Cassazione Civile, Ordinanza n. 03971/2025 del 16/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente addetto alle mansioni di necroforo presso un ospedale pubblico, dopo che egli, fuori dall'orario di servizio e in occasione di una lite in strada, aveva aggredito un conoscente con un colpo d'arma da fuoco, riportando la vittima lesioni lievi; il lavoratore aveva definito la vicenda con patteggiamento penale. Il tribunale aveva ritenuto legittimo il recesso, mentre la corte d'appello aveva riformato la decisione, reputando il fatto isolato e privo di un concreto nesso con l'affidabilità lavorativa e disponendo la reintegra. Con il ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali per l'acquisizione officiosa di documenti del processo penale che il lavoratore avrebbe dovuto produrre tempestivamente; 2) violazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 55 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 41 Cost., per avere la corte escluso la giusta causa nonostante la gravità della condotta extralavorativa e la sua incidenza sul vincolo fiduciario; 3) nullità o motivazione apparente della sentenza d'appello; 4) violazione delle regole sulle spese di lite, per mancata compensazione. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, ha ritenuto assorbito il quarto motivo e ha accolto il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel valutare la giusta causa di licenziamento, la condotta extralavorativa può integrare causa di recesso quando, per la sua gravità e per il contesto concreto, sia idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario; nel caso concreto, la specifica allegazione datoriale del fatto violento, della sua rilevanza penale e delle mansioni del dipendente era idonea a soddisfare l'onere di allegazione dell'incidenza sul rapporto, sicché la corte territoriale non aveva correttamente applicato i criteri di valutazione della giusta causa.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene utilizzato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità/motivazione apparente.
art. 414 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per dedurre una pretesa decadenza istruttoria nel rito del lavoro.
art. 416 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel censurare l'acquisizione officiosa di documenti non tempestivamente prodotti.
art. 420 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente quale norma sui poteri del giudice nel rito del lavoro.
art. 437 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri istruttori officiosi in appello nel rito del lavoro.
art. 2119 c.c.
la giusta causa è nozione elastica da specificare in via interpretativa; può ricomprendere anche condotte extralavorative idonee a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
art. 55 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato come disciplina del rapporto di lavoro pubblico e del rilievo disciplinare della condotta del dipendente.
art. 41 Cost.
richiamato nel motivo relativo alla rilevanza della condotta sul piano dell'organizzazione e dell'attività datoriale.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al vizio di motivazione e al sindacato di legittimità sulla sentenza.
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza, lamentandosi motivazione apparente.
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati nel motivo relativo alla regolazione delle spese di lite e alla compensazione.
art. 444 c.p.p.
richiamato per indicare che il lavoratore aveva definito il procedimento penale con patteggiamento.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice può essere legittimo anche in presenza di preclusioni probatorie delle parti, purché emerga dagli atti una pista probatoria e sia ravvisabile una semiplena probatio.
- Il vizio di motivazione è configurabile in cassazione solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente contraddittoria da non consentire di individuarla come giustificazione della decisione; non è sindacabile come vizio autonomo la mera insufficienza o non condivisibilità del ragionamento sul fatto.
- La giusta causa di licenziamento è una clausola elastica che richiede integrazione mediante criteri giuridici e valori dell'ordinamento; la loro errata applicazione è denunciabile come violazione di legge.
- La giusta causa può essere integrata anche da condotte extralavorative, purché, per gravità oggettiva e soggettiva, contesto e modalità concrete, siano idonee a compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e a incidere sulle aspettative di futuro corretto adempimento.
- Per i licenziamenti fondati su condotte extralavorative, il datore di lavoro assolve l'onere di allegazione quando deduce specificamente il fatto in sé e la sua idoneità, anche solo potenziale ma oggettiva, a riflettersi sulla funzionalità del rapporto e sulla figura morale del lavoratore, specie se adibito a mansioni che comportano contatto con l'utenza o con terzi.
- La valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione deve considerare la gravità della condotta, il contesto in cui è stata posta in essere, l'intensità dell'elemento soggettivo e l'attitudine del comportamento a ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro.
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