Cassazione Civile, Ordinanza n. 14680/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Una persona fisica aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro una cartella di pagamento notificata per crediti iscritti a ruolo e relativi a somme dovute a titolo di multa e ammende in forza di una sentenza penale. L'opposizione era stata accolta in primo grado e confermata in appello, perché il giudice di merito aveva ritenuto che il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 227-ter d.P.R. 115/2002 determinasse la decadenza del potere di procedere all'iscrizione a ruolo e, quindi, la nullità della cartella. La società di riscossione ha ricorso per cassazione denunciando falsa applicazione dell'art. 12 preleggi, dell'art. 227-ter d.P.R. 115/2002 e dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, sostenendo che la norma invocata non prevede alcuna decadenza né improcedibilità della riscossione a mezzo ruolo e che la cartella non poteva essere annullata per quel solo motivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo manifestamente fondato il motivo. Ha cassato la sentenza impugnata perché non conforme all'orientamento consolidato secondo cui il termine dell'art. 227-ter d.P.R. 115/2002 per l'iscrizione a ruolo delle spese processuali penali non è perentorio e non è assistito da decadenza. Ha inoltre precisato che la decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973 non si applica alla riscossione di tali spese, che non hanno natura tributaria. Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'opposizione originaria. Ha poi rideterminato le spese dell'intero giudizio, ponendole a carico della parte opponente soccombente.
Norme richiamate
norma processuale posta a fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta contro la cartella di pagamento.
il termine per procedere all'iscrizione a ruolo delle spese processuali penali non è previsto a pena di decadenza e non ha natura perentoria.
art. 12 disposizioni preliminari al codice civile
richiamato come parametro ermeneutico nella censura di falsa applicazione di legge.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della validità della cartella nel caso concreto.
la decadenza prevista da tale norma non ha portata generale e riguarda solo i crediti erariali, non la riscossione delle spese processuali penali non tributarie.
il rinvio all'art. 25 d.P.R. 602/1973 è recettizio e limitato al testo vigente al momento dell'entrata in vigore della norma di rinvio.
i motivi relativi a genericità e difetto di motivazione della cartella sono stati qualificati come opposizione agli atti esecutivi.
Massime di principio
- Nella riscossione delle spese processuali penali, il termine per l'iscrizione a ruolo previsto dalla disciplina speciale non comporta decadenza se il legislatore non lo qualifica espressamente come perentorio o decadenziale.
- La decadenza prevista per la riscossione dei crediti erariali non si estende automaticamente ad altre forme di riscossione a mezzo ruolo, specie quando il credito non ha natura tributaria.
- Il rinvio normativo a una disposizione di altro testo deve essere letto secondo il suo carattere recettizio, con riferimento al contenuto vigente al momento del rinvio, salvo diversa volontà legislativa.
- In sede di opposizione all'esecuzione, una volta esclusa la ragione di invalidità dedotta e in mancanza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito rigettando l'opposizione originaria.
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