Cassazione Civile, Ordinanza n. 03970/2025 del 16/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda alcuni dipendenti amministrativi addetti al supporto degli uffici giudiziari, già in servizio presso il Ministero della giustizia e poi transitati nei ruoli regionali in attuazione del d.lgs. n. 16/2017 e della legge regionale n. 7/2017. I lavoratori chiedevano la declaratoria di nullità parziale o l'annullamento dei contratti individuali nella parte in cui facevano decorrere il rapporto dal 1° gennaio 2018, sostenendo che il passaggio dovesse invece retroagire all'entrata in vigore del decreto o, comunque, alla scadenza del termine per l'opzione, con conseguente applicazione del contratto collettivo regionale 2008-2011 nella versione anteriore alle modifiche soppressive del dicembre 2017, in particolare degli artt. 31 e 95. La Corte d'appello aveva riconosciuto applicabile il testo del CCRL vigente al 1° giugno 2017 quanto all'art. 31, ma aveva negato l'applicazione dell'art. 95. In Cassazione i lavoratori hanno denunciato violazione di legge, sostenendo che il trasferimento di personale dovesse considerarsi avvenuto prima del 1° gennaio 2018 e che quindi non potessero applicarsi le modifiche contrattuali del dicembre 2017. La Regione, a sua volta, con ricorso incidentale autonomo ha contestato l'applicabilità stessa dell'art. 31 CCRL alla fattispecie, sostenendo che la vicenda fosse disciplinata in modo speciale e completo dal d.lgs. n. 16/2017 e che non fosse consentito estendere al caso la disciplina collettiva invocata dai dipendenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dei lavoratori, ritenendo che il passaggio alle dipendenze della Regione non si fosse verificato né con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 16/2017 né alla scadenza del termine per l'opzione, ma solo con i successivi provvedimenti di inquadramento adottati dal 1° gennaio 2018; per tale ragione era corretta l'applicazione del contratto collettivo vigente a quella data. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale autonomo della Regione, osservando che la vicenda integra un trasferimento di attività disciplinato dall'art. 31 d.lgs. n. 165/2001 e che il d.lgs. n. 16/2017 contiene una disciplina speciale e autosufficiente dell'inquadramento e del trattamento dei lavoratori trasferiti, sicché non era corretta l'applicazione dell'art. 31 CCRL 2008 nella versione invocata dai lavoratori. I restanti motivi della Regione sono stati dichiarati assorbiti; la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
i ricorsi proposti contro la stessa sentenza sono stati riuniti
sono stati i parametri invocati per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza
regola il passaggio del personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto; la data di entrata in vigore serve a individuare la platea dei potenziali trasferiti, mentre il transito effettivo avviene con i provvedimenti di inquadramento; la disciplina del comma 9 è considerata speciale e completa quanto a inquadramento e trattamento economico minimo
"Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività... al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile"
si applica ai casi di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni; la norma tutela il lavoratore ma non consente di ottenere un miglioramento retributivo rispetto al trattamento di provenienza; può essere derogata solo da disposizioni normative di pari livello
opera come disciplina di conservazione del trattamento in caso di trasferimento di attività, entro i limiti della salvaguardia della posizione già goduta
richiamati dai ricorrenti come norme asseritamente violate, senza autonoma ratio decisoria specificamente sviluppata
art. 23-bis d.lgs. n. 165/2001
richiamato per descrivere l'istituto del comando quale modello evocato dalla messa a disposizione del personale
art. 30, comma 2-sexies, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per analogia con il comando o la temporanea messa a disposizione di personale tra amministrazioni
art. 46, comma 12, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per affermare che durante il comando il trattamento economico e normativo resta quello dell'amministrazione di provenienza
richiamato in tema di rimborso degli oneri del personale comandato
art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001
richiamato in materia di rimborso tra amministrazioni per il personale messo a disposizione
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
"I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente"
richiamato per ribadire che l'effettiva decorrenza del rapporto richiede un atto di inquadramento e un contratto individuale
art. 3, comma 2, l.r. n. 3/2000
"I rapporti di lavoro e di impiego di cui al comma 1 sono regolati contrattualmente"
richiamato in coerenza con il principio per cui l'immissione in servizio avviene tramite atto formale e regolazione contrattuale
art. 8 l.r. n. 7/2017
prevede l'inquadramento nel ruolo regionale a decorrere dal 1° gennaio 2018 per il personale che non abbia esercitato l'opzione
art. 31 CCRL 2008
la Corte di merito lo aveva ritenuto applicabile; la Cassazione ha invece escluso che potesse operare nella fattispecie in luogo della disciplina speciale di fonte legislativa
art. 95 CCRL 2008
oggetto della domanda dei lavoratori quanto alla ricostruzione di carriera, ma la Suprema Corte non ha accolto la tesi della sua applicazione retroattiva al periodo anteriore all'inquadramento
art. 47, commi 1-4, L. n. 428/1990
richiamato dall'art. 31 d.lgs. n. 165/2001 per le procedure di informazione e consultazione nei trasferimenti di attività
richiamato dalla Regione per sostenere la natura speciale della fonte attuativa dello Statuto di autonomia
richiamati nel ricorso incidentale come canoni ermeneutici asseritamente violati
invocato per denunciare omessa pronuncia sulla questione dell'inapplicabilità dell'art. 31 CCRL
art. 15 preleggi
richiamato per sostenere il rapporto tra norme speciali e norme generali
richiamato nel ricorso incidentale nel quadro delle censure di integrazione automatica del contratto
richiamato nel ricorso incidentale nel quadro delle censure di nullità parziale e sostituzione di clausole
richiamato dalla Regione nelle censure, senza rilievo decisivo nella ratio
richiamato nel ricorso incidentale sul trattamento economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati
Massime di principio
- Nel trasferimento di personale pubblico conseguente al trasferimento di attività, la data di entrata in vigore della norma che prevede il passaggio può servire solo a individuare la platea dei potenziali interessati, mentre il transito effettivo può avvenire solo con i successivi provvedimenti di inquadramento previsti dalla disciplina speciale.
- La previsione secondo cui il personale resta "messo a disposizione" di una diversa amministrazione fino all'inquadramento va letta come permanenza del rapporto alle dipendenze dell'ente di provenienza, con applicazione del relativo trattamento economico e normativo fino al passaggio formale.
- L'art. 31 d.lgs. n. 165/2001 si applica a ogni vicenda di trasferimento o conferimento di attività svolta da pubbliche amministrazioni, senza necessità di una cessione d'azienda in senso tecnico, ma non può essere derogato da pattuizioni di contrattazione collettiva quando la disciplina speciale sia di rango normativo.
- La tutela assicurata dall'art. 2112 c.c. nei trasferimenti di attività pubbliche mira a evitare un peggioramento della posizione dei lavoratori trasferiti, non a consentire un miglioramento delle loro condizioni retributive oltre il trattamento già goduto.
- Quando una norma speciale disciplina in modo completo il passaggio del personale, essa prevale sul contratto collettivo invocato in senso difforme, e la data rilevante per l'applicazione del contratto è quella dell'effettivo inquadramento nei nuovi ruoli.
- Le norme collettive richiamate per la ricostruzione della carriera o per il riconoscimento dell'anzianità non possono essere applicate in contrasto con il sistema legislativo speciale che regola tempi, modalità e effetti del trasferimento del personale tra amministrazioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03968/2025 del 16/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03969/2025 del 16/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03971/2025 del 16/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03973/2025 del 16/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03974/2025 del 16/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 15 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03848/2025 del 15/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →