Cassazione Civile, Ordinanza n. 26840/2021 del 04/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un concorso pubblico per titoli per dodici posti nel ruolo dei Vigili del Fuoco in qualità di atleta del gruppo sportivo "Fiamme Rosse", specialità canottaggio doppio pesi leggeri donne. La concorrente collocata al terzo posto impugnò davanti al TAR la graduatoria finale, i verbali di attribuzione dei punteggi e il diniego di autotutela, sostenendo che alla prima classificata erano stati riconosciuti punteggi per titoli sportivi non pertinenti alla specialità e per la partecipazione a un campionato mondiale al quale aveva preso parte solo come riserva, e che alla seconda classificata era stato attribuito un punteggio per un piazzamento in gara non rientrante, a suo dire, nelle competizioni di categoria; lamentò inoltre di aver ricevuto un punteggio inferiore a quello spettante per la partecipazione a un campionato mondiale di categoria. Il TAR rigettò il ricorso principale e dichiarò inammissibile l'incidentale. In appello, il Consiglio di Stato accolse il gravame della concorrente terza classificata, ritenendo illegittimo il punteggio attribuito alla prima classificata perché la sola convocazione come riserva non equivaleva a partecipazione alla gara, modificò la graduatoria e ordinò all'Amministrazione di assumere l'appellante. La concorrente originariamente prima classificata propose ricorso per cassazione deducendo, quale unico motivo, l'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo: secondo la ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe illegittimamente integrato il testo del bando, interpretando "partecipazione" come "partecipazione alla gara", e avrebbe così sostituito la propria valutazione a quella della commissione esaminatrice, travalicando i limiti del sindacato di legittimità e la discrezionalità amministrativa. Invocava, inoltre, il carattere vincolante della lex specialis e l'asserita impossibilità per il giudice di rimodulare i criteri di valutazione previsti dal bando.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Consiglio di Stato, nel verificare la corrispondenza tra i punteggi attribuiti e quelli previsti dal bando e nel ricondurre i titoli sportivi alle categorie indicate dalla tabella ministeriale, si sia limitato a esercitare il proprio sindacato di legittimità, senza sconfinare nel merito amministrativo. La Suprema Corte ha chiarito che il controllo ex art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c. è circoscritto ai soli limiti esterni della giurisdizione e non consente di sindacare le scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, anche se si assumano erronee o incidenti sulla graduatoria. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controinteressata e del Ministero dell'interno.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
consente il ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice amministrativo solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per contestare errori di interpretazione o di giudizio nel merito.
art. 362 c.p.c.
delimita il ricorso per cassazione ai motivi inerenti alla giurisdizione, escludendo il sindacato sul modo in cui la giurisdizione è stata esercitata.
art. 110 c.p.a.
è richiamato come parametro processuale del ricorso avverso la decisione del Consiglio di Stato.
art. 112 c.p.c.
la pronuncia oltre la domanda integrerebbe al più violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non eccesso di potere giurisdizionale.
art. 34 c.p.a.
nel processo amministrativo ribadisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude la sua applicazione perché il procedimento è esente dal contributo unificato.
Massime di principio
- L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale eserciti un controllo che superi i limiti esterni della giurisdizione, sostituendosi concretamente all'Amministrazione o valutando direttamente opportunità e convenienza dell'atto.
- Nel giudizio di legittimità davanti alle Sezioni Unite non è censurabile l'interpretazione del bando di concorso compiuta dal giudice amministrativo, anche se tale interpretazione incide sulla graduatoria o si ritenga erronea: si tratta di errori interni di giudizio, non di difetto di giurisdizione.
- L'interpretazione della lex specialis di una procedura concorsuale rientra nel sindacato di legittimità del giudice amministrativo, che può verificare la conformità dei punteggi attribuiti alle prescrizioni del bando e della normativa di riferimento.
- La denuncia di una pronuncia ultra petita o di un'eventuale integrazione del bando non integra, di per sé, eccesso di potere giurisdizionale, ma semmai violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non deducibile come motivo di giurisdizione ex art. 362 c.p.c.
- Nelle controversie concorsuali, il giudice amministrativo può controllare la correttezza delle valutazioni tecniche della commissione e la loro coerenza con il bando, inclusa la riconduzione dei titoli alle categorie previste, senza invadere la discrezionalità amministrativa.
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