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Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 33893 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato le tre sentenze della CTR Emilia-Romagna relative agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, contestando: da un lato, l'esclusione della sufficiente efficacia indiziaria della cosiddetta "lista Falciani" ai fini della prova di disponibilità finanziarie non dichiarate presso HSBC Private Bank di Ginevra; dall'altro, la mancata applicazione retroattiva della presunzione legale di evasione prevista dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i tre giudizi e ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che la presunzione legale introdotta dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009 non è retroattiva e quindi non si applica agli anni 2005, 2006 e 2007. Ha tuttavia precisato che la lista Falciani può essere utilizzata come elemento indiziario e, anche da sola, può astrattamente fondare un accertamento se dotata dei requisiti di gravità e precisione. Nel caso concreto, però, la CTR aveva motivatamente ritenuto insufficiente la documentazione, considerata l'assenza di un collegamento certo tra la contribuente e il conto svizzero, nonché la presenza di codici non correlati, importi anonimi e documentazione priva di intestazioni o riferimenti. L'Agenzia non aveva censurato tutte le autonome ragioni della decisione di merito. È stata quindi condannata al pagamento delle spese, liquidate in 8.000 euro, oltre accessori, spese forfettarie ed esborsi.

Norme richiamate

  • D.L. n. 78/2009, art. 12, comma 2, convertito dalla L. n. 102/2009

    Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato [...] si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

    La norma introduce una presunzione legale relativa di evasione, ma ha natura sostanziale e non meramente procedimentale o processuale; pertanto non può essere applicata retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

  • D.L. n. 167/1990, art. 4

    Prevede gli obblighi di dichiarazione e monitoraggio fiscale relativi agli investimenti e alle attività finanziarie detenuti all'estero.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento quando gli elementi indiziari siano gravi e precisi; la concordanza è necessaria solo quando siano presenti più elementi, mentre anche un singolo indizio può essere sufficiente se dotato di elevata valenza probatoria.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 2

    Consente, per la rettifica del reddito delle persone fisiche, il ricorso a presunzioni semplici gravi e precise, anche in assenza della presunzione legale prevista dal D.L. n. 78/2009.

  • L. n. 212/2000, art. 3, comma 1, e art. 11 delle preleggi

    Esprimono il principio di irretroattività delle disposizioni sostanziali; la clausola contenuta nel D.L. n. 78/2009, art. 12, comma 2, non costituisce deroga idonea a rendere retroattiva la presunzione.

  • Direttiva 77/799/CEE e Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989

    Costituiscono la base degli strumenti di cooperazione e scambio di informazioni attraverso i quali la documentazione bancaria è stata acquisita dall'amministrazione italiana.

Massime di principio

  • Una presunzione legale che modifica la posizione sostanziale del contribuente e l'equilibrio dell'onere probatorio non può essere applicata retroattivamente, anche se l'accertamento è stato avviato dopo l'entrata in vigore della norma.
  • L'inapplicabilità retroattiva della presunzione legale non impedisce all'Amministrazione finanziaria di provare l'evasione mediante presunzioni semplici, purché gli elementi siano gravi e precisi.
  • Documentazione bancaria acquisita tramite cooperazione internazionale può essere utilizzata come elemento indiziario anche se proveniente da una fonte irregolare, salvo specifiche cause legali di inutilizzabilità o violazioni di diritti fondamentali.
  • La presenza di un nominativo in una lista bancaria non rende automaticamente certa la titolarità di un conto né dimostra da sola l'esistenza di redditi imponibili: occorre verificare il collegamento concreto con il contribuente.
  • Nel giudizio di cassazione è essenziale contestare tutte le autonome ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; se anche una sola ratio decidendi resta non censurata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • Il giudice di merito conserva il compito di valutare concretamente l'attendibilità e la sufficienza degli indizi, purché motivi la decisione considerando complessivamente gli elementi disponibili.

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