Sentenza del 19/12/2019 n. 33893 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato le tre sentenze della CTR Emilia-Romagna relative agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, contestando: da un lato, l'esclusione della sufficiente efficacia indiziaria della cosiddetta "lista Falciani" ai fini della prova di disponibilità finanziarie non dichiarate presso HSBC Private Bank di Ginevra; dall'altro, la mancata applicazione retroattiva della presunzione legale di evasione prevista dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i tre giudizi e ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che la presunzione legale introdotta dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009 non è retroattiva e quindi non si applica agli anni 2005, 2006 e 2007. Ha tuttavia precisato che la lista Falciani può essere utilizzata come elemento indiziario e, anche da sola, può astrattamente fondare un accertamento se dotata dei requisiti di gravità e precisione. Nel caso concreto, però, la CTR aveva motivatamente ritenuto insufficiente la documentazione, considerata l'assenza di un collegamento certo tra la contribuente e il conto svizzero, nonché la presenza di codici non correlati, importi anonimi e documentazione priva di intestazioni o riferimenti. L'Agenzia non aveva censurato tutte le autonome ragioni della decisione di merito. È stata quindi condannata al pagamento delle spese, liquidate in 8.000 euro, oltre accessori, spese forfettarie ed esborsi.
Norme richiamate
D.L. n. 78/2009, art. 12, comma 2, convertito dalla L. n. 102/2009
Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato [...] si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.
La norma introduce una presunzione legale relativa di evasione, ma ha natura sostanziale e non meramente procedimentale o processuale; pertanto non può essere applicata retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
Prevede gli obblighi di dichiarazione e monitoraggio fiscale relativi agli investimenti e alle attività finanziarie detenuti all'estero.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento quando gli elementi indiziari siano gravi e precisi; la concordanza è necessaria solo quando siano presenti più elementi, mentre anche un singolo indizio può essere sufficiente se dotato di elevata valenza probatoria.
D.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 2
Consente, per la rettifica del reddito delle persone fisiche, il ricorso a presunzioni semplici gravi e precise, anche in assenza della presunzione legale prevista dal D.L. n. 78/2009.
L. n. 212/2000, art. 3, comma 1, e art. 11 delle preleggi
Esprimono il principio di irretroattività delle disposizioni sostanziali; la clausola contenuta nel D.L. n. 78/2009, art. 12, comma 2, non costituisce deroga idonea a rendere retroattiva la presunzione.
Direttiva 77/799/CEE e Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989
Costituiscono la base degli strumenti di cooperazione e scambio di informazioni attraverso i quali la documentazione bancaria è stata acquisita dall'amministrazione italiana.
Massime di principio
- Una presunzione legale che modifica la posizione sostanziale del contribuente e l'equilibrio dell'onere probatorio non può essere applicata retroattivamente, anche se l'accertamento è stato avviato dopo l'entrata in vigore della norma.
- L'inapplicabilità retroattiva della presunzione legale non impedisce all'Amministrazione finanziaria di provare l'evasione mediante presunzioni semplici, purché gli elementi siano gravi e precisi.
- Documentazione bancaria acquisita tramite cooperazione internazionale può essere utilizzata come elemento indiziario anche se proveniente da una fonte irregolare, salvo specifiche cause legali di inutilizzabilità o violazioni di diritti fondamentali.
- La presenza di un nominativo in una lista bancaria non rende automaticamente certa la titolarità di un conto né dimostra da sola l'esistenza di redditi imponibili: occorre verificare il collegamento concreto con il contribuente.
- Nel giudizio di cassazione è essenziale contestare tutte le autonome ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; se anche una sola ratio decidendi resta non censurata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Il giudice di merito conserva il compito di valutare concretamente l'attendibilità e la sufficienza degli indizi, purché motivi la decisione considerando complessivamente gli elementi disponibili.
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