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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23860/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi proposta da una società, a seguito della notifica di un atto di precetto e del successivo pignoramento immobiliare promossi da una banca per il recupero di un credito derivante da mutuo ipotecario. La società aveva dedotto: l’erronea indicazione dell’importo intimato; l’assenza di inadempimento contrattuale, sostenendo di aver sospeso il pagamento delle rate solo dopo avere riscontrato una diversa imputazione delle somme versate; la nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi in violazione dell’art. 1283 c.c. In appello la società ha anche contestato il mancato accoglimento delle doglianze sull’usura, lamentando che la Corte territoriale avesse aderito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il quale avrebbe usato un criterio di calcolo errato, valorizzando il tasso interno di rendimento invece del tasso effettivo globale e omettendo di considerare che il tasso di mora pattuito sarebbe stato superiore al tasso soglia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, cioè il tasso di interesse concretamente applicato al rapporto. Secondo la Corte, la doglianza richiedeva un riesame del materiale probatorio e delle valutazioni di merito, attività preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata quindi condannata alla rifusione delle spese in favore delle controricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte non entra nel merito della doglianza perché la censura è inammissibile in quanto diretta a rimettere in discussione un accertamento di fatto.

  • art. 644 c.p.

    È richiamato insieme alla disciplina dell’usura bancaria come parametro della dedotta usurarietà degli interessi, ma la Corte non esamina nel merito la questione per la natura fattuale della censura.

  • art. 1815 c.c.

    È invocato per sostenere la nullità della clausola interessi in caso di usura, ma la Corte non procede a valutarne l’applicazione concreta.

  • art. 1283 c.c.

    È citato con riguardo alla dedotta nullità della clausola di anatocismo, ma non costituisce oggetto della decisione di merito, rimasta assorbita dall’inammissibilità del ricorso.

  • L. 7 marzo 1996, n. 108

    È richiamata quale fonte della disciplina dell’usura nei rapporti di credito, ma la Corte non affronta il merito della verifica del superamento del tasso soglia.

  • L. 28 febbraio 2001, n. 24

    È menzionata dalla ricorrente a sostegno della censura sull’usura, senza specifica applicazione da parte della Corte.

  • art. 616 c.p.c.

    È richiamato dalla Corte di merito per affermare l’impugnabilità con ricorso per cassazione della pronuncia sull’opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare una censura di violazione di legge in una contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, quando la doglianza mira in sostanza a rimettere in discussione l’esito della consulenza tecnica e la ricostruzione del rapporto.
  • La deduzione di usurarietà degli interessi non può essere scrutinata in cassazione se richiede una rivalutazione del materiale probatorio e dei dati tecnici posti a base della decisione di merito.
  • La denuncia di violazione di norme sostanziali non consente di per sé il riesame del fatto quando la questione dipende dall’apprezzamento delle risultanze istruttorie; il sindacato di legittimità resta limitato alla corretta sussunzione del fatto accertato nella norma invocata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoUsura bancariaOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileBancario e finanziarioEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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