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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15490/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente contro la cartella. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato la contribuente a rifondere le spese del giudizio di legittimità all'Amministrazione finanziaria.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativa a IRAP, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2006, sostenendo di avere già effettuato il pagamento tramite ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 472/1997. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR del Lazio aveva invece accolto il gravame della società, ritenendo inammissibile l'eccezione dell'Ufficio sull'inapplicabilità del ravvedimento per difetto di appello incidentale e, nel merito, riconoscendo la regolarità del pagamento ovvero, in subordine, l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza idonee a escludere le sanzioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del contribuente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle regole processuali sull'appello incidentale/riproposizione delle eccezioni da parte della parte totalmente vittoriosa in primo grado; (2) violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 472/1997 e delle norme speciali che, per l'IRAP 2006, escludono la riduzione delle sanzioni e il ravvedimento operoso, sostenendo che la disciplina speciale prevale anche in caso di dichiarazione integrativa; (3) nullità della sentenza per omessa declaratoria di inammissibilità della questione relativa all'art. 10 l. n. 212/2000, perché non introdotta tempestivamente dalla contribuente; (4) violazione dell'art. 10, comma 3, l. n. 212/2000, poiché la mera pendenza di questioni sull'imposta non integra di per sé un'incertezza normativa oggettiva.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base dell'emissione della cartella a seguito di controllo automatizzato.

  • art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 472/1997

    invocato dalla contribuente come fondamento del ravvedimento operoso; la Corte esclude la sua applicabilità nei casi disciplinati dalla normativa speciale sull'IRAP 2006.

  • art. 1, comma 3, d.l. n. 106/2005, conv. in l. n. 156/2005

    "non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni"

    norma speciale applicabile a ogni violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'IRAP dovuta per il 2006, che esclude la riduzione sanzionatoria e il ravvedimento operoso.

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    richiamato come disciplina sanzionatoria ordinaria applicata dall'Ufficio in cartella, in luogo del ravvedimento.

  • art. 10 l. n. 212/2000

    la Corte ribadisce che l'esimente per obiettiva incertezza normativa richiede una specifica domanda del contribuente e non può fondarsi sulla sola pendenza di questioni di legittimità o di compatibilità comunitaria.

  • art. 10, comma 3, l. n. 212/2000

    l'incertezza normativa oggettiva non sussiste per il solo fatto che sia pendente un giudizio sulla legittimità costituzionale o comunitaria della norma tributaria.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro processuale per contestare l'introduzione tardiva della questione esimente.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la preclusione a nuove eccezioni in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare l'omessa pronuncia/incongrua trattazione della questione di inammissibilità processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    norma processuale utilizzata per veicolare le censure di nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma processuale utilizzata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d'appello, la parte totalmente vittoriosa in primo grado che intenda devolvere al giudice di secondo grado un'eccezione di merito respinta dal primo giudice deve, in linea di principio, proporre appello incidentale; tuttavia, se dalla difesa emerge la volontà di contestare la statuizione sul punto, l'atto può essere riqualificato secondo il principio di idoneità al raggiungimento dello scopo.
  • La disciplina speciale che esclude la riduzione delle sanzioni per determinati omessi o tardivi versamenti IRAP prevale sulla regola generale del ravvedimento operoso e si applica a ogni violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta per l'annualità considerata.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa di cui all'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente opera solo se la relativa domanda sia proposta tempestivamente e in modo rituale; non può essere introdotta per la prima volta in appello o in cassazione.
  • La mera pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale o di compatibilità comunitaria su una norma tributaria non basta, da sola, a integrare un'incertezza normativa oggettiva idonea a escludere le sanzioni.
  • In presenza di una disciplina speciale sanzionatoria espressa, non è consentita un'interpretazione che finisca per favorire, sul piano sanzionatorio, l'illecito più grave rispetto a quello meno grave, in contrasto con criteri di ragionevolezza del sistema.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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