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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34314/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un atto di contestazione di sanzioni irrogate in relazione a un precedente avviso di accertamento IVA per l’anno 2006, con cui l’Amministrazione aveva recuperato un rimborso ritenuto non dovuto perché la società era considerata inoperativa, con conseguente diniego della disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui all’art. 30 della l. n. 724/1994. La CTP aveva accolto il ricorso della società avverso le sanzioni; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia ritenendo, in sostanza, che la sorte dell’atto sanzionatorio dovesse seguire quella dell’atto impositivo presupposto, già deciso nello stesso contesto processuale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 295 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio sulle sanzioni fino al passaggio in giudicato della decisione sull’avviso di accertamento presupposto; (2) violazione degli artt. 2909 c.c., 2697 c.c. e 324 c.p.c., deducendo che l’annullamento delle sanzioni non poteva fondarsi su una sentenza non definitiva relativa all’atto presupposto, essendo necessario un annullamento definitivo di quest’ultimo. La Corte, verificata anche la validità della notificazione del ricorso e la tempestività dello stesso, ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di una sentenza non passata in giudicato sulla causa pregiudicante, la sospensione ex art. 295 c.p.c. non è obbligatoria, potendo al più operare l’art. 337, comma 2, c.p.c.; ha poi osservato che, poiché il giudizio relativo all’avviso di accertamento era nel frattempo estinto per definizione agevolata ex l. n. 197/2022, il venir meno dell’atto presupposto estendeva i suoi effetti anche alla lite sulle sanzioni. Il ricorso è stato quindi rigettato. Quanto alle spese, il testo disponibile si interrompe prima della decisione finale sulle stesse.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile, ma infondato nel merito. Ha escluso la violazione dell’art. 295 c.p.c. perché, nel rapporto di pregiudizialità tra avviso di accertamento e sanzioni, non era dovuta la sospensione necessaria del giudizio sulla lite pregiudicata una volta esistente una sentenza di merito sulla pregiudicante, ancorché non definitiva. Ha inoltre valorizzato la sopravvenuta estinzione del giudizio relativo all’avviso di accertamento per definizione agevolata, ritenendo che tale evento travolgesse in via riflessa anche la decisione sulle sanzioni collegate. Ne è seguito il rigetto del ricorso dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 30 della legge n. 724/1994

    Richiamato come base del diniego di disapplicazione delle disposizioni antielusive posto a fondamento dell’originario recupero tributario.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria è stata ritenuta non obbligatoria quando sulla causa pregiudicante sia già stata pronunciata una sentenza di merito non passata in giudicato.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    Può operare, in alternativa alla sospensione necessaria, quando la causa pregiudicante sia stata decisa con sentenza impugnata.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    La riforma o cassazione della sentenza sulla causa pregiudicante produce effetti riflessi sui provvedimenti dipendenti, ristabilendo l’armonia tra i giudicati.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il limite del giudicato; la Corte non ha accolto la censura perché la sorte della lite dipendente è stata ricondotta all’effetto riflesso del venir meno del titolo presupposto.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla definitività della decisione; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, fosse necessario attendere il giudicato della pregiudicante per definire la lite sulle sanzioni.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato nel secondo motivo; la Corte non ha ravvisato violazione del riparto dell’onere probatorio, poiché la decisione si è fondata sul nesso di dipendenza tra atto presupposto e sanzioni e sulla sopravvenuta estinzione della pretesa principale.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per affermare la tempestività del ricorso per cassazione, considerata anche la sospensione dei termini collegata alla definizione agevolata.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Usato per ritenere valida la notificazione del ricorso per cassazione presso il domicilio eletto in primo grado, con ultrattività delle indicazioni di domicilio/residenza.

  • art. 16 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme all’art. 17 per il regime delle notificazioni nel processo tributario.

  • art. 1, commi 186 e segg., legge n. 197/2022

    Normativa di definizione agevolata che ha determinato l’estinzione del giudizio relativo all’avviso di accertamento presupposto.

  • art. 1, comma 199, legge n. 197/2022

    Richiamato per la sospensione dei termini di impugnazione nel periodo previsto dalla definizione agevolata.

  • art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023

    Citate come base dell’elenco trasmesso dall’Agenzia per la verifica degli atti definibili/definiti in via agevolata.

  • art. 1, comma 200, legge n. 197/2022

    Richiamato per il possibile diniego della definizione; nel caso concreto la Corte osserva che, allo stato, non risultava emesso alcun diniego.

  • art. 363, terzo comma, c.p.c.

    Citate in relazione al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nell’interesse della legge.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato quale parametro dei principi generali in tema di giusto processo e stabilità delle decisioni.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato insieme all’art. 111 Cost. a fondamento della lettura sistematica delle regole sulla sospensione per pregiudizialità.

Massime di principio

  • Nel rapporto di pregiudizialità tecnica tra due giudizi, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non opera quando sulla causa pregiudicante sia già intervenuta una sentenza di merito, ancorché non definitiva; in tale ipotesi la sospensione è, al più, facoltativa ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c.
  • Le sanzioni collegate a un tributo seguono la sorte del rapporto principale: se l’atto impositivo presupposto viene meno per definizione agevolata o per altra causa estintiva, l’effetto si riflette anche sul provvedimento sanzionatorio dipendente.
  • Nel processo tributario le indicazioni di domicilio/residenza rese nel primo grado conservano efficacia nei successivi gradi se la parte non si è costituita in appello o non ha indicato diversamente un domicilio processuale, rendendo valida la notifica del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario originario.
  • Ai fini della decisione sulla lite dipendente, non è necessario attendere il giudicato formale della causa pregiudicante quando la sopravvenienza processuale abbia già eliminato il presupposto sostanziale della pretesa principale.
  • L’effetto espansivo esterno della riforma o cassazione della sentenza pregiudicante opera come meccanismo di coordinamento tra giudicati e può travolgere i provvedimenti dipendenti, ristabilendo coerenza sistematica tra le decisioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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