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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03968/2025 del 16/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, da parte dei giudici di merito, del diritto di un dipendente di categoria D6 di un ente locale a percepire la retribuzione di posizione connessa a due distinte posizioni organizzative assegnategli nel periodo 2010-2013, nonostante una delibera dell’organo di governo avesse formalmente riconosciuto una sola posizione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del CCNL 31 marzo 1999 del comparto enti locali, sostenendo che la disciplina contrattuale delle posizioni organizzative è improntata a onnicomprensività e vieta il cumulo o la duplicazione delle indennità di posizione; secondo l’ente, anche il conferimento di più posizioni organizzative al medesimo dipendente non legittima la corresponsione di più retribuzioni di posizione, salvo espressa previsione contrattuale. A sostegno di questa tesi il ricorrente ha richiamato anche alcuni pareri ARAN e l’orientamento giurisprudenziale sul principio di onnicomprensività in ambito dirigenziale e su incarichi plurimi o reggenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha interpretato l’art. 10 del CCNL 31 marzo 1999 nel senso che il trattamento economico accessorio del personale di categoria D titolare di posizioni organizzative è unitario, assorbe le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo e non consente la duplicazione delle retribuzioni di posizione per il solo fatto che al medesimo dipendente siano state attribuite più posizioni organizzative. In applicazione di tale principio, la sentenza d’appello è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, affinché riesamini la domanda conformandosi al principio di diritto enunciato. Il ricorso del Comune è quindi stato accolto.

Norme richiamate

  • art. 45, comma 3, d.lgs. n. 29/1993

    "per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione ... sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto"

    richiamato come base legislativa della disciplina contrattuale delle posizioni organizzative e del relativo trattamento economico

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    indicato come norma che trasfonde la disciplina previgente sulle posizioni organizzative nel pubblico impiego privatizzato

  • art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    "nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità"

    richiamato per confermare l’affidamento alla contrattazione collettiva della regolazione delle specifiche professionalità e dei relativi trattamenti

  • art. 10 CCNL 31.3.1999 Comparto Enti Locali

    "Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario"

    ritenuto fonte del principio di onnicomprensività e dell’impossibilità di duplicare le retribuzioni accessorie per più posizioni organizzative

  • art. 15 CCNL 22.1.2004

    richiamato quale disposizione che rinvia alla disciplina dell’art. 10 del CCNL 31.3.1999

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, quando la contrattazione collettiva prevede per il personale titolare di posizioni organizzative un trattamento economico accessorio onnicomprensivo, il dipendente non ha diritto a moltiplicare le retribuzioni di posizione in ragione del numero degli incarichi o delle posizioni assegnate.
  • La clausola contrattuale che assorbe competenze accessorie e indennità impedisce la corresponsione di compensi ulteriori salvo che essi siano espressamente previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
  • La disciplina delle posizioni organizzative e del relativo trattamento economico va letta in modo coerente con il principio di onnicomprensività già affermato, in ambiti analoghi, per il pubblico impiego dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieAltre ipotesi pubblico impiego
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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