Cassazione Civile, Ordinanza n. 20753/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006 con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi d’impresa ai fini IRES, IRAP e IVA, con contestazione del disconoscimento di costi, dell’indebita detrazione di IVA e dell’IVA su operazioni imponibili non fatturate, oltre a sanzioni. Il nucleo della controversia riguardava i rapporti commerciali intercorsi con un fornitore ritenuto fittizio o comunque inserito in un meccanismo frodatorio: la CTR aveva valorizzato elementi come l’assenza di struttura imprenditoriale del fornitore, la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali, l’assenza di documentazione contabile e l’ingente volume di acconti versati dalla contribuente, traendone la conclusione della partecipazione consapevole della società contribuente alla frode. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la curatela denunciava violazione dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993 e dell’art. 53 Cost., sostenendo che la CTR avesse erroneamente trattato come oggettivamente inesistenti operazioni che l’Ufficio aveva invece qualificato come soggettivamente inesistenti; deduceva inoltre che, essendo la merce poi rivenduta e avendo i costi generato ricavi imponibili, il loro disconoscimento avrebbe violato il principio di capacità contributiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le doglianze. Ha chiarito che la motivazione della CTR era coerente con la qualificazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti e con la giurisprudenza in tema di IVA, che richiede per l’Ufficio la prova della fittizietà del fornitore e della consapevolezza del destinatario, provabili anche in via indiziaria, mentre incombe sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e dell’adozione della massima diligenza esigibile. Quanto alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, la Corte ha richiamato l’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, evidenziando che i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono, in linea di principio, deducibili se effettivamente sostenuti, salvo difetto dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, oppure se riferiti a beni o servizi direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo. Nel caso concreto la CTR aveva negato la deduzione non già per la mera frode, ma per mancata prova dei requisiti di cui all’art. 109 TUIR. È stata respinta anche la censura ex art. 53 Cost., poiché non si trattava di accertamento induttivo puro con rideterminazione forfettaria dei costi, ma di accertamento fondato su verifiche su soggetti terzi e su elementi probatori specifici. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537
"Nella determinazione dei redditi ... non sono ammessi in deduzione i costi e le spese ... direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo ... Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso ..."
La norma, come modificata dal d.l. n. 16/2012, ha efficacia retroattiva in bonam partem e consente la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti se effettivamente sostenuti, salvo i limiti dei requisiti civilistico-fiscali di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza/determinabilità, o il caso di costi direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo.
art. 53 Cost.
Il principio di capacità contributiva non impone il riconoscimento forfettario dei costi fuori dai casi di accertamento induttivo puro o dei limitati casi individuati dalla giurisprudenza costituzionale; nel caso concreto non ricorreva una ricostruzione induttiva dei ricavi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in cassazione.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I costi sono deducibili solo se rispettano i requisiti di inerenza, certezza, competenza ed effettività; nel caso di specie la mancata prova di tali requisiti ha giustificato il diniego di deduzione.
art. 56 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato dalla ricorrente per distinguere i ricavi dai costi nel reddito d’impresa.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel passaggio sulla giurisprudenza costituzionale in tema di riconoscimento forfettario dei costi in particolari accertamenti bancari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito il meccanismo richiamato dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, ai fini della detrazione IVA l’Amministrazione deve provare anche mediante indizi la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario di partecipare a un’evasione; il contribuente può vincere la prova dimostrando di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile.
- La mera regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non è sufficiente, da sola, a escludere la consapevolezza del contribuente in operazioni soggettivamente inesistenti, né a dimostrare la sua buona fede.
- Ai fini delle imposte dirette, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono, in linea di principio, deducibili se effettivamente sostenuti; la loro indeducibilità richiede però la mancanza dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità, oppure il loro impiego diretto nella commissione di un delitto non colposo.
- La violazione dell’art. 53 Cost. non può essere desunta automaticamente dal mancato riconoscimento dei costi in un accertamento non induttivo puro: il riconoscimento forfettario dei costi è eccezionale e presuppone specifici tipi di accertamento.
- In sede di ricorso per cassazione, la doglianza che denunci una falsa qualificazione delle operazioni deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto di specificità, il motivo è inammissibile oltre che infondato.
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