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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10092/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, con la quale l'Ufficio aveva recuperato un rimborso IVA precedentemente riconosciuto in relazione alla dichiarazione per l'anno d'imposta 2002. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo legittima la procedura di controllo automatico e non necessario un previo avviso di accertamento. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa, ai sensi degli artt. 111 Cost., 112, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992; 2) violazione degli artt. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 e 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, essendo stati utilizzati dati diversi dalla dichiarazione, sarebbe stata necessaria la disciplina del controllo sostanziale con avviso di accertamento; 3) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che il recupero del rimborso IVA si sarebbe fondato su un'erronea asserzione di omessa presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2001, circostanza che la CTR non avrebbe esaminato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non meramente apparente, essendo intellegibile il percorso argomentativo del giudice d'appello e superato il minimo costituzionale di motivazione. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che il controllo automatizzato è un controllo cartolare generalizzato che può fondarsi anche su dati presenti negli archivi dell'anagrafe tributaria e non richiede l'avviso di accertamento quando i dati utilizzati siano comunque conoscibili dal contribuente e non risultino elementi estranei alla dichiarazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, perché la ricorrente non aveva trascritto nel ricorso le parti degli atti e documenti da cui risultasse il fatto dedotto. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il testo non consente di percepire il fondamento della decisione e lascia all'interprete il compito di ricostruirlo con congetture; non basta invece che la motivazione sia sintetica se esprime un nucleo argomentativo autonomo e intellegibile.
  • Nel processo tributario, il controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 è un controllo cartolare generalizzato che può utilizzare anche dati presenti negli archivi dell'anagrafe tributaria, purché tali elementi siano comunque conoscibili dal contribuente e non introducano presupposti estranei alla dichiarazione.
  • Laddove la pretesa fiscale si fondi su dati già ricavabili dalla documentazione dichiarativa o da archivi tributari accessibili al contribuente, non è necessario il previo avviso di accertamento, essendo sufficiente il procedimento di liquidazione automatica.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non rispetta l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso, trascrivendo gli atti e i documenti su cui la doglianza si fonda.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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