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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03974/2025 del 16/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente provinciale chiedeva il risarcimento del danno da perdita di chance per non aver ottenuto una posizione organizzativa tra quelle istituite dall’ente. Deduceva che, fino all’1 ottobre 2011, gli incarichi erano stati conferiti senza la previa predeterminazione dei criteri prevista dall’art. 9 del CCNL Regioni e Autonomie Locali 1.10.2006 e senza una corretta procedura comparativa tra candidati. Per il periodo successivo sosteneva che, dopo l’approvazione del regolamento sulle posizioni organizzative, l’ente avesse confermato i precedenti titolari con determinazioni dirigenziali senza applicare la nuova disciplina e senza valutare la sua candidatura. Con il ricorso per cassazione denunciava: 1) violazione di norme civilistiche e processuali per avere la Corte d’appello travisato la nozione di perdita di chance, pretendendo la prova del risultato utile e non della sola possibilità seria e concreta di conseguirlo; 2) violazione degli artt. 112, 434 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata comparazione del suo curriculum con quello degli altri candidati e per motivazione apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la Corte territoriale aveva correttamente applicato il concetto di perdita di chance, inteso come perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un risultato favorevole, che deve essere provata in concreto e non può essere confusa con la perdita del risultato finale. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia o motivazione apparente, osservando che la censura del ricorrente non indicava in modo specifico i parametri astratti da applicare né i titoli concretamente utili al conferimento degli incarichi, sicché difettava la prova dell’effettiva probabilità di successo della sua candidatura. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, ma non accolto; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della nozione di perdita di chance operata dal giudice di merito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, ma non decisivo; la Corte ha ribadito che la chance risarcibile va provata come possibilità seria e concreta.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato errori nella decisione impugnata quanto ai presupposti della responsabilità risarcitoria.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha chiarito che il danno da chance non coincide con il risultato finale perduto, ma con la perdita della possibilità di conseguirlo.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha confermato che incombeva sul ricorrente l’onere di provare la sussistenza e la consistenza della chance perduta.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte ha ritenuto mancata la prova specifica dei fatti idonei a fondare il preteso giudizio probabilistico.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato una valutazione delle prove censurabile in sede di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso l’omessa pronuncia, ritenendo che il giudice d’appello avesse comunque esaminato il nucleo della censura.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la censura di appello; la Corte non ha riscontrato il vizio denunciato.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione congrua e non apparente.

  • art. 9 CCNL Regioni e Autonomie Locali 1.10.2006

    Norma contrattuale invocata per sostenere l’illegittimità delle nomine alle posizioni organizzative in assenza di criteri predeterminati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato nel dispositivo per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La perdita di chance è risarcibile solo se consiste nella perdita di una possibilità seria e concreta di conseguire un risultato utile, non nella mera aspettativa di fatto né nel risultato finale in sé.
  • Il danno da perdita di chance va provato in relazione alla probabilità di successo della concreta utilità perduta; non basta allegare irregolarità della procedura se non si dimostra, con elementi specifici, l’effettiva incidenza causale sulla possibilità di conseguire l’incarico.
  • L’onere di provare la consistenza della chance perduta incombe sul danneggiato, che deve indicare i parametri di selezione rilevanti e i titoli o requisiti concretamente idonei a rendere probabile l’esito favorevole.
  • In sede di legittimità non è configurabile omessa pronuncia o motivazione apparente quando la sentenza d’appello affronti il nucleo decisivo della censura e la parte ricorrente non alleghi in modo specifico gli elementi decisivi trascurati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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