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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37954/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

Una società che operava nel commercio di autovetture impugnava davanti al giudice tributario le "comunicazioni di debito solidale e inviti ad adempiere" con cui l'Ufficio le aveva richiesto, quale coobbligata solidale ex art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, il pagamento dell'IVA non versata da alcune società fornitrici inserite in una frode fiscale. La pretesa riguardava cessioni di autovetture effettuate negli anni 2005-2007 a prezzi ritenuti inferiori al valore normale. In cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 14 e 60-bis d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare i presupposti della solidarietà passiva gravasse sull'Ufficio e non sulla contribuente; 2) violazione degli artt. 60-bis, 54 e 56 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 24 Cost., per asserita carenza di motivazione degli atti, poiché non le erano stati notificati né allegati gli avvisi di accertamento emessi verso le cedenti; 3) violazione dell'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, per incompetenza territoriale della Direzione provinciale di Treviso, avendo la società sede in provincia di Padova.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 prevede una solidarietà passiva del cessionario per il solo fatto dell'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente in presenza di cessioni a prezzo inferiore al valore normale di beni individuati con decreto ministeriale, senza necessità di una previa attività accertativa o della notifica al cessionario dell'atto impositivo emesso verso il cedente. Ha inoltre confermato che, a fronte della presunzione legale relativa, il cessionario può superare la pretesa fornendo prova contraria documentale, prova che nel caso concreto la CTR ha ritenuto inesistente sulla base di un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, trattandosi non di accertamento delle imposte dirette ma di atti emessi in fase di riscossione ai sensi dell'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972

    Introduce una solidarietà passiva del cessionario per l'IVA non versata dal cedente quando la cessione abbia riguardato beni individuati con decreto ministeriale e sia avvenuta a prezzo inferiore al valore normale; opera come presunzione legale relativa superabile con prova contraria documentale.

  • art. 14 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato dal ricorrente nel quadro della censura sull'onere della prova; la Corte lo considera non decisivo rispetto alla disciplina speciale dell'art. 60-bis.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata; non quando valuti in modo non condiviso la prova offerta dalla parte onerata.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per la censura di motivazione degli atti, ma ritenuto non idoneo a imporre la notifica degli avvisi di accertamento emessi verso i cedenti al cessionario solidale.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato insieme all'art. 54 nella censura motivazionale; la Corte ne esclude la violazione per le medesime ragioni.

  • art. 24 Cost.

    La Corte ritiene che il diritto di difesa non sia leso, poiché gli atti notificati al cessionario esponevano i presupposti della pretesa e gli consentivano di difendersi, senza necessità di allegazione degli avvisi emessi ai cedenti.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Regola la competenza territoriale degli uffici in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ma non si applica alle comunicazioni di debito solidale emesse in fase di riscossione ex art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale utilizzata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • d.m. 22 dicembre 2005

    Individua i beni ai quali si applica la disciplina dell'art. 60-bis; la Corte richiama espressamente che tra tali beni rientrano le autovetture usate.

  • Sesta direttiva IVA n. 388/1977, art. 21 n. 3

    Costituisce il parametro unionale che legittima la disciplina nazionale di responsabilità solidale del cessionario, purché rispettosa dei principi di certezza del diritto e proporzionalità.

Massime di principio

  • L'obbligazione solidale del cessionario prevista dall'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 sorge al ricorrere dei presupposti legali della cessione di beni individuati con decreto, del prezzo inferiore al valore normale e dell'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente, senza necessità di una previa rettifica della posizione fiscale del cessionario.
  • La disciplina dell'art. 60-bis configura una presunzione legale relativa: l'Amministrazione deve allegare i presupposti tipici della solidarietà, ma il cessionario può liberarsi solo fornendo prova contraria documentale dell'oggettiva ragione del prezzo inferiore e della sua estraneità al mancato pagamento dell'imposta.
  • Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito ritenga non raggiunta la prova contraria dalla parte gravata dell'onere probatorio; in cassazione è censurabile soltanto l'errata attribuzione dell'onere, non la mera valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Per gli atti di debito solidale ex art. 60-bis non è necessaria la notifica al cessionario degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del cedente, purché gli atti notificati al cessionario contengano l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa e consentano l'esercizio del diritto di difesa.
  • La competenza territoriale prevista per gli atti di accertamento delle imposte sui redditi non è automaticamente applicabile agli atti emessi nella fase di riscossione dell'IVA solidale ex art. 60-bis, se la disciplina speciale non rinvia a quella regola.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito della prova tecnica o documentale già apprezzata dal giudice di appello, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi oggi ammessi.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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