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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20177/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2006, emesso nell’ambito della disciplina delle società non operative. La CTR aveva confermato la pretesa erariale rilevando che la società era stata costituita essenzialmente per intestarsi un unico immobile goduto dai componenti di un medesimo nucleo familiare e che le successive vicende di vendita del bene non mutavano la sostanza della situazione. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza per mancanza della data di deliberazione; 2) nullità per motivazione apparente, per avere la CTR liquidato con rinvio le questioni di costituzionalità; 3) nullità per omessa motivazione sulle eccezioni relative alla violazione degli artt. 6, 8 e 10 dello Statuto del contribuente; 4) omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla mancata redazione del processo verbale di constatazione prima dell’avviso; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra petita, avendo la CTR richiamato la disciplina delle società di comodo, l’accertamento parziale e una riclassificazione di bilancio che la ricorrente assumeva non essere state poste a base dell’atto impositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi: la mancanza della data di deliberazione non comporta nullità, trattandosi al più di errore materiale; la motivazione della CTR, seppur sintetica e resa per relationem, superava il minimo costituzionale perché dava conto, sia pure in forma essenziale, delle ragioni della conferma; non vi era omessa pronuncia sulla censura relativa al PVC, poiché la decisione di merito sulla legittimità della pretesa implicava il rigetto della questione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato ricostruito in modo completo l’esatto ambito della controversia e il contenuto delle difese svolte nei gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese nei confronti dell’Agenzia, rimasta intimata e non costituita. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30 L. 724/1997

    Richiamato quale base della disciplina delle società di comodo e del calcolo fondato su coefficienti presuntivi; la controversia ruotava intorno al mancato accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina.

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato in relazione all’accertamento parziale; la Corte ne riporta il riferimento come parte del quadro dell’atto impositivo.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza della CTR è stata censurata per asserita violazione del contenuto motivazionale, ma la Cassazione ha escluso la nullità.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte ha escluso che la mancanza della data di deliberazione o la sinteticità della motivazione integrassero nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per dedurre nullità della sentenza, omessa pronuncia e ultrapetizione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che l’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporta una statuizione implicita di rigetto sul medesimo punto.

  • art. 24 l. 4/1929

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità dell’avviso emesso senza previo processo verbale di constatazione; la censura è stata ritenuta infondata.

  • artt. 6, 8 e 10 L. 212/2000

    Erano evocati dalla contribuente come norme violate, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della CTR nel rigettare tali eccezioni.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato per affermare che l’errore relativo alla data di deliberazione è emendabile come errore materiale.

  • art. 288 c.p.c.

    Richiamato congiuntamente all’art. 287 c.p.c. per la correzione dell’errore materiale relativo alla data di deliberazione.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La mancanza o l’erronea indicazione della data di deliberazione della sentenza non determina nullità quando la data sia comunque ricavabile dal testo; si tratta, al più, di errore materiale emendabile.
  • La motivazione per relationem della sentenza d’appello è valida se il giudice di secondo grado esprime, anche sinteticamente, una valutazione autonoma sulle censure e consente di ricostruire un percorso argomentativo coerente complessivamente leggendo primo e secondo grado; è nulla solo la motivazione meramente acritica e adesiva.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione resa sul merito della domanda o dell’eccezione implica logicamente il rigetto del relativo profilo specifico.
  • In sede di legittimità il motivo deve essere specifico e autosufficiente quanto alla ricostruzione del perimetro della controversia e delle allegazioni svolte nei gradi di merito; la censura è inammissibile se non consente di comprendere con precisione l’oggetto del vizio dedotto.
  • Quando la sentenza impugnata dà atto della legittimità della pretesa tributaria e delle ragioni essenziali della conferma, il controllo di legittimità sulla motivazione non può arrestarsi a un mero formalismo, dovendo verificarsi se il nucleo argomentativo superi il minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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