Cassazione Civile, Ordinanza n. 33878/2024 del 22/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2008, con cui l'Ufficio contestava alla ditta individuale l'utilizzo di fatture relative ad acquisti di materie plastiche riconducibili a operazioni soggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Amministrazione ritenendo che la società fornitrice fosse una cartiera e che il contribuente fosse consapevole o comunque dovesse esserlo della frode. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato, per violazione delle norme processuali sull'appello e sul giudicato interno, l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per omessa impugnazione di uno dei capi della decisione di primo grado; con il secondo ha dedotto violazione della disciplina IVA e dell'onere della prova, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto provare non solo la cartiera, ma anche la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario e che l'autorizzazione al commercio di materie plastiche era circostanza irrilevante; con il terzo ha lamentato omesso esame di un prospetto analitico delle operazioni, asseritamente decisivo per dimostrare la regolarità dei pagamenti e delle forniture.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso l'inammissibilità dell'appello per effetto del principio devolutivo; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la CTR aveva correttamente applicato i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, avendo valorizzato elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sia sulla natura di cartiera del fornitore sia sulla consapevolezza del contribuente della frode; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non denunciava un fatto storico omesso, ma una diversa valutazione di elementi istruttori e difensivi. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché l'Agenzia non ha svolto difese nel merito.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la disciplina dei motivi di appello nel processo tributario e per escludere la dedotta inammissibilità dell'appello dell'Ufficio.
artt. 324, 329, 342 e 100 c.p.c.
Evocati dal ricorrente per sostenere l'esistenza del giudicato interno e la carenza di specificità dell'appello; la Corte osserva che il motivo non coglie la ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale sulla deducibilità in cassazione della violazione o falsa applicazione di legge, usata per i primi due motivi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che non consente una nuova valutazione delle prove.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per affermare che un motivo che non si confronta con la ratio decidendi si risolve in un "non motivo" ed è inammissibile.
Citato con riferimento alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale norma sul presupposto del diritto alla detrazione IVA, escluso in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per spiegare che l'IVA versata alla controparte non genuina resta fuori dal meccanismo di detrazione.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Evocato nel secondo motivo insieme all'art. 19, in relazione al recupero dell'IVA e alla prova dell'operazione imponibile.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova: prima l'Amministrazione deve dimostrare gli elementi oggettivi della frode e la conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente; poi spetta a quest'ultimo la prova contraria della propria buona fede.
Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici utilizzabili dall'Amministrazione e dal giudice tributario.
Richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
Richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 83 del 2012 e alla nuova formulazione del vizio di motivazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura che non attacca la reale ragione della decisione si risolve in un non motivo ed è inammissibile.
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, l'Amministrazione finanziaria deve provare con elementi oggettivi che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; la prova può essere anche presuntiva e può fondarsi sulla dimostrazione che il fornitore era una cartiera priva di struttura adeguata, purché la valutazione sia complessiva e motivata.
- Una volta fornita dall'Amministrazione la prova indiziaria della frode e della consapevolezza del contribuente, spetta a quest'ultimo dimostrare di aver adottato la diligenza esigibile da un operatore accorto e di essere rimasto in buona fede.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera mancata valutazione di singoli elementi istruttori o una diversa lettura delle prove.
- Il giudice tributario può fondare l'accertamento su un quadro indiziario composto da dichiarazioni di terzi, esiti di indagini della Guardia di Finanza e ulteriori elementi oggettivi, purché ne dia conto in motivazione e li valuti nel loro complesso.
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