Cassazione Civile, Ordinanza n. 26842/2021 del 04/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da un contratto con cui una venditrice aveva ceduto a una società il frutto oleario pendente sugli oliveti, con impegno accessorio di due soggetti che avevano prestato garanzia solidale e incondizionata per tutti gli obblighi derivanti dal contratto, incluse le penali. A seguito dell'emissione di un decreto ingiuntivo per il saldo del prezzo, i debitori proponevano opposizione; il tribunale accoglieva l'opposizione revocando il decreto, ritenendo congrua la somma già versata e valorizzando un inadempimento della venditrice per mancata consegna della certificazione sulla natura biologica del prodotto. In appello, invece, la Corte territoriale riformava la decisione e confermava il decreto ingiuntivo. In cassazione i ricorrenti articolavano due motivi: con il primo denunciavano violazione degli artt. 1362, 1472 e 1467 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato il contratto come aleatorio anziché commutativo; con il secondo deducevano vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., per avere il giudice di merito trascurato un fatto storico decisivo, cioè la mancata consegna del certificato biologico, risultante da una dichiarazione resa dalla venditrice in udienza e da un verbale di ispezione dell'ente certificatore che attestava la non commerciabilità delle olive come biologiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché mirava a contestare l'interpretazione del contratto compiuta dalla Corte territoriale, interpretazione ritenuta plausibile e motivata e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza d'appello era apodittica e ometteva di considerare fatti decisivi: la confessione della venditrice di non avere mai consegnato il certificato e il verbale di ispezione che escludeva la commerciabilità biologica del prodotto. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro interpretativo del contratto; la relativa censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente a un'interpretazione plausibile del giudice di merito
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la diversa qualificazione del contratto; la doglianza è stata ritenuta inammissibile
richiamato dalla parte ricorrente insieme alle norme sull'interpretazione contrattuale; la censura è stata respinta in rito
dedotto per la violazione di legge relativa alla qualificazione del contratto
utilizzato per denunciare l'omesso esame di fatti storici decisivi; la Corte ha ritenuto fondato il motivo perché la motivazione d'appello ignorava fatti decisivi emersi dagli atti
Massime di principio
- La censura per violazione delle norme di interpretazione contrattuale non è ammissibile quando, in realtà, mira a sostituire una diversa lettura del contratto a quella del giudice di merito, se quest'ultima è plausibile e adeguatamente motivata.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. ricorre quando la sentenza omette di esaminare fatti storici decisivi che risultano dagli atti e che, se considerati, potrebbero condurre a un diverso esito della controversia.
- La confessione di una parte e un documento istruttorio idoneo a smentire un presupposto fattuale decisivo non possono essere trascurati dal giudice di merito senza incorrere in vizio motivazionale.
- In sede di legittimità, la ricostruzione del contenuto e della qualificazione del contratto resta riservata al giudice di merito, salvo che la motivazione sia apparente, illogica o manchi l'esame di fatti decisivi.
- Quando la sentenza d'appello è cassata per omesso esame di fatti decisivi, il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia alla luce di tali risultanze istruttorie e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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