Cassazione Civile, Ordinanza n. 22829/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il transito di un dipendente ANAS nei ruoli del Ministero e il diritto del lavoratore a conservare, come assegno personale riassorbibile ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.l. n. 98/2011, alcune voci retributive percepite presso l'originario datore: premio di produzione, indennità di funzione, indennità di rischio e indennità di zona. La Corte d'appello aveva ritenuto che tali voci, pur collocate dal CCNL ANAS nell'ambito della retribuzione variabile, fossero in concreto fisse e continuative e quindi conservabili. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 36 d.l. n. 98/2011, dell'art. 4, comma 3, d.m. n. 341/2012 e del CCNL ANAS 2002/2005, sostenendo che quelle voci sono parte della retribuzione variabile e non possono entrare nella base di calcolo dell'assegno personale; (2) violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe erroneamente considerato non contestata l'identità delle mansioni e la continuità della prestazione nel passaggio all'amministrazione di destinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il criterio interpretativo seguito dalla Corte territoriale: l'art. 36 del d.l. n. 98/2011 richiama la distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio propria del pubblico impiego contrattualizzato, e la garanzia della conservazione opera per le voci che siano fisse e continuative in concreto, anche se formalmente collocate dal contratto collettivo in una categoria diversa. La semplice qualificazione contrattuale come 'retribuzione variabile' non basta a escludere la computabilità, se la disciplina della singola voce ne rivela la fissità e continuità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione era assorbita dalla corretta lettura della disciplina e, comunque, l'apprezzamento della non contestazione dei fatti spetta al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità; è stata accolta l'istanza di distrazione; non è stato richiesto il contributo unificato aggiuntivo per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
La garanzia di conservazione del trattamento economico opera rispetto alle voci fisse e continuative del trattamento fondamentale e accessorio, da verificare in concreto.
art. 4, comma 3, d.m. n. 341/2012
È richiamato come norma attuativa della disciplina del transito del personale e della conservazione del trattamento economico.
art. 77 CCNL ANAS 2002/2005
La distinzione tra retribuzione fissa e variabile non è di per sé decisiva; occorre verificare se le singole voci siano corrisposte in modo fisso e continuativo.
art. 85 CCNL ANAS 2002/2005
È richiamato per la classificazione delle voci economiche applicabili al personale ANAS.
La distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio del pubblico impiego contrattualizzato è il parametro interpretativo dell'art. 36 del d.l. n. 98/2011.
art. 45, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Il trattamento accessorio è collegato alla performance, alle attività organizzative e alle prestazioni particolarmente disagiate, pericolose o dannose.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
La censura sulla non contestazione non è stata accolta perché l'apprezzamento del fatto compete al giudice di merito.
È richiamato nel motivo relativo alla prova dei fatti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
La Corte richiama precedenti conformi per relationem.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La norma sul contributo unificato aggiuntivo non si applica alle Amministrazioni dello Stato ammesse alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la conservazione del trattamento economico in caso di transito ad altra amministrazione va verificata distinguendo tra trattamento fondamentale e accessorio, ma soprattutto accertando in concreto se la singola voce retributiva sia fissa e continuativa nell'an e nel quantum.
- La classificazione formale data dal contratto collettivo a una voce come 'variabile' non è decisiva se la disciplina sostanziale di quella voce ne mostra la stabilità e la corrispettività rispetto alla posizione lavorativa.
- Ai fini dell'assegno personale riassorbibile, non basta che l'emolumento non appartenga nominalmente al trattamento fondamentale; occorre invece verificare la natura concreta della prestazione economica riconosciuta al dipendente.
- La censura in cassazione che investe l'apprezzamento della non contestazione dei fatti è inammissibile quando mira a sostituire la valutazione di merito del giudice sulla condotta processuale delle parti.
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