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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03824/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di rimborso, proposta da un ex dirigente ENEL, delle ritenute IRPEF operate dal sostituto d’imposta sulla somma erogata nell’anno d’imposta 2000 a titolo di capitalizzazione della previdenza integrativa aziendale. Il contribuente sosteneva in via principale che l’importo avesse natura di mero reintegro patrimoniale e non fosse imponibile; in subordine, chiedeva l’applicazione dell’aliquota del 12,50% sulla parte qualificabile come rendimento, ai sensi della disciplina fiscale richiamata. Dopo il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento della domanda subordinata, ma in sede di rinvio la C.T.R. ha rigettato la pretesa restitutoria ritenendo non provata la natura di rendimento netto tassabile al 12,50%. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, in sintesi, violazione delle norme fiscali sul trattamento dei capitali derivanti da previdenza integrativa/assicurativa, violazione delle regole sull’onere della prova e sul principio di non contestazione, omesso esame di fatti decisivi relativi alla tipologia e quantificazione del rendimento, nonché violazione dei limiti del giudizio di rinvio e dei poteri istruttori del giudice tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ribadito che l’aliquota del 12,50% si applica solo alla parte della prestazione che sia effettivamente riconducibile a "rendimento netto" derivante da investimento sul mercato del capitale accantonato, mentre resta soggetta a tassazione separata la restante sorte capitale. Ha inoltre precisato che grava sul contribuente, che chiede il rimborso, l’onere di provare che il fondo abbia realmente investito sul mercato le somme accantonate, quale rendimento abbia conseguito e come le plusvalenze siano state imputate alle singole posizioni. La semplice certificazione del datore di lavoro o il richiamo a criteri attuariali non bastano. Nel caso concreto la C.T.R. si è attenuta al principio di diritto già enunciato nel precedente rinvio e ha ritenuto insufficiente la prova offerta; perciò la decisione impugnata è stata confermata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con gli ulteriori effetti di legge sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 L. 26 settembre 1985, n. 482

    aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo

    Si applica, in via analogica, alle somme che costituiscono rendimento netto derivante da effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, ma non alla mera sorte capitale né ai meri calcoli attuariali.

  • art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    nel testo applicabile ratione temporis

    È richiamato per il coordinamento del regime fiscale dei capitali derivanti da contratti di capitalizzazione e per il trattamento del rendimento, in relazione alla disciplina dei redditi di capitale.

  • art. 16, comma 1, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La sorte capitale maturata fino al 31 dicembre 2000 resta assoggettata al regime di tassazione separata, salvo la parte che sia effettivo rendimento netto.

  • art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Completa il regime di tassazione separata richiamato per la parte non qualificabile come rendimento netto.

  • art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30

    È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non assume un ruolo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso grava sul contribuente che agisce in giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta non contestazione non esonera il contribuente dalla prova del fatto costitutivo del credito restitutorio, specie quando l’amministrazione abbia contestato integralmente la pretesa.

  • art. 167 c.p.c.

    La mancata contestazione specifica non restringe il thema decidendum ai soli profili espressamente contestati se l’amministrazione chiede il rigetto integrale della domanda.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    I poteri istruttori del giudice tributario hanno funzione integrativa e non possono supplire alle carenze probatorie della parte onerata.

  • art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può valutare i fatti nei limiti del thema decidendum così delimitato.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto già formulato dalla Corte di cassazione.

  • art. 392 c.p.c.

    Disciplina la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio, nel quadro del vincolo derivante dalla cassazione con rinvio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono le censure proposte dal ricorrente per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; tutte sono state ritenute infondate.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Indicano il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni erogate in capitale da fondi di previdenza complementare aziendale, il trattamento fiscale più favorevole del 12,50% si applica solo alla parte della somma che corrisponda a un effettivo rendimento netto derivante dall’investimento sul mercato del capitale accantonato; la restante parte conserva il regime di tassazione separata.
  • Il "rendimento netto" non coincide con qualunque incremento contabile o attuariale della posizione individuale, ma richiede la prova di un investimento reale del capitale da parte del fondo e della relativa redditività conseguita sul mercato.
  • Nel giudizio promosso dal contribuente per il rimborso di ritenute indebitamente operate, il contribuente è attore in senso sostanziale e sopporta l’onere di provare tutti i fatti costitutivi della pretesa restitutoria, inclusa la natura del rendimento e la sua quantificazione.
  • La semplice produzione di certificazioni del datore di lavoro o di conteggi interni non è sufficiente se tali documenti non chiariscono i criteri di calcolo del rendimento e il collegamento con investimenti effettivamente effettuati dal fondo.
  • Il principio di non contestazione non elimina l’onere della prova del contribuente quando l’amministrazione abbia contestato integralmente il diritto al rimborso; esso opera solo sul piano probatorio e non riduce il thema decidendum a favore dell’attore.
  • I poteri istruttori del giudice tributario sono integrativi e non possono essere utilizzati per colmare lacune probatorie della parte onerata, salvo che vi sia una concreta situazione di incertezza e la prova sia nella disponibilità di terzi o della controparte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioConto corrente
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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