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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03969/2025 del 16/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente di un ente locale, inquadrato in categoria D e già titolare di posizione organizzativa nell'area amministrativa, al quale era stata anche affidata la responsabilità di un'unità organizzativa collocata in diversa area contabile. Il lavoratore aveva chiesto il pagamento di un trattamento economico accessorio ulteriore, ritenendo che l'incarico aggiuntivo, per il suo contenuto di particolare responsabilità, dovesse essere remunerato separatamente. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che la disciplina collettiva applicabile escludesse il cumulo tra la retribuzione di posizione e di risultato spettante al titolare di posizione organizzativa e altri compensi accessori, anche se riferiti a funzioni estranee alla posizione organizzativa. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: vizi processuali relativi alla delibera comunale di opposizione al decreto ingiuntivo, alla sua motivazione, alla regolarità del conferimento dell'incarico legale e alla mancata sanatoria degli atti; violazione della contrattazione collettiva per avere ritenuto illegittimo o precluso il cumulo tra compenso di posizione organizzativa e indennità per specifiche responsabilità; violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2126 c.c. per il mancato riconoscimento della remunerazione dell'incarico aggiuntivo; errata interpretazione del CCNL anche alla luce di una disciplina successiva invocata dal ricorrente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. I primi cinque motivi, diretti contro i profili processuali dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sono stati dichiarati inammissibili perché non rispettavano gli oneri di specificità e autosufficienza, in particolare quanto alla deduzione del vizio processuale e alla trascrizione degli atti rilevanti. Il sesto motivo è stato respinto nel merito: la Corte ha affermato che, per il titolare di posizione organizzativa, il trattamento economico previsto dal CCNL ha carattere assorbente e onnicomprensivo e non consente il cumulo con l'indennità per specifiche responsabilità prevista per il personale non incaricato di funzioni di posizione organizzativa. Sono stati respinti anche il settimo motivo, perché non vi era lesione dell'art. 36 Cost. essendo contestata solo una voce aggiuntiva e non l'adeguatezza complessiva della retribuzione, e l'ottavo motivo, perché fondato su un CCNL successivo e comunque riferito a un'ipotesi diversa (duplicazione o incarico ad interim di posizione organizzativa). Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.c.

    La regolarizzazione o ratifica dell'atto da parte dell'organo competente può sanare il difetto relativo al conferimento dell'incarico difensivo.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato come norma sull'opposizione a decreto ingiuntivo, ma i motivi processuali sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Anche quando si deducono errores in procedendo, il ricorrente deve indicare specificamente i fatti processuali e trascrivere gli atti rilevanti, non essendo sufficiente il rinvio generico per relationem.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene utilizzato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 10 CCNL 31 marzo 1999 Comparto Enti Locali

    "Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario"

    La retribuzione di posizione e di risultato del titolare di posizione organizzativa ha carattere onnicomprensivo e assorbe le competenze accessorie, impedendo il cumulo con ulteriori indennità salvo espressa previsione contrattuale.

  • art. 15 CCNL 1 aprile 1999 Comparto Enti Locali

    Disciplina le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e richiama le risorse destinate a specifiche finalità di incentivazione e produttività.

  • art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1 aprile 1999 Comparto Enti Locali

    L'indennità per specifiche responsabilità spetta al personale di categoria D che non sia incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative; quindi non si cumula con la P.O.

  • art. 36 Cost.

    Non è violato quando si contesta solo il mancato riconoscimento di una singola voce accessoria, se la retribuzione complessiva prevista dal sistema contrattuale resta adeguata.

  • art. 2126 c.c.

    Nel pubblico impiego non opera per riconoscere compensi in contrasto con la contrattazione collettiva; la prestazione è remunerabile solo se l'atto attributivo è conforme al contratto collettivo. Non giova al ricorrente perché la P.O. assorbe anche il compenso per straordinario.

  • art. 2108 c.c.

    Richiamato in relazione alla remunerazione del lavoro straordinario, ma ritenuto inapplicabile in concreto per l'effetto assorbente del trattamento della posizione organizzativa.

  • art. 7 d.lgs. 267/2000

    Invocato nei motivi processuali; non è oggetto di una specifica ratio decidendi autonoma, che viene assorbita dalla declaratoria di inammissibilità dei motivi processuali.

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    Richiamato nei motivi di ricorso sul regime del pubblico impiego, ma non rilevante ai fini del decisum finale oltre il richiamo alla disciplina del rapporto.

  • art. 21 septies L. 241/1990

    Invocato per sostenere la nullità della delibera comunale, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 21 octies L. 241/1990

    Richiamato insieme all'art. 21 septies nei motivi processuali, senza autonoma incidenza decisoria.

  • art. 4 d.lgs. 50/2016

    Richiamato nei motivi relativi all'affidamento degli incarichi legali, ma non decisivo nel merito.

  • art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016

    Richiamato nei motivi relativi all'affidamento degli incarichi legali, ma non decisivo nel merito.

  • art. 36, commi 1 e 2, lett. a), d.lgs. 50/2016

    Richiamato nei motivi relativi all'affidamento degli incarichi legali, ma non decisivo nel merito.

  • art. 192 d.lgs. 267/2000

    Richiamato nei motivi relativi al conferimento dell'incarico legale e alla delibera comunale, senza accoglimento della censura.

  • artt. 8, 10 CCNL 31 marzo 1999 Comparto Enti Locali

    La disciplina delle posizioni organizzative è letta in senso onnicomprensivo: la retribuzione di posizione e risultato assorbe le altre competenze accessorie.

  • art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1 aprile 1999 Comparto Enti Locali

    È esclusa la sua cumulabilità con il trattamento della P.O. quando il dipendente sia già incaricato di funzioni di posizione organizzativa.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione del contratto collettivo, ma la Corte privilegia il dato letterale e sistematico dell'onnicomprensività della P.O.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione sistematica del CCNL; la Corte lo usa per leggere congiuntamente le clausole sulla P.O. e sulle specifiche responsabilità.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione del CCNL in senso coordinato e coerente con la struttura del sistema retributivo.

Massime di principio

  • Il trattamento economico del personale titolare di posizione organizzativa, quando la contrattazione collettiva lo preveda come assorbente e onnicomprensivo, esclude il cumulo con ulteriori indennità o compensi accessori per incarichi diversi, salvo espressa previsione contrattuale in senso contrario.
  • L'indennità per specifiche responsabilità prevista per il personale di categoria D non è cumulabile con la posizione organizzativa quando la clausola collettiva la riserva ai dipendenti non incaricati di funzioni dell'area delle posizioni organizzative.
  • Nel pubblico impiego privatizzato la remunerazione di prestazioni o incarichi ulteriori deve trovare base nella contrattazione collettiva: un atto dell'amministrazione, da solo, non basta se non è conforme al CCNL applicabile.
  • La violazione dell'art. 36 Cost. non sussiste quando si contesta soltanto il mancato riconoscimento di una singola componente accessoria, se il sistema contrattuale assicura complessivamente una retribuzione adeguata.
  • L'art. 2126 c.c. non può essere invocato per ottenere compensi incompatibili con la disciplina collettiva del pubblico impiego; la prestazione è remunerabile solo nei limiti della conformità dell'attribuzione agli assetti contrattuali vigenti.
  • Nel ricorso per cassazione che deduca errores in procedendo è comunque necessario rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, indicando puntualmente i fatti processuali e riportando gli atti rilevanti nei passaggi essenziali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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