Cassazione Civile, Ordinanza n. 03848/2025 del 15/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS di un ingegnere che svolgeva attività libero-professionale pur essendo contemporaneamente iscritto come lavoratore dipendente ad altra forma di previdenza obbligatoria e non essendo iscritto a INARCASSA. La Corte d'appello aveva ritenuto dovuti i contributi per gli anni 2005, 2006 e 2008, nonché le relative sanzioni civili, ritenendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata discendesse dalla disciplina applicabile ai professionisti privi di copertura presso la cassa di categoria e che la prescrizione non fosse maturata. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha contestato in radice l'obbligo contributivo, sostenendo che non fosse dovuta l'iscrizione alla Gestione separata; con il secondo ha censurato la decisione sulla prescrizione per l'anno 2005, assumendo che l'atto interruttivo fosse pervenuto oltre il termine, e per l'anno 2008, contestando il dies a quo e la validità dell'interruzione. Nel contesto del secondo motivo ha inoltre contestato il regime sanzionatorio applicato dall'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando che gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, e quindi non iscritti a INARCASSA, restano tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS, poiché la norma che esclude l'obbligo rileva solo se esiste un contributo suscettibile di dare luogo a una corrispondente prestazione previdenziale, non essendo sufficiente il solo contributo integrativo versato in funzione solidaristica. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla prescrizione, sia per l'anno 2005 sia per l'anno 2008, confermando la correttezza della decorrenza e dell'interruzione del termine. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo nella parte relativa alle sanzioni civili, applicando la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale che esonera gli ingegneri e gli architetti non iscritti a INARCASSA, ma obbligati alla Gestione separata perché iscritti ad altra gestione, dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione nel periodo anteriore all'entrata in vigore della norma. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alle sanzioni, con declaratoria di non debenza delle stesse; le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
esprime una ratio universalistica di tutela previdenziale; ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione rileva solo un versamento contributivo idoneo a generare una correlata prestazione previdenziale.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. con L. n. 111/2011
norma di interpretazione autentica che, nel sistema descritto, non esclude l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad altra gestione obbligatoria e non a INARCASSA; la parte relativa alle sanzioni civili è stata dichiarata parzialmente incostituzionale per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
art. 21 L. n. 6/1981
richiamato come base del regime degli ingegneri e architetti iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in tema di contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
DPCM 4.6.2009
richiamato per individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione con riferimento all'annualità 2008.
Corte cost. n. 238 del 2022
ha ritenuto costituzionalmente legittima l'interpretazione che valorizza solo i contributi suscettibili di prestazione previdenziale per escludere l'obbligo di iscrizione.
Corte cost. n. 55 del 2024
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 nella parte in cui non esonera dal pagamento delle sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore gli ingegneri e architetti non iscritti a INARCASSA ma tenuti all'iscrizione alla Gestione separata perché iscritti ad altra gestione obbligatoria.
Massime di principio
- Gli ingegneri e gli architetti non iscritti alla cassa professionale di categoria, perché già iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, sono tenuti comunque all'iscrizione alla Gestione separata INPS se svolgono attività libero-professionale soggetta a contribuzione, poiché l'esclusione dall'obbligo richiede il versamento di contributi idonei a generare una specifica prestazione previdenziale.
- Il solo contributo integrativo dovuto agli ordini professionali, avendo funzione solidaristica e non previdenziale in senso stretto, non basta ad escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura meramente dichiarativa di scienza.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, occorre verificare la tempestività dell'atto interruttivo rispetto alla scadenza del termine; una censura che non investa la reale ratio decidendi della decisione di merito può risultare inidonea a scalfire la sentenza.
- In presenza di una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta, la parte della pretesa relativa alle sanzioni civili deve essere esclusa per i rapporti non ancora esauriti, se la Corte costituzionale ha limitato l'obbligo sanzionatorio per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma.
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