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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03973/2025 del 16/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il personale ministeriale che chiedeva il riconoscimento del diritto a una retrodatazione dell'inquadramento nell'Area II, fascia retributiva F1, dal 1 ottobre 2007 o, in subordine, dal 1 gennaio 2008, anziché dal 1 gennaio 2009, con conseguenti effetti sull'anzianità, sul trattamento pensionistico e sulle differenze retributive per il biennio 2007-2008. I ricorrenti chiedevano inoltre di essere ammessi alla procedura selettiva per il passaggio dalla fascia F1 alla F2 dell'Area II con decorrenza 1 gennaio 2010, con inserimento in graduatoria e pagamento delle ulteriori differenze retributive per gli anni 2009-2017; in via subordinata, rivendicavano comunque il diritto risarcitorio già riconosciuto in primo grado per perdita di chance, contestando la mancata riapertura della graduatoria e il loro inserimento nella stessa. Il Ministero, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che la determinazione della decorrenza degli inquadramenti disposta in sede di ottemperanza fosse atto esecutivo del giudicato amministrativo e non nuova materia devoluta al giudice ordinario. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale per difetto di autosufficienza, poiché il Ministero non aveva adeguatamente riprodotto e localizzato gli atti presupposti della vicenda amministrativa e dell'ottemperanza. Ha poi dichiarato inammissibili anche i motivi del ricorso principale: il primo perché diretto a censurare l'interpretazione di un accordo collettivo integrativo, impugnabile in cassazione solo deducendo la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; il secondo perché, sotto l'apparenza del vizio di omesso esame di fatto decisivo, mirava in realtà a contestare la valutazione giuridica sulle misure rimediali applicabili, fuori dall'ambito del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Il giudizio di legittimità si è quindi concluso con l'inammissibilità di entrambi i ricorsi e con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, senza esaminare nel merito le questioni di giurisdizione, di interpretazione dell'accordo integrativo FUA e di spettanza della retrodatazione dell'inquadramento o della riapertura della graduatoria. Ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto, per i ricorrenti principali, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile perché non riportava e non localizzava in modo sufficiente gli atti e i provvedimenti presupposti necessari alla verifica della censura di giurisdizione.

  • art. 360, n. 1, c.p.c.

    La censura di difetto di giurisdizione è stata reputata inammissibile per carenza di specificità e di autosufficienza nella descrizione del quadro documentale e processuale rilevante.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere usato per contestare, in realtà, una valutazione giuridica o la scelta del rimedio applicabile al caso.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    L'interpretazione di un accordo collettivo integrativo, in quanto atto di natura privatistica, è censurabile in cassazione solo deducendo la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti normativi, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti principali.

Massime di principio

  • Chi impugna per cassazione una decisione fondata su atti amministrativi o di ottemperanza deve adempiere rigorosamente agli oneri di specificità e autosufficienza, riportando e localizzando gli atti rilevanti, pena l'inammissibilità della censura.
  • L'interpretazione di un accordo collettivo integrativo, essendo espressione di autonomia privata, non è sindacabile in cassazione come mero errore di merito, ma solo mediante deduzione della violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, si contesti in realtà la valutazione giuridica del giudice di merito circa il rimedio spettante.
  • Quando il ricorso principale e quello incidentale risultano entrambi inammissibili, la Corte può compensare le spese del giudizio di legittimità e, per la parte soccombente, dare atto del raddoppio del contributo unificato ove previsto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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