'appello era apodittica e ometteva di considerare fatti decisivi: la confessione della venditrice di non avere mai consegnato il certificato e il verbale di ispezione che escludeva la commerciabilità biologica del prodotto. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come parametro interpretativo del contratto; la relativa censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente a un'interpretazione plausibile del giudice di merito

  • art. 1472 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la diversa qualificazione del contratto; la doglianza è stata ritenuta inammissibile

  • art. 1467 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente insieme alle norme sull'interpretazione contrattuale; la censura è stata respinta in rito

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    dedotto per la violazione di legge relativa alla qualificazione del contratto

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    utilizzato per denunciare l'omesso esame di fatti storici decisivi; la Corte ha ritenuto fondato il motivo perché la motivazione d'appello ignorava fatti decisivi emersi dagli atti

Massime di principio

  • La censura per violazione delle norme di interpretazione contrattuale non è ammissibile quando, in realtà, mira a sostituire una diversa lettura del contratto a quella del giudice di merito, se quest'ultima è plausibile e adeguatamente motivata.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. ricorre quando la sentenza omette di esaminare fatti storici decisivi che risultano dagli atti e che, se considerati, potrebbero condurre a un diverso esito della controversia.
  • La confessione di una parte e un documento istruttorio idoneo a smentire un presupposto fattuale decisivo non possono essere trascurati dal giudice di merito senza incorrere in vizio motivazionale.
  • In sede di legittimità, la ricostruzione del contenuto e della qualificazione del contratto resta riservata al giudice di merito, salvo che la motivazione sia apparente, illogica o manchi l'esame di fatti decisivi.
  • Quando la sentenza d'appello è cassata per omesso esame di fatti decisivi, il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia alla luce di tali risultanze istruttorie e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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