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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26843/2021 del 04/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di una struttura in cemento armato. L'appaltatore aveva chiesto la condanna della committente al pagamento del 10% di quanto asseritamente ancora dovuto, oltre al risarcimento del danno. La società committente si era opposta deducendo l'inadempimento dell'appaltatore, in particolare l'ingiustificato abbandono del cantiere. Il Tribunale aveva accolto le domande dell'appaltatore; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva rideterminato il quantum in euro 12.032,87. In cassazione la società ha proposto tre motivi sostanzialmente sovrapponibili, lamentando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1226 c.c., nonché omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi, censurando la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito in ordine all'abbandono del cantiere, alla mancata fornitura del materiale necessario e all'integrale esecuzione delle opere oggetto di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio relativo all'esecuzione del contratto di appalto, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la doglianza relativa all'insufficienza della motivazione era non utilizzabile ratione temporis e che la censura sull'art. 1226 c.c. era del tutto generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva espressamente confermato la decisione di primo grado sul risarcimento del danno. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    eccependo l'inadempimento attoreo ai sensi dell'art. 1460 c.c.

    Richiamato solo come fondamento dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla committente in primo e secondo grado.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché, nella sostanza, diretta a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

    La Corte ha escluso che la doglianza integrasse una reale violazione dei criteri di valutazione della prova, trattandosi invece di richiesta di riesame del merito.

  • art. 2697 c.c.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.

    La doglianza è stata dichiarata inammissibile perché non introduceva un errore di riparto dell'onere probatorio, ma una critica alla ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.

  • art. 1226 c.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1226 c.c.

    La censura è stata reputata generica e non correlata alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva già esaminato il tema del danno e confermato la decisione di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistono ... i presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    È stata applicata la previsione del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

    Serve come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove, poiché il controllo della Cassazione non si estende al riesame del merito istruttorio.
  • Le doglianze che invocano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili quando, in concreto, mirano solo a contestare l'apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto dal giudice di merito.
  • La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si denuncia un reale errore sul riparto dell'onere della prova; non lo è quando si contesta soltanto la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove.
  • La censura ex art. 1226 c.c. deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata sul danno: una critica generica e non correlata alla ratio decidendi è inammissibile.
  • La doglianza di vizio motivazionale è inutilizzabile quando il parametro invocato non è applicabile ratione temporis al giudizio impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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