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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22829/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il transito di un dipendente ANAS nei ruoli del Ministero e il diritto del lavoratore a conservare, come assegno personale riassorbibile ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.l. n. 98/2011, alcune voci retributive percepite presso l'originario datore: premio di produzione, indennità di funzione, indennità di rischio e indennità di zona. La Corte d'appello aveva ritenuto che tali voci, pur collocate dal CCNL ANAS nell'ambito della retribuzione variabile, fossero in concreto fisse e continuative e quindi conservabili. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 36 d.l. n. 98/2011, dell'art. 4, comma 3, d.m. n. 341/2012 e del CCNL ANAS 2002/2005, sostenendo che quelle voci sono parte della retribuzione variabile e non possono entrare nella base di calcolo dell'assegno personale; (2) violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe erroneamente considerato non contestata l'identità delle mansioni e la continuità della prestazione nel passaggio all'amministrazione di destinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il criterio interpretativo seguito dalla Corte territoriale: l'art. 36 del d.l. n. 98/2011 richiama la distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio propria del pubblico impiego contrattualizzato, e la garanzia della conservazione opera per le voci che siano fisse e continuative in concreto, anche se formalmente collocate dal contratto collettivo in una categoria diversa. La semplice qualificazione contrattuale come 'retribuzione variabile' non basta a escludere la computabilità, se la disciplina della singola voce ne rivela la fissità e continuità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione era assorbita dalla corretta lettura della disciplina e, comunque, l'apprezzamento della non contestazione dei fatti spetta al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità; è stata accolta l'istanza di distrazione; non è stato richiesto il contributo unificato aggiuntivo per l'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    La garanzia di conservazione del trattamento economico opera rispetto alle voci fisse e continuative del trattamento fondamentale e accessorio, da verificare in concreto.

  • art. 4, comma 3, d.m. n. 341/2012

    È richiamato come norma attuativa della disciplina del transito del personale e della conservazione del trattamento economico.

  • art. 77 CCNL ANAS 2002/2005

    La distinzione tra retribuzione fissa e variabile non è di per sé decisiva; occorre verificare se le singole voci siano corrisposte in modo fisso e continuativo.

  • art. 85 CCNL ANAS 2002/2005

    È richiamato per la classificazione delle voci economiche applicabili al personale ANAS.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    La distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio del pubblico impiego contrattualizzato è il parametro interpretativo dell'art. 36 del d.l. n. 98/2011.

  • art. 45, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    Il trattamento accessorio è collegato alla performance, alle attività organizzative e alle prestazioni particolarmente disagiate, pericolose o dannose.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla non contestazione non è stata accolta perché l'apprezzamento del fatto compete al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel motivo relativo alla prova dei fatti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti conformi per relationem.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La norma sul contributo unificato aggiuntivo non si applica alle Amministrazioni dello Stato ammesse alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la conservazione del trattamento economico in caso di transito ad altra amministrazione va verificata distinguendo tra trattamento fondamentale e accessorio, ma soprattutto accertando in concreto se la singola voce retributiva sia fissa e continuativa nell'an e nel quantum.
  • La classificazione formale data dal contratto collettivo a una voce come 'variabile' non è decisiva se la disciplina sostanziale di quella voce ne mostra la stabilità e la corrispettività rispetto alla posizione lavorativa.
  • Ai fini dell'assegno personale riassorbibile, non basta che l'emolumento non appartenga nominalmente al trattamento fondamentale; occorre invece verificare la natura concreta della prestazione economica riconosciuta al dipendente.
  • La censura in cassazione che investe l'apprezzamento della non contestazione dei fatti è inammissibile quando mira a sostituire la valutazione di merito del giudice sulla condotta processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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