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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26845/2021 del 04/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Due soggetti promissari acquirenti agivano ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento coattivo dell'immobile promesso in vendita, previo adeguamento del bene al progetto e alla concessione edilizia. La società promissaria venditrice si costituiva chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del contratto preliminare e il trattenimento della caparra. Il tribunale rigettava entrambe le domande, ritenendo la riconvenzionale non ritualmente riproposta in comparsa conclusionale. In appello entrambe le impugnazioni venivano respinte: la corte territoriale riconosceva che la domanda riconvenzionale era stata validamente proposta e poteva essere esaminata, ma la rigettava nel merito, escludendo che la lettera del 20 febbraio 2008 integrasse una diffida ad adempiere idonea a fondare la risoluzione di diritto e quindi a giustificare la domanda della venditrice. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 342, 339 e 115 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse deciso su una questione estranea all'appello incidentale e al primo grado; 2) violazione degli artt. 1454, 1455 e 1456 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., deducendo che, in presenza di clausola risolutiva espressa, non fosse necessario l'accertamento della gravità dell'inadempimento; 3) dedotta violazione del principio di soccombenza in materia di spese, prospettata però solo in via condizionata all'eventuale accoglimento dei precedenti motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché la corte d'appello, una volta reputata ammissibile la domanda riconvenzionale, aveva legittimamente proceduto al suo esame di merito; inoltre, il thema decidendum non riguardava la gravità dell'inadempimento ma la qualificazione della lettera del 20 febbraio 2008 come diffida ad adempiere e la conseguente operatività della clausola risolutiva espressa del contratto preliminare. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la medesima ragione, poiché la decisione di merito non si era fondata sull'art. 1455 c.c. ma sull'insussistenza dei presupposti della risoluzione di diritto. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché meramente condizionato e privo di autonoma decisività. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita, proposta dai promissari acquirenti.

  • art. 342 c.p.c.

    evocato dal ricorrente per denunciare un preteso superamento dei limiti dell'appello, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 339 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma sulla proponibilità dell'impugnazione; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nei motivi di ricorso, ma la Corte ha escluso che la decisione d'appello si fosse basata su una valutazione probatoria o di fatto censurabile nei termini prospettati.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma processuale che delimita il vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge, richiamata a sostegno dei motivi.

  • art. 1454 c.c.

    richiamato per sostenere l'operatività della diffida ad adempiere e della risoluzione di diritto, ma la Corte ha rilevato che la corte territoriale aveva escluso in radice la qualificazione della lettera come diffida.

  • art. 1455 c.c.

    la Corte di cassazione ha chiarito che il giudice d'appello non aveva applicato il criterio della gravità dell'inadempimento, avendo invece negato i presupposti della diffida ad adempiere.

  • art. 1456 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla clausola risolutiva espressa; la Corte ha rilevato che la clausola non era stata ritenuta operante per mancanza di una valida diffida ad adempiere.

  • art. 12 del contratto preliminare

    indicata come clausola risolutiva espressa del preliminare, la cui applicabilità è stata esclusa dal giudice di merito per difetto dei presupposti fattuali.

  • art. 91 c.p.c.

    plausibilmente richiamato dal ricorrente sul tema delle spese, ma senza autonoma decisività ai fini dell'ammissibilità del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in combinato con il comma 1-quater per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile la censura che si limiti a prospettare una violazione di legge senza confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, quando il giudice di merito abbia deciso sulla base di un presupposto diverso da quello contestato.
  • Quando il giudice d'appello reputa ammissibile una domanda o un motivo dichiarati inammissibili in primo grado, egli deve e può procedere al relativo esame di merito; tale attività non integra di per sé ultrapetizione se resta entro l'oggetto devoluto con l'impugnazione.
  • La qualificazione di una comunicazione come diffida ad adempiere è un accertamento preliminare e decisivo rispetto all'operatività della risoluzione di diritto e della clausola risolutiva espressa; se tale qualificazione è esclusa, non viene in rilievo l'accertamento della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.
  • Un motivo di ricorso formulato solo in via conseguenziale o condizionata rispetto all'eventuale accoglimento di altri motivi, senza autonoma censura decisiva, è inammissibile.
  • Le censure sulle spese processuali non sono scrutinabili in modo astratto o ipotetico, ma richiedono una specifica e autonoma deduzione dell'errore commesso dal giudice nella regolazione del regolamento delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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