Cassazione Civile, Ordinanza n. 26841/2021 del 04/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza comunale di demolizione, emessa per opere realizzate su area agricola in assenza di permesso di costruire: una struttura modulare in acciaio con tamponamenti e copertura, una tettoia in acciaio, una pavimentazione di un'ampia area attrezzata e l'uso dell'area esterna come deposito di materiali. La società sosteneva che si trattasse di opere provvisorie e pertinenziali, comunque realizzabili con DIA, e poi aveva presentato al Comune una proposta di riclassificazione urbanistica dell'area da agricola a produttiva, con impegno perequativo. Il Comune aveva respinto la proposta, subordinando ogni valutazione alla previa definizione del procedimento demolitorio. In primo grado e in appello i giudici amministrativi avevano ritenuto legittima la demolizione e non dovuto l'esame prioritario della proposta di accordo. In cassazione la società ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, assumendo che avesse travalicato i limiti della giurisdizione di legittimità e si fosse sostituito all'amministrazione nel valutare la proposta di accordo e l'applicazione della disciplina regionale sugli accordi; con il secondo ha lamentato che il Consiglio di Stato avesse escluso l'omessa pronuncia del Tar sulla natura pertinenziale delle opere, fondando la decisione su argomenti non desumibili dalla sentenza impugnata e privandola di un grado di giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che le censure integrassero un vero vizio di giurisdizione: il primo motivo mirava in realtà a contestare l'interpretazione data dal Consiglio di Stato alla disciplina degli accordi urbanistici e alla funzione della proposta presentata dalla società, quindi a dedurre un error in iudicando non sindacabile in sede di ricorso ex art. 111 Cost.; il secondo motivo, relativo all'omessa pronuncia, era anch'esso inammissibile perché il vizio denunciato non configura di per sé un rifiuto di giurisdizione e comunque resta estraneo al controllo delle Sezioni Unite, salvo i casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non ricorrenti nella specie. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il controllo delle Sezioni Unite sulle sentenze del Consiglio di Stato è limitato al rispetto dei limiti esterni della giurisdizione; non consente di sindacare errores in iudicando o in procedendo mascherati da vizi di giurisdizione.
art. 362 c.p.c.
Il ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione non può essere usato per censurare l'interpretazione delle norme o l'errore processuale del giudice amministrativo, salvo sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia rileva come error in procedendo, ma non integra di per sé un vizio deducibile come motivo di giurisdizione in cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo indirettamente nella tassonomia degli istituti; nel testo non è oggetto di specifica applicazione.
art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La dichiarazione di inottemperanza all'ordine di demolizione è qualificata come effetto che si produce ex lege e non come manifestazione di volontà discrezionale.
art. 27, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Attribuisce agli enti locali il potere di vigilanza e controllo sull'attività urbanistico-edilizia, richiamato per qualificare il procedimento demolitorio.
art. 2 L. 7 agosto 1990, n. 241
Citato dalla ricorrente, ma non oggetto di autonoma statuizione nel merito; la Corte non entra nel vaglio della sua violazione.
art. 11 L. 7 agosto 1990, n. 241
Citato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di esame della proposta di accordo, ma la Corte dichiara la censura inammissibile perché attiene all'interpretazione della disciplina sostanziale.
art. 6 L.R. Veneto 3 aprile 2004, n. 11
La ricorrente sosteneva che imponesse la valutazione della proposta di accordo prima di rilevare elementi ostativi; la Corte non valuta il merito di tale interpretazione, reputandola censura di legittimità interna.
art. 103 Cost.
Citato a fondamento del riparto di giurisdizione, ma la Corte ribadisce che non vi è sconfinamento del giudice amministrativo.
art. 113 Cost.
Citato dalla ricorrente; non oggetto di specifica applicazione nel decisum.
art. 118 Cost.
Citato dalla ricorrente; non oggetto di specifica applicazione nel decisum.
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
artt. 7, commi 4, 5 e 6; 110; 133; 134
Citato dalla ricorrente per delimitare giurisdizione e poteri del giudice amministrativo; la Corte non ne sviluppa il contenuto perché la censura è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma di rinvio che inserisce il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo è configurabile solo quando la decisione travalichi i limiti esterni della giurisdizione, sostituendosi all'amministrazione o invadendo la sfera del merito; non basta la critica all'interpretazione della disciplina applicata.
- Nel ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione contro le sentenze del Consiglio di Stato non sono deducibili errori in iudicando o in procedendo, neppure se si lamenta l'omessa pronuncia su uno o più motivi di appello.
- L'omessa pronuncia del giudice amministrativo di primo grado integra un vizio processuale rimediabile dal giudice di appello mediante integrazione della motivazione e decisione nel merito, ma non determina di per sé un difetto di giurisdizione.
- La dichiarazione di inottemperanza a un'ordinanza di demolizione edilizia, quando prevista dalla legge, opera come effetto ex lege e non come scelta discrezionale dell'amministrazione.
- La proposta del privato diretta a ottenere una modifica urbanistica finalizzata a regolarizzare abusi edilizi non impone, di per sé, la sospensione o la precedenza rispetto al procedimento repressivo, se ciò comporterebbe uno sviamento della funzione pubblica urbanistico-edilizia.
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